4A_393/2026
Bundesgericht
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
definitive Rechtsöffnung
Veröffentlicht am 22. Oktober
Entschieden am 8. Oktober
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Italienisch).
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_393/2026
Sentenza dell'8 ottobre 2026
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Giudice presidente,
Cancelliere G. Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Finanzdepartement des Kantons Basel-Stadt, Fischmarkt 10, 4001 Basilea,
opponente.
Oggetto
rigetto definitivo dell'opposizione,
ricorso contro la sentenza emanata il 3 giugno 2026 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2026.40).
Considerando:
che con sentenza del 3 giugno 2026 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo inoltrato da A.________ contro la decisione emanata dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord in materia di rigetto definitivo dell'opposizione nella causa promossa dal Finanzdepartement des Kantons Basel-Stadt;
che A.________ è insorto al Tribunale federale con ricorso del 16 luglio 2026;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che conformemente all' la presente sentenza viene redatta in italiano, lingua della decisione impugnata, sebbene il ricorso sia stato inoltrato in tedesco;
che il ricorrente è stato invano invitato, con decreto 4 agosto 2026, a versare entro il 31 agosto 2026 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 800.--;
che con decreto 7 settembre 2026 è stato impartito al ricorrente il termine suppletorio dell' per effettuare il predetto versamento entro il 22 settembre 2026 con l'indicazione delle conseguenze di un mancato tempestivo pagamento;
che in virtù dell' la notificazione dei predetti decreti, non ritirati dal destinatario, è reputata avvenuta il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso;
che giusta l'attestazione 1° ottobre 2026 della Cassa del Tribunale federale, il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale né le è pervenuto un avviso di addebito di un conto bancario o postale;
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso ( e );
che, come indicato nei predetti decreti, un eventuale ritiro del ricorso doveva essere dichiarato per iscritto, il mancato pagamento del richiesto anticipo non supplendo a una tale dichiarazione;
che il ricorso, manifestamente inammissibile, va deciso dalla Giudice presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ();
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 8 ottobre 2026
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Kiss
Il Cancelliere: G. Piatti
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- 4A_393/2026rigetto definitivo dell'opposizione