5F_56/2026
Bundesgericht
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Revision
Veröffentlicht am 23. Oktober
Entschieden am 7. Oktober
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Italienisch).
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5F_56/2026
Sentenza del 7 ottobre 2026
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Bovey, Presidente,
De Rossa, Josi,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
istante,
contro
Ufficio di esecuzione sede di Bellinzona, via Generale Guisan 3, 6501 Bellinzona,
B.________ SA,
C.________ SA,
controparti,
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
revisione,
domanda di revisione della sentenza 5A_792/2026
del Tribunale federale svizzero del 28 agosto 2026.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con sentenza 5A_792/2026 pronunciata il 28 agosto 2026 in procedura semplificata, la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile - per la sua manifesta insufficiente motivazione - il ricorso in materia civile interposto da A.________ contro una sentenza 3 agosto 2026 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, la quale aveva respinto (nella misura della sua ricevibilità) il suo ricorso diretto contro il pignoramento del reddito da lui percepito dalla cassa pensione E.________ per fr. 1'220.-- mensili. Il Tribunale federale ha posto le spese giudiziarie di fr. 500.-- a carico di A.________.
2.
Il 15 settembre 2026 A.________ ha presentato al Tribunale federale una domanda di revisione della sentenza 5A_792/2026 in applicazione dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF e un " contestuale ricorso per violazione dei diritti costituzionali e umani ", chiedendo di a nnullare il predetto giudizio rinviando gli atti all'autorità di vigilanza o all'ufficio di esecuzione "affinché venga garantito il diritto di essere sentito dell'istante, previa concessione di un termine per produrre la documentazione fraudolentemente trattenuta dal precedente patrocinatore" e concedendogli l'assistenza giudiziaria. Egli ha anche chiesto di sospendere provvisoriamente la procedura di pignoramento nei suoi confronti e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura di revisione.
L'istante ha ribadito le sue richieste in un ulteriore scritto del 21 settembre 2026.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti ().
3.
3.1. Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (). Un riesame della causa posta a fondamento della decisione del Tribunale federale è in linea di principio escluso. Il Tribunale federale può unicamente rivenire su una sua decisione se è dato uno dei motivi di revisione elencati esaustivamente negli . Gli atti scritti destinati al Tribunale federale devono contenere le conclusioni e i motivi (). Pena l'inammissibilità, in una domanda di revisione deve pertanto essere menzionato un motivo di revisione previsto dalla legge e spiegato in cosa consista il relativo vizio di cui soffrirebbe la sentenza del Tribunale federale (sentenza 7F_50/2026 dell'8 settembre 2026 consid. 1.1 con rinvii).
Giusta l'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF la revisione può essere domandata, in materia civile e di diritto pubblico, se l'instante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente nonostante abbia usato la dovuta attenzione, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza.
3.2. L'istante invoca l'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF " per la scoperta di fatti e mezzi di prova decisivi che [...] non ha potuto produrre senza sua colpa ": sostiene di essere stato privato della facoltà di difendersi a causa della condotta del suo precedente patrocinatore avv. D.________, il quale avrebbe omesso di comunicargli " le decisioni del Pretore e le scadenze dei termini ricorsuali " ed avrebbe " fraudolentemente " trattenuto dei documenti che attesterebbero il pagamento dei crediti posti in esecuzione. A suo dire, inoltre, la sentenza del Tribunale federale sarebbe lesiva degli , , e . e degli e per non aver tenuto conto della grave negligenza dell'ex legale e per aver chiesto il pagamento di spese giudiziarie "a un cittadino privato del minimo sostentamento".
L'istanza non contiene però alcuna seria argomentazione riferita al motivo di revisione dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, in particolare circa la scoperta di fatti o mezzi di prova dopo la pronuncia della sentenza 5A_792/2026. A ben vedere, come emerge dalle numerose disposizioni legali citate, l'istanza è in realtà esclusivamente volta a rimettere in questione la soluzione giuridica adottata dal Tribunale federale sul ricorso in materia civile (questo Tribunale aveva infatti osservato che l'acquisizione in sede federale di documenti asseritamente in possesso dell'avv. D.________ era irrilevante già per il fatto che l'istante non si era opposto all'argomento dell'autorità di vigilanza secondo cui la fondatezza dei crediti posti in esecuzione non poteva essere oggetto di verifica) e sulle spese giudiziarie.
Del tutto generica e in realtà volta ad ottenere un libero riesame della sentenza 5A_792/2026, la domanda di revisione va ritenuta insufficientemente motivata e quindi inammissibile.
4.
La pronuncia della presente sentenza rende priva di oggetto la richiesta volta alla sospensione della procedura di pignoramento.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'istante per la procedura di revisione va respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole del suo rimedio (). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (). Non si giustifica assegnare spese ripetibili alle controparti già per il fatto che, non essendo state invitate a determinarsi, non sono incorse in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
La domanda di revisione è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria dell'istante è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'istante.
4.
Comunicazione ai partecipanti al procedimento.
Losanna, 7 ottobre 2026
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini
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