4D_167/2025
Bundesgericht
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Rechtsöffnung
Veröffentlicht am 23. Oktober
Entschieden am 21. August
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Italienisch).
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_167/2025
Sentenza 21 agosto 2026
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Hurni, Presidente,
Denys, Rüedi,
Cancelliere G. Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Elisabetta Monotti Campanella,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Cesare Lepori,
opponente.
Oggetto
rigetto dell'opposizione,
ricorso contro la sentenza emanata il 23 luglio 2025 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2025.28).
Fatti:
A.
A.a. I coniugi B.________ e A.________ si sono accordati sugli effetti della loro separazione durante le udienze del 31 gennaio e del 25 marzo 2024 tenutesi alla Pretura di Bellinzona. Essi hanno in particolare convenuto che sino a quando la moglie e il figlio (nato nel mese di gennaio 2016) non avessero lasciato l'abitazione coniugale (ciò che è avvenuto a settembre 2024), il contributo mensile di mantenimento sarebbe (da marzo 2024) ammontato a fr. 2'900.-- e sarebbe poi aumentato a fr. 4'800.--.
A.b. Nel mese di ottobre 2024 A.________ ha escusso B.________ per l'incasso di fr. 3'955.60 per " Alimenti non pagati in aprile, agosto e settembre 2024"e fr. 60.10 di interessi. Con istanza 4 novembre 2024 A.________ ha chiesto, producendo quali titoli di rigetto i verbali delle predette udienze unicamente firmati dal Pretore, il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dal marito al precetto esecutivo. La Giudice di pace del circolo di Airolo ha accolto l'istanza con decisione del 24 gennaio 2025.
B.
Con sentenza 23 luglio 2025 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha accolto il reclamo presentato da B.________ e ha riformato il giudizio di primo grado nel senso che l'istanza è respinta. La Corte cantonale ha ritenuto che una convenzione sui contributi per il mantenimento costituisce un titolo di rigetto dell'opposizione unicamente se è stata omologata dal giudice, requisito che fa in concreto difetto. Ha poi aggiunto che i verbali prodotti, non essendo stati firmati dalle parti, non entrano nemmeno in linea di considerazione quali titoli di rigetto provvisorio dell'opposizione.
C.
Con ricorso sussidiario in materia costituzionale 12 settembre 2025 A.________ chiede in via principale l'annullamento della decisione impugnata con il rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuovo giudizio. In via subordinata postula la riforma della sentenza cantonale nel senso che l'opposizione al precetto esecutivo sia rigettata in via provvisoria. Ritiene violato il suo diritto di essere sentita, perché la Corte cantonale avrebbe sorprendentemente ritenuto determinante la pretesa mancanza di firma sul verbale. Lamenta poi un accertamento arbitrario delle prove, perché la Corte cantonale ha accertato l'assenza della firma sui verbali, fatto che non era nemmeno stato allegato dal debitore e in contrasto con i documenti agli atti. Sostiene infine che, sussistendo un riconoscimento di debito, la Corte cantonale avrebbe dovuto rigettare l'opposizione.
Con risposta 5 dicembre 2025 B.________ propone la reiezione del ricorso, mentre la Corte cantonale ha rinunciato a formulare osservazioni.
Le parti hanno proceduto spontaneamente a un secondo scambio di scritti con replica del 19 dicembre 2025 e duplica 14 gennaio 2026.
Diritto:
1.
Il ricorso sussidiario in materia civile è presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale (), è tempestivo () ed è volto contro una sentenza finale emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza ( e ), che ha statuito in una causa civile in materia di esecuzione e fallimento con un valore litigioso inferiore alla soglia fissata dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile. Esso si rivela quindi da questo profilo ammissibile.
2.
Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. Conformemente all' il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato in modo chiaro e dettagliato tale censura; le critiche di natura appellatoria si rivelano inammissibili (DTF 146 IV 114 consid. 2.1, con rinvii). Una decisione non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, ma il giudizio attaccato dev'essere, anche nel suo risultato, manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1, con rinvii).
Siccome il giudice cantonale fruisce di un grande potere discrezionale nel campo dell'apprezzamento delle prove (e dell'accertamento dei fatti in genere), chi invoca l'arbitrio deve dimostrare che la sentenza impugnata ignora il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, omette senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3).
3.
Giova innanzi tutto ricordare che la ricorrente aveva chiesto - e ottenuto in prima istanza - il rigetto definitivo dell'opposizione. Di conseguenza la sentenza impugnata è incentrata su tale questione che la Corte cantonale ha, in accoglimento del reclamo dell'escusso, risolto in modo negativo per l'escutente, mancando un'omologazione degli accordi menzionati nei verbali. Queste considerazioni relative al rigetto definitivo dell'opposizione non sono contestate nel ricorso in esame. La Corte cantonale ha poi aggiunto, alla fine del suo giudizio, che i verbali prodotti non possono entrare in considerazione come titoli di rigetto provvisorio dell'opposizione, perché non sono firmati dalle parti ma recano solo la firma del Pretore.
4.
Secondo la ricorrente con quest'ultima motivazione, ritenuta sorprendente e non prevedibile, la Corte cantonale ha violato il suo diritto di essere sentita, atteso il Giudice di pace aveva accertato che gli alimenti risultavano dalla " trascrizione dell'accordo concluso dai coniugi (sottoscritto in originale da tutte le parti) ".
La censura si rivela infondata. È vero che il diritto di essere sentito impone di eccezionalmente interpellare le parti quando il giudice intende fondare la sua decisione su una norma o una considerazione giuridica che non è stata evocata nel corso della procedura e di cui le parti non ne potevano presumere la pertinenza (DTF 130 III 35 consid. 5). Tali condizioni non sono però realizzate in concreto. Il fatto che la Corte cantonale, dopo aver escluso la conferma del rigetto definitivo dell'opposizione, abbia esaminato se l'opposizione avrebbe invece potuto essere rigettata in modo provvisorio, non può essere considerato sorprendente, ritenuto che il giudice del rigetto dell'opposizione non è vincolato dalla domanda dell'escutente (DTF 140 III 372 consid. 3.5). Del resto, la ricorrente nemmeno indica cosa le avrebbe impedito di spiegare nella risposta al reclamo perché a suo avviso sarebbero dati i presupposti per procedere a un rigetto provvisorio dell'opposizione.
5.
5.1. L' prevede che, se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (cpv. 1). Costituisce in particolare un riconoscimento di debito ai sensi dell' la scrittura privata firmata dal debitore escusso, dalla quale emerge la volontà di lui di pagare al creditore escutente, senza riserva né condizione alcuna, un importo determinato - o facilmente determinabile - ed esigibile (DTF 148 III 145 consid. 4.1.1, con rinvii).
5.2. Per la ricorrente l'accertamento secondo cui i verbali prodotti quali titoli di rigetto dell'opposizione erano sprovvisti della firma delle parti configurerebbe un accertamento arbitrario dei fatti e un'applicazione arbitraria del principio attitatorio. Ella sostiene pure che a torto la Corte cantonale ha negato l'esistenza di un valido riconoscimento del debito e omesso di rigettare l'opposizione interposta dall'opponente.
In concreto, la ricorrente lamenta di un accertamento arbitrario dei fatti e afferma che i verbali prodotti attestano che " il documento è stato firmato all'originale dalle parti ", ma non nega che i verbali agli atti siano sprovvisti della firma del debitore. Ciò basta per escludere che la Corte cantonale abbia proceduto ad un accertamento arbitrario con riferimento alle firme apposte sui documenti prodotti quali titoli di rigetto dell'opposizione. Quando si prevale delle " ammissioni almeno tacite dell'escusso ", ella pare poi misconoscere la natura della procedura di rigetto dell'opposizione, il cui scopo non è di accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l'esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, con rinvii). In queste circostanze, rilevato che nemmeno la ricorrente afferma di aver prodotto un atto pubblico nel senso della predetta norma, alla Corte cantonale non può essere rimproverato di essere caduta nell'arbitrio per avere escluso la possibilità di pronunciare il rigetto provvisorio dell'opposizione senza la presenza negli atti di un titolo firmato dall'escusso (BOVEY/CONSTANTIN, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2aed. 2025, n. 11 ad ).
6.
Da quanto precede discende che il ricorso si palesa infondato e in quanto tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza ( e ).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 21 agosto 2026
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Hurni
Il Cancelliere: G. Piatti
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