5A_728/2026
Bundesgericht
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Rechtsanspruch auf bankguthaben, die Gegenstand von Beschlagnahme und Pfändung sind
Veröffentlicht am 7. Oktober
Entschieden am 7. Oktober
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Italienisch).
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_728/2026
Sentenza del 14 settembre 2026
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Bovey, Presidente,
De Rossa, Josi,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
componenti la comunione ereditaria
fu C.________,
patrocinati dall'avv. A.________,
ricorrenti,
contro
Ufficio di esecuzione di Lugano,
via Bossi 2a, 6900 Lugano,
D.________,
patrocinato dall'avv. Massimo Bionda,
opponente.
Oggetto
rivendicazione su averi bancari oggetto di sequestro
e di pignoramento,
ricorso contro la sentenza emanata il 23 giugno 2026 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2026.36/61/65/67/71/90).
Fatti:
A.
A.a. Il 7 giugno 2019 l'Ufficio di esecuzione (UE) sede di Lugano ha eseguito il sequestro (n. 2776647) di diversi valori patrimoniali appartenenti a A.________ sino a concorrenza dei crediti di fr. 1'512'842.10 e fr. 51'057.20 oltre interessi vantati da D.________.
Il 13 maggio 2024 l'UE ha eseguito un altro sequestro (n. 3595163) nei confronti di A.________, e meglio sui suoi averi presso le banche E.________ AG e F.________ SA, fino a concorrenza del credito di fr. 53'732.20 oltre interessi vantato da D.________.
Nell'esecuzione n. 3236987 (a convalida di un ulteriore sequestro n. 3231814) mediante la quale D.________ aveva escusso A.________ per l'incasso di fr. 31'500.-- oltre interessi, il 4 giugno 2024 l'UE ha emesso l'avviso di pignoramento. Il 30 maggio 2025 l'UE ha pignorato in favore di D.________ una relazione intestata a A.________ presso E.________ AG e il 2 luglio 2025 ha emesso il verbale di pignoramento. Il 4 novembre 2025 l'UE ha chiesto a E.________ AG di versare fr. 41'265.55 sul suo conto a saldo dell'esecuzione prelevandoli dalla relazione pignorata.
A.b. Con precetto esecutivo n. 3886029 emesso il 18 dicembre 2025, i membri della comunione ereditaria fu C.________ (deceduta il 23 novembre 2024), ossia i figli A.________ e B.________, hanno escusso la stessa A.________ per l'incasso di fr. 221'050.10 oltre interessi. A.________ non ha interposto opposizione.
Il 26 gennaio 2026 l'UE ha pignorato, in favore dei membri della comunione ereditaria, due conti di A.________ presso E.________ AG (con saldi di fr. 50'187.24 e fr. 112'924.43) e uno presso F.________ SA (con un saldo di fr. 2'088'613.72).
L'11 febbraio 2026 A.________ e B.________ hanno inoltrato all'UE una dichiarazione di rivendicazione del diritto di proprietà sulle prestazioni previdenziali (pari a fr. 221'050.10 oltre accessori) versate il 4 gennaio 2008 in favore della loro madre su un " conto corrente terzi " di A.________ presso la banca G.________, conto poi trasferito alla banca E.________ AG e bloccato nel 2011 da un sequestro penale. Hanno inoltre chiesto il dissequestro di tale somma e in subordine l'apertura della procedura degli .
Con ricorso 12 febbraio 2026 alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, A.________ e B.________ hanno chiesto in via principale di prendere atto della loro rivendicazione " sulle somme oggetto di vincolo (come da conteggio del pignoramento eseguito in data 26 gennaio 2026 agli atti) ", di accertare che " tali fondi appartengono a un terzo ", di ordinare il dissequestro immediato dei fondi rivendicati, di accertare " la classe privilegiata dei fondi pensionistici LPP [della madre] ai sensi dell'art. 219 cpv. 4 prima/seconda classe LEF " e in via subordinata di rinviare la causa all'UE affinché avvii la procedura prescritta dagli art. 106 segg.
Il 12 marzo 2026 l'UE ha emesso il verbale del pignoramento in favore dei membri della comunione ereditaria, in cui ha indicato come partecipante al gruppo anche il sequestro n. 2776647 in favore di D.________ per fr. 2'676'687.70 e ha osservato che il conto presso F.________ SA era già stato pignorato in favore dell'esecuzione n. 3236987 per circa fr. 41'540.05 ed era oggetto di un sequestro penale decretato il 21 ottobre 2019.
Il 24 marzo 2026 l'UE ha informato A.________ e B.________ che la loro rivendicazione fatta valere sui conti presso E.________ AG oggetto del pignoramento era stata contestata da D.________ e ha assegnato loro un termine di venti giorni per promuovere davanti al giudice competente un'azione di accertamento del loro diritto, avvertendoli che nel caso contrario la loro pretesa non sarebbe stata presa in considerazione.
Il 27 marzo 2026 l'UE ha emesso un nuovo verbale di pignoramento in sostituzione di quello precedente (del 12 marzo 2026), in cui ha indicato tra le procedure partecipanti al pignoramento anche il sequestro n. 3595163 eseguito in favore di D.________ per fr. 72'484.50.
Con un primo ricorso 30 marzo 2026, D.________ ha chiesto all'autorità di vigilanza di dichiarare nulla o in subordine di annullare l'esecuzione n. 3886029 e i consecutivi avviso e verbale di pignoramento siccome abusivi, come pure, in via subordinata, di respingere la rivendicazione del diritto di proprietà formulata dagli eredi siccome abusiva e tardiva.
Mediante un secondo ricorso 30 marzo 2026, D.________ ha impugnato l'assegnazione di termine del 24 marzo 2026 chiedendo di respingere la rivendicazione siccome abusiva e tardiva, di annullare il provvedimento impugnato in quanto materialmente ingiustificato e di ordinare all'UE di procedere senza indugi alla " realizzazione/ripartizione" in suo favore dei beni pignorati.
Con un nuovo ricorso 7 aprile 2026, A.________ e B.________ hanno postulato di annullare l'assegnazione di termine del 24 marzo 2026 e di stabilire che l'onere di contestare giudizialmente la rivendicazione era a carico del creditore in virtù dell'.
Mediante un terzo ricorso 13 aprile 2026, A.________ e B.________ hanno segnatamente chiesto di constatare l'intervenuta decadenza del sequestro n. 2776647 eseguito il 7 giugno 2019 e di accertare la nullità del verbale di pignoramento del 27 marzo 2026, subordinatamente di annullarlo.
Con un quarto ricorso 29 aprile 2026, A.________ e B.________ hanno chiesto di annullare una comunicazione 23 aprile 2026 con cui l'UE li aveva informati che il 23 marzo 2026 D.________ aveva integralmente contestato la loro rivendicazione e di " constatare il riconoscimento della rivendicazione ai sensi dell' ".
B.
Mediante sentenza 23 giugno 2026 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha congiunto le sei procedure di ricorso.
Dopo aver scartato le istanze di ricusazione della sua Presidente, ha dichiarato irricevibile il ricorso 12 febbraio 2026 di A.________ e B.________ e ha respinto il loro ricorso 7 aprile 2026 (nella misura in cui non era divenuto privo di oggetto), il loro ricorso 13 aprile 2026 (nella misura in cui era ricevibile) e il loro ricorso 29 aprile 2026.
L'autorità di vigilanza ha invece parzialmente accolto il primo ricorso 30 marzo 2026 di D.________ stabilendo che " non viene dato seguito alla rivendicazione di B.________ e A.________ sui conti oggetto del sequestro n. 2776647" e ha integralmente accolto il suo secondo ricorso 30 marzo 2026 stabilendo che " non viene dato seguito alla rivendicazione di B.________ e A.________ sui conti oggetto del sequestro n. 3595163 e del pignoramento a favore dell'esecuzione n. 3236987", che "il provvedimento del 24 marzo 2026 con cui è stato assegnato un termine a B.________ e A.________ per promuovere azione di accertamento del diritto di proprietà da loro rivendicato sui conti sequestrati e pignorati è annullato " e che "è ordinato all'UE di procedere all'incasso della somma pignorata nell'esecuzione n. 3236987e al suo versamento a D.________".
C.
C.a. Con ricorso in materia civile datato 27 luglio 2026 (spedito il giorno dopo) A.________ e B.________ (quali membri della comunione ereditaria fu C.________) hanno impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale.
Essi hanno anche presentato un'istanza urgente di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso e di adozione di misure provvisionali e superprovvisionali, chiedendo di ordinare all'UE di sospendere l'esecutività di tutti i dispositivi della sentenza impugnata per la durata della procedura dinanzi al Tribunale federale, in particolare di ordinare all'UE di astenersi da qualsiasi versamento in favore di D.________ dipendente dal sequestro n. 2776647, dal sequestro n. 3595163 e dall'esecuzione n. 3236987, di mantenere invariato "lo stato materiale e giuridico dei fondi, dei conti, dei crediti, dei sequestri, dei pignoramenti e delle procedure esecutive interessati" e di astenersi da qualsiasi provvedimento idoneo ad anticipare, attuare o rendere irreversibili gli effetti dei dispositivi della sentenza impugnata.
I ricorrenti hanno indicato che avrebbero completato la motivazione del loro gravame (comunque già abbozzata) entro lo scadere del termine di ricorso. Essi hanno chiesto di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
C.b. Mediante decreto presidenziale 30 luglio 2026 il Tribunale federale ha invitato gli altri partecipanti al procedimento ad esprimersi sulle istanze cautelari ex art. 103 cpv. 3 e e ha pronunciato misure supercautelari secondo le quali, fino alla decisione sulla richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo, non poteva essere adottata alcuna misura d'esecuzione della sentenza impugnata.
Nelle sue osservazioni 3 agosto 2026 l'UE ha indicato di avere già versato al creditore D.________, in data 16 luglio 2026, la somma pignorata nell'esecuzione n. 3236987 in osservanza della sentenza 23 giugno 2026 dell'autorità di vigilanza.
Mediante scritto 10 agosto 2026 i ricorrenti hanno segnalato al Tribunale federale un'asserita doppia violazione del decreto presidenziale 30 luglio 2026, denunciando in primo luogo l'appena menzionato versamento di fr. 41'374.75 effettuato dall'UE in favore di D.________ e in secondo luogo il rifiuto 31 luglio 2026 dell'UE di dare seguito alla procedura di rivendicazione degli averi pensionistici " nonostante [il giudizio 23 giugno 2026] sia stato nel frattempo congelato dal decreto supercautelare ". I ricorrenti hanno anche chiesto al Tribunale federale di ripristinare la situazione anteriore.
Con osservazioni 17 agosto 2026 D.________ ha proposto la reiezione delle istanze cautelari presentate dai ricorrenti.
Mediante scritto 24 agosto 2026 i ricorrenti hanno segnalato al Tribunale federale un'ulteriore violazione del decreto presidenziale 30 luglio 2025, affermando che l'UE avrebbe già richiesto agli istituti bancari interessati, E.________ AG e F.________ SA, di trasferire gli averi bancari di A.________ nelle mani dell'UE (ciò che le banche avrebbero fatto, chiudendo i relativi conti). I ricorrenti hanno nuovamente chiesto di ripristinare la situazione " giuridica e patrimoniale " anteriore.
C.c. Nel frattempo, il 18 agosto 2026, i ricorrenti hanno depositato la loro integrazione al ricorso in materia civile, come preannunciato. Essi hanno in sostanza chiesto al Tribunale federale di pronunciarsi sulla domanda di ricusazione della Presidente dell'autorità di vigilanza, di accogliere i loro quattro ricorsi del 12 febbraio, 7, 13 e 29 aprile 2026 e di respingere i due ricorsi 30 marzo 2026 di D.________.
Non sono state chieste determinazioni nel merito.
Diritto:
1.
1.1. Il ricorso è stato interposto dalle parti soccombenti nella sede cantonale () contro una decisione finale (; DTF 133 III 350 consid. 1.2) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima (unica) istanza () in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF). Trattandosi di una decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, il ricorso in materia civile è ammissibile a prescindere dal valore di causa (art. 74 cpv. 2 lett. c LTF).
La sentenza qui impugnata è stata notificata ai ricorrenti il 7 luglio 2026. Tenuto conto della sospensione dei termini (dal 15 luglio al 15 agosto incluso) di cui all'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso depositato il 28 luglio 2026 e completato il 18 agosto 2026 risulta tempestivo (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF).
1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall' e , la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate; la parte ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 150 V 340 consid. 2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (; DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
2.
2.1. Con riferimento alle istanze di ricusazione della Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello formulate da A.________ e B.________ nei loro quattro ricorsi, l'autorità di vigilanza (nella composizione a tre giudici, tra cui la stessa Presidente) ha ritenuto che esse fossero abusive sia dal profilo formale, siccome fondate su gravi accuse che non erano state minimamente sostanziate, sia dal profilo materiale, siccome per costante giurisprudenza la partecipazione di un giudice all'emanazione di decisioni precedenti, anche sfavorevoli al richiedente, non costituisce in sé un motivo di ricusazione.
2.2. Nel rimedio all'esame, i ricorrenti lamentano la violazione dell'. e " delle pertinenti garanzie in materia di ricusazione ", affermando che la magistrata ricusata non avrebbe potuto partecipare alla decisione relativa alla propria ricusazione.
2.3. È esatto che in linea di principio, qualora sia chiesta la ricusazione o l'astensione di un magistrato, questo non partecipa alla relativa decisione. La giurisprudenza conosce però delle eccezioni quando la domanda è, come in concreto, inammissibile o manifestamente infondata (v. DTF 129 III 445 consid. 4.2.2 con rinvii; sentenza 4A_35/2023 del 23 febbraio 2023 consid. 6). Su questo punto il ricorso va quindi disatteso.
3.
3.1. Riguardo al ricorso 12 febbraio 2026 di A.________ e B.________, l'autorità di vigilanza ha ritenuto che le richieste volte a prendere atto della loro rivendicazione sulle somme " oggetto di vincolo " pignorate in loro favore il 26 gennaio 2026 e in subordine a ri nviare la causa all'UE affinché avviasse la procedura prescritta dagli fossero premature, siccome presentate il giorno dopo aver depositato la dichiarazione di rivendicazione, ed erano comunque diventate senza oggetto dal momento che l'UE vi aveva nel frattempo dato seguito.
Per l'autorità di vigilanza anche le loro altre domande erano premature e dunque irricevibili. L'UE non poteva infatti statuire sulle conseguenze esecutive (giusta gli e e ) della rivendicazione sui beni pignorati prima della conclusione della procedura prevista dagli e in ogni caso non era competente per accertare che " tali fondi appartengono a un terzo" ( questione di competenza del giudice, v. ). Prima della conclusione della procedura di rivendicazione, l'UE non poteva nemmeno statuire sulle richieste di dissequestro immediato dei fondi rivendicati e di accertamento, nella graduatoria, della " classe privilegiata dei fondi pensionistici LPP [della madre] ai sensi dell'art. 219 cpv. 4 prima/seconda classe LEF ", dato che se le somme rivendicate " dovessero essere restituite ai ricorrenti, il loro credito nei confronti di A.________ si estinguerebbe e non si porrebbe più la questione del deposito di una graduatoria ".
3.2. I ricorrenti ritengono che il " credito previdenziale " della madre conserverebbe il rango privilegiato previsto dall' e sostengono che, con presa di posizione 6 febbraio 2026, l'UE avrebbe invece già qualificato tale credito come chirografario di terza classe, per cui la loro censura, rivolta contro una " determinazione già concretamente assunta dall'UE ", non avrebbe potuto essere considerata prematura.
3.3. I ricorrenti fondano tuttavia il loro argomento su una circostanza - ossia che l'UE avrebbe già qualificato il credito della comunione ereditaria quale credito chirografario di terza classe - che non emerge dalla sentenza impugnata, senza nemmeno pretendere che i presupposti che permettono al Tribunale federale di scostarsi dalla fattispecie accertata dall'autorità precedente sarebbero qui adempiuti (v. e ). La censura risulta pertanto irricevibile.
4.
4.1. Con riferimento al primo ricorso 30 marzo 2026 di D.________, l'autorità di vigilanza lo ha accolto limitatamente alla richiesta di respingere la rivendicazione di A.________ e B.________ sugli averi previdenziali asseritamente depositati sui conti oggetto del sequestro n. 2776647.
Essa ha ricordato che la rivendicazione deve essere annunciata entro un breve termine appropriato alle circostanze, che di regola non dovrebbe eccedere cinque mesi da quando il rivendicante ha conoscenza del provvedimento esecutivo diventato giuridicamente efficace, pena la sua perenzione se il terzo non indica e rende verosimili motivi idonei a scusare il ritardo, tali da escludere che egli abbia tardato astutamente a dichiarare la rivendicazione oppure si sia dimostrato manifestamente negligente (con rinvio in particolare a DTF 144 IIl 198 consid. 5.1.2.2; sentenze 5A_363/2024 del 18 novembre 2024 consid. 4.2; 5A_543/2015 del 16 novembre 2015 consid. 4.2.1). L'autorità di vigilanza ha poi osservato che, nella fattispecie, i conti oggetto di rivendicazione erano stati sequestrati in favore di D.________ già il 7 giugno 2019 e che C.________ (patrocinata dalla figlia A.________), seppure a conoscenza del sequestro sin da tale data, non aveva mai rivendicato averi previdenziali propri depositati sui conti sequestrati. Per l'autorità di vigilanza, la rivendicazione formulata dagli eredi l'11 febbraio 2026, senza addurre alcun motivo idoneo a scusare il ritardo, risultava quindi ampiamente tardiva e non meritava protezione dato il comportamento negligente di C.________ e della sua rappresentante, che andava imputato agli eredi. Secondo l'autorità di vigilanza, l'UE avrebbe quindi dovuto considerare decaduto il diritto degli eredi di rivendicare gli averi previdenziali asseritamente depositati sui conti sequestrati e prescindere dall'avviare la procedura degli .
L'autorità di vigilanza ha anche osservato che l'UE avrebbe del resto dovuto constatare che il diritto rivendicato dagli eredi - sugli asseriti fondi LPP della madre che sarebbero detenuti fiduciariamente da A.________ sulla rubrica "clienti" di un suo conto bancario - era un diritto personale non annotato a registro fondiario, per il quale non vi era spazio per l'avvio della procedura degli .
4.2. Secondo i ricorrenti, la giurisprudenza escluderebbe l'obbligo del terzo di annunciare la propria pretesa fintanto che non sia stata definita ogni contestazione relativa alla pignorabilità dei beni o alla validità del sequestro o del pignoramento: nel caso concreto, a loro dire, le contestazioni del sequestro n. 2776647 "non sono mai cessate" (dato che "i ricorrenti chiedono proprio preliminarmente la constatazione della sua intervenuta decadenza, conseguente alla perenzione dell'esecuzione di convalida e all'inapplicabilità dell'"; v. anche infra consid. 7), per cui la loro rivendicazione dell'11 febbraio 2026 era sicuramente tempestiva. I ricorrenti ritengono pertanto che l'ordine di non dare seguito alla loro rivendicazione violerebbe gli .
4.3. Quando, come in concreto, la sentenza impugnata (o parte di essa) si fonda su due motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie) e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, la parte ricorrente deve confrontarsi con entrambe in modo conforme agli e , sotto pena di inammissibilità del ricorso, e l'impugnativa può unicamente essere accolta se le critiche volte contro tutte e due le motivazioni si rivelano fondate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii).
Nel caso concreto, invece, i ricorrenti si misurano soltanto con il primo argomento sviluppato (peraltro in modo pertinente; v. anche infra consid. 7.3) dall'autorità di vigilanza, fondato sulla tardività della rivendicazione, senza prendere minimamente posizione sul suo secondo argomento, basato sull'assenza di un diritto che potesse essere rivendicato ai sensi degli . Su questo punto il ricorso, insufficientemente motivato, risulta pertanto irricevibile.
5.
5.1. L'autorità di vigilanza ha poi esaminato il secondo ricorso 30 marzo 2026 di D.________, con il quale egli aveva chiesto di respingere la rivendicazione di A.________ e B.________ (anche) con riferimento al sequestro n. 3595163 eseguito il 13 maggio 2024 (indicato nel verbale di pignoramento del 27 marzo 2026) e al pignoramento eseguito nell'esecuzione n. 3236987 il 30 maggio 2025. L'autorità di vigilanza ha osservato che A.________ aveva ammesso di aver visionato i relativi verbali di sequestro e di pignoramento il 31 luglio 2025, ossia più di cinque mesi prima della rivendicazione formulata all'UE l'11 febbraio 2026, e ha ritenuto che la conoscenza di A.________, quale rappresentante fiduciaria della madre, fosse opponibile a quest'ultima. Per l'autorità di vigilanza, la rivendicazione formulata dagli eredi soltanto l'11 febbraio 2026, senza addurre ragioni idonee a scusare il ritardo, era quindi tardiva anche per i procedimenti n. 3595163 e 3236987, per cui l'UE avrebbe dovuto considerare decaduto il loro diritto di rivendicare gli averi previdenziali asseritamente depositati sui conti sequestrati rispettivamente pignorati e prescindere dall'avviare la procedura degli .
L'autorità di vigilanza ha inoltre spiegato, in modo dettagliato e con riferimenti a dottrina e giurisprudenza, che averi pecuniari mischiati ad altri su un conto bancario non sono oggetti mobili la cui proprietà possa essere rivendicata, anche se sono stati trasferiti in base ad una convenzione fiduciaria. Per l'autorità di vigilanza, l'UE avrebbe quindi dovuto constatare che il diritto rivendicato dagli eredi - sugli asseriti fondi LPP della madre che sarebbero detenuti fiduciariamente da A.________ sulla rubrica "clienti" di un suo conto bancario - era un diritto personale non annotato a registro fondiario, per il quale non vi era spazio per l'avvio della procedura degli (v. supra consid. 4.1 in fine).
Di conseguenza, l'autorità di vigilanza ha accolto il ricorso, stabilendo che "non viene dato seguito alla rivendicazione di B.________ e A.________ sui conti oggetto del sequestro n. 3595163 e del pignoramento a favore dell'esecuzione n. 3236987", che "il provvedimento del 24 marzo 2026 con cui è stato assegnato un termine a B.________ e A.________ per promuovere azione di accertamento del diritto di proprietà da loro rivendicato sui conti sequestrati e pignorati è annullato" e che "è ordinato all'UE di procedere all'incasso della somma pignorata nell'esecuzione n. 3236987 e al suo versamento a D.________".
5.2. I ricorrenti sostengono che la loro rivendicazione sarebbe stata annullata con un ragionamento fondato sulla "pretesa tardività della dichiarazione", che non terrebbe però conto delle incessanti contestazioni relative alla validità del sequestro e del pignoramento, le quali avrebbero differito l'obbligo di annunciare la pretesa (v. anche supra consid. 4.2); per i ricorrenti, data la tempestività della rivendicazione, non si poteva quindi già ordinare il pagamento immediato al creditore nell'esecuzione n. 3236987. Ritengono inoltre che l'autorità di vigilanza non avrebbe potuto esprimersi sulla rivendicazione relativa al sequestro n. 3595163, siccome oggetto di una distinta dichiarazione di rivendicazione del 1° giugno 2026 (ovvero entro i cinque mesi dal verbale di pignoramento del 27 marzo 2026) e peraltro tema di un loro ulteriore ricorso ex depositato il 22 giugno 2026 all'UE (non ancora evaso). Essi lamentano la violazione degli e degli e e .
5.3. I ricorrenti, ancora una volta, si confrontano soltanto con il primo argomento sviluppato dall'autorità di vigilanza, basato sulla tardività della rivendicazione, senza prendere minimamente posizione sul suo secondo argomento, fondato sull'assenza di un diritto che potesse essere rivendicato ai sensi degli (v. supra consid. 4.3). Anche su questo punto il gravame, insufficientemente motivato, va dichiarato inammissibile.
Il rimprovero circa la mancata presa in considerazione di un'asserita ulteriore rivendicazione del 1° giugno 2026 non può invece essere seguito già per il motivo che i ricorrenti non dimostrano che l'autorità di vigilanza ne potesse essere già a conoscenza al momento dell'emanazione della qui impugnata sentenza 23 giugno 2026.
6.
6.1. Con riferimento al ricorso 7 aprile 2026 di A.________ e B.________ volto ad annullare l'assegnazione di termine del 24 marzo 2026 e a stabilire che l'onere di contestare giudizialmente la rivendicazione gravava su D.________ in virtù dell', l'autorità di vigilanza ha ritenuto che la prima domanda risultasse ormai senza oggetto, stante l'esito dei due ricorsi 30 marzo 2026 di quest'ultimo, e che la seconda richiesta andasse respinta, considerato che la procedura di rivendicazione neppure andava iniziata.
6.2. I ricorrenti ribadiscono la tempestività della loro rivendicazione, per cui, " venuto meno il presupposto della pretesa tardività, torna necessariamente attuale la questione sottoposta con il ricorso 7 aprile 2026".
6.3. L'argomento non può essere seguito. Come spiegato (v. supra consid. 4.3 e 5.3), i ricorrenti non hanno infatti saputo invalidare la conclusione dell'autorità di vigilanza secondo cui non poteva essere dato seguito alla loro rivendicazione sui conti oggetto del sequestro n. 2776647, del sequestro n. 3595163 e del pignoramento in favore dell'esecuzione n. 3236987.
7.
7.1. Con riferimento al ricorso 13 aprile 2026 di A.________ e B.________, l'autorità di vigilanza ha respinto l'argomento della decadenza del sequestro n. 2776647 di D.________, già bocciato in precedenza, come ricordato in una sua precedente sentenza 15.2026.88 del 15 maggio 2026 alla quale ha rinviato.
L'autorità di vigilanza ha inoltre confermato la validità del verbale di pignoramento del 27 marzo 2026, spiegando che l' estende il diritto di partecipazione al pignoramento degli e ai creditori che hanno in precedenza ottenuto il sequestro (in concreto n. 2776647 e 3595163) dei beni pignorati. Essa ha inoltre spiegato che l'UE poteva riconsiderare il suo precedente verbale del 12 marzo 2026 in ogni caso fino alla scadenza del termine di ricorso (con rinvio a DTF 97 III 3 consid. 2) : con il verbale di pignoramento del 27 marzo 2026, emesso meno di dieci giorni dopo la notifica a D.________ di quello precedente (avvenuta il 20 marzo 2026), l'UE poteva quindi sostituire quello del 12 marzo 2026.
7.2. Secondo i ricorrenti, limitandosi a sostenere di aver già confermato la validità del sequestro n. 2776647 numerose volte, l'autorità di vigilanza non si sarebbe espressa sulla richiesta pregiudiziale di constatazione dell'intervenuta decadenza di tale sequestro violando l'. e gli e . Essi ribadiscono infatti che tale sequestro sarebbe decaduto per legge il 5 agosto 2020 in seguito alla perenzione (ai sensi degli art. 88 cpv. 2 e 280 n. 2 LEF) dell'esecuzione promossa il 5 agosto 2019 per la sua convalida, perenzione "già accertata dalla CEF con decisione del 16 gennaio 2023, inc. 15.2022.78".
Secondo i ricorrenti, "avendo lasciato perire [il 5 agosto 2020] l'esecuzione n. 2789405" D.________ non soddisferebbe comunque i presupposti dell' per partecipare in via provvisoria - in forza dei sequestri n. 2776647 e 3595163 - al pignoramento n. 3886029 eseguito in loro favore. I ricorrenti ritengono inoltre che l'autorità di vigilanza non avrebbe indicato la base legale che permetteva all'UE, il 27 marzo 2026, di sostituire un verbale di pignoramento già emanato, introducendo un nuovo partecipante provvisorio.
7.3. I ricorrenti non possono in buona fede pretendere che l'autorità precedente non avrebbe risposto all'obiezione di decadenza del sequestro n. 2776647. Nella decisione qui impugnata, l'autorità di vigilanza ha infatti ricordato che tale argomento era già stato bocciato in precedenza e la sentenza da lei citata (15.2026.88 del 15 maggio 2026) rinvia in particolare ad una sentenza 15.2023.64 dell'8 novembre 2023, nella quale essa aveva accertato che D.________ aveva introdotto, a convalida del sequestro, non solo un'esecuzione (poi perenta, come indicato nella sentenza 15.2022.78 del 16 gennaio 2023), ma anche una tempestiva azione di accertamento del credito (v. e ), ed aveva stabilito che, entro dieci giorni dall'eventuale accoglimento della sua petizione, egli avrebbe dunque potuto ancora promuovere una nuova esecuzione a convalida del sequestro in virtù dell'. Nel rimedio all'esame i ricorrenti si riferiscono del resto (implicitamente) a tale sentenza dell'8 novembre 2023, siccome sostengono a più riprese che l' sarebbe in concreto inapplicabile: a loro dire, la sua applicazione presupporrebbe che la procedura di accertamento del credito fosse già pendente al momento dell'ottenimento del sequestro. L'argomento, fondato su un'errata lettura della sentenza 5A_196/2025 del 1° settembre 2025 consid. 1.2.2, è ad ogni modo manifestamente infondato (v. già solo l').
Gli argomenti dei ricorrenti fondati su un'asserita violazione dell' in relazione alla partecipazione provvisoria di D.________ al loro pignoramento risultano poco chiari e sono quindi insufficientemente motivati. Va poi in ogni caso osservato che, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, nella sentenza impugnata l'autorità di vigilanza ha indicato il fondamento che permette, entro certi limiti, a un ufficio di esecuzione o dei fallimenti di riconsiderare un suo precedente provvedimento (v. supra consid. 7.1 e il rinvio a DTF 97 III 3 consid. 2).
8.
8.1. Infine, riguardo al ricorso 29 aprile 2026 di A.________ e B.________ volto ad annullare una comunicazione 23 aprile 2026 con cui l'UE li aveva informati che il 23 marzo 2026 D.________ aveva integralmente contestato la loro rivendicazione, l'autorità di vigilanza ha ritenuto che tale richiesta cadesse nel vuoto dato che, come già spiegato, la procedura di rivendicazione neppure andava avviata. L'autorità di vigilanza ha comunque accertato che D.________, dopo aver ricevuto il 12 marzo 2026 la comunicazione dell'UE del giorno precedente circa l'annuncio della rivendicazione, l'aveva contestata nel termine di dieci giorni (v. ).
8.2. I ricorrenti ribadiscono che la loro rivendicazione non era tardiva ed affermano che D.________ avrebbe c ontestato nel termine legale soltanto la rivendicazione formulata nell'esecuzione n. 3236987, non quella formulata nell'esecuzione n. 3886029, per cu i l'autorità di vigilanza avrebbe dovuto ammettere, con riferimento a quest'ultima, " l'intervenuto riconoscimento della rivendicazione della [comunione ereditaria] ai sensi dell' ".
8.3. Tale argomentazione risulta, oltre che misteriosa, insufficientemente motivata e priva di un serio confronto con la sentenza impugnata. Essa va dichiarata irricevibile.
9.
Da quanto precede discende che il ricorso in materia civile va respinto nella misura in cui è ammissibile.
Con l'emanazione della presente sentenza, le istanze volte al conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso e all'adozione di misure cautelari (così come le richieste presentate dai ricorrenti nei successivi scritti 10 e 24 agosto 2026) diventano prive di oggetto.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata dai ricorrenti va respinta, indipendentemente dalla loro pretesa indigenza, per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame (). Le spese giudiziarie e le ripetibili (per le osservazioni dell'opponente del 17 agosto 2026 alle suddette istanze cautelari) seguono la soccombenza nel merito (art. 66 cpv. 1 e 5 e e ; v. sentenza 5A_53/2024 del 6 marzo 2024 consid. 3).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
4.
I ricorrenti verseranno all'opponente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
5.
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 14 settembre 2026
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini
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