SV2 2026 13
GR Gerichte
Alters- und Hinterlassenenversicherung
Haftung des Verwaltungsrats für AHV-Beiträge
Veröffentlicht am 25. September
Entschieden am 26. August
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Italienisch).
Obergericht des Kantons Graubünden
Dretgira superiura dal chantun Grischun
Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni
Sentenza del 26 agosto 2026
comunicata il 1° settembre 2026
N. d'incarto
SV2 26 13
Istanza
Seconda Camera di diritto delle assicurazioni sociali
Composizione
Righetti, presidente
von Salis e Bäder Federspiel, giudici
Schupp, attuaria
Parti
A._____
ricorrente
contro
Istituto delle assicurazioni sociali del Canton Ticino
convenuto
Oggetto
pretesa di risarcimento danni LAVS
2 / 16
Ritenuto in fatto:
A.
A._____, dal 7 dicembre 2017 è stato amministratore unico con firma
individuale della B._____ SA, con sede a C._____, poi mutata in D._____ SA, con
sede a E._____ (dal 6 marzo 2020) e dall’11 gennaio 2022 (giorno di dichiarazione
del fallimento) D._____ SA in liquidazione, diventando poi dal 6 marzo 2020
membro con firma individuale.
B.
A partire da maggio 2018 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
del Cantone Ticino (di seguito: Cassa AVS) ha proceduto all’invio di diffide di
pagamento e da settembre 2018 all’avvio di procedure esecutive. In seguito
all’apertura del fallimento in via sommaria della D._____ SA, con missiva del 28
marzo 2022, la Cassa AVS ha notificato all’Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione
Moesa (di seguito: UEF Moesa) il credito di CHF 29'799.40 per l’anno 2019 e di
CHF 7'721.85 per l’anno 2020 per un totale complessivo di CHF 37'521.25,
richiedendone l’iscrizione in seconda classe. Con scritto del 9 maggio 2023, l’UEF
Moesa ha comunicato alla Cassa AVS che l’insinuazione del credito era
regolarmente registrata nella seconda classe della graduatoria per l’importo
menzionato e che prossimamente sarebbe stata depositata la graduatoria e
l’inventario nonché che, allo stato delle cose, non si prevedevano dividendi per i
creditori di seconda classe (ciò che ha ribadito anche con degli scritti seguenti, in
particolare con scritto del 18 giugno 2024, con il quale ha comunicato “allo stato
attuale della procedura non sono previsti dividendi per i creditori di IIa. classe”).
C.
La Cassa AVS ha rilasciato in data 30 dicembre 2025 una decisione di
risarcimento dei danni nei confronti di A._____ per i contributi della società lasciati
scoperti da gennaio 2019 a marzo 2020 di complessivi CHF 37'462.30. In sostanza,
ella si soffermava sul fallimento e sui rispettivi presupposti.
D.
A._____ ha interposto opposizione con scritto dell’8 gennaio 2026,
respingendo in sostanza una sua responsabilità e richiedendo l’annullamento della
decisione.
E.
In data 23 gennaio 2026 la Cassa AVS ha rilasciato una decisione su
opposizione, con la quale ha respinto l’opposizione, confermando la decisione già
rilasciata.
F.
A._____ (di seguito: ricorrente) ha presentato ricorso in data 25 febbraio
2026 (timbro postale) presso il Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni,
chiedendo l’annullamento della decisione su opposizione.
3 / 16
G.
L’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa AVS (di seguito: convenuto) ha
preso posizione in data 14 aprile 2026, chiedendo il respingimento del ricorso.
Considerando in diritto:
1.
Impugnata è la decisione su opposizione del 23 gennaio 2026 del convenuto
(cfr. act. B.1). La competenza materiale ( e i.c.d. con l'art. 49
cpv. 2 lett. a LGA [CSC 370.100]) e territoriale () di questo
Tribunale è data, ritenuto che la società, in veste di datrice di lavoro, fino al suo
fallimento ha avuto sede a E._____, nel Cantone dei Grigioni (cfr. sentenza del
Tribunale federale 9C_376/2022 del 12 settembre 2022; sentenza del Tribunale
amministrativo del Cantone dei Grigioni S 22 99 del 31 ottobre 2022; KIESER, in:
Stauffer/Cardinaux [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4a ed.
2020, art. 52 n. 142 seg.; REICHMUTH, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner
Organe nach , 2008, p. 246 seg.; HÜRZELER, in: Hürzeler/Kieser [ed.]
Basler Kommentar Alters- und Hinterlassenenversicherung, 1a ed. 2025, art. 52 n.
76). La legittimazione del ricorrente è pacifica (). Il ricorso è tempestivo
() e rispetta i requisiti formali (art. 61 lett. b LPGA), per cui è ricevibile.
2.
Controverso è se il ricorrente è responsabile per il danno a carico del
convenuto per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2020 pari a CHF 37'462.30
a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e CAF, non versati dalla datrice di
lavoro B._____ SA risp. poi D._____ SA (di seguito: società).
2.1.
Nella decisione su opposizione, il convenuto ha citato l’,
elencando i presupposti per l’obbligo di risarcimento. Riguardo ai presupposti
dell’intenzionalità e della negligenza grave ha ritenuto che la Cassa, che avrebbe
subito un danno a seguito dell’inosservanza delle prescrizioni dell’assicurazione,
potrebbe presumere che il datore di lavoro abbia agito intenzionalmente o almeno
per negligenza grave. La negligenza grave sarebbe data quando il datore di lavoro
trascura di fare quanto dovrebbe apparire importante a qualsiasi persona
ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza si
apprezzerebbe secondo il dovere di diligenza che si potrebbe e dovrebbe
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa
categoria di quella a cui appartiene l’interessato. La mancata deduzione e il
mancato versamento dei contributi configurerebbe una grave negligenza. Ne
conseguirebbe che, se fosse a causa della propria insolvenza nei confronti della
Cassa, il datore di lavoro – e sussidiariamente gli organi – potrebbe essere reso
responsabile ai sensi dell’ anche senza violare una prescrizione
specifica della LAVS. Il convenuto ha poi rammentato che, per ammettere un
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comportamento intenzionale, sarebbe sufficiente che l’amministratore della società
abbia dato la priorità al pagamento di altre spese societarie (salari ecc.), che egli
giudicava indispensabili per la sopravvivenza societaria, lasciando che il debito
contributivo si accumulasse. La verifica puntuale e personale del pagamento
effettivo dei contributi sarebbe un compito dell’organo formale.
Le prescrizioni di cui all’ sarebbero quelle contenute nella LAVS e nelle
disposizioni esecutive concernenti in particolare l’obbligo di prelevare, conteggiare
e pagare i contributi. Si tratterebbe di un obbligo di diritto pubblico, attribuito al
datore di lavoro. Incomberebbe al datore di lavoro far valere e provare validi motivi
di giustificazione e di discolpa, idonei ad escludere una violazione delle prescrizioni.
Accettare la carica di organo formale di una società comporterebbe l’assunzione di
obblighi precisi; quelli di vigilanza e di diligenza di un amministratore unico
sarebbero da esercitare con rigore. Egli potrebbe delegare i compiti, tra cui il
versamento dei contributi, ma dovrebbe comunque controllare che tali funzioni siano
adempiute. Il ricorrente, quale organo formale, avrebbe dovuto adempiere ai suoi
obblighi ai sensi dell’ con la massima vigilanza, che andrebbe
oltre all’usuale prudenza da osservare nei propri affari. Dagli estratti conto del 2019
e 2020 emergerebbe che la società ha versato alla Cassa AVS solo parzialmente
la quota trattenuta mensilmente ai propri dipendenti; quindi, sarebbero state violate
le prescrizioni ex artt. 14 cpv. 1 e 87 cpv. 4 LAVS. Tali comportamenti della società
(cronico differimento di pagamenti, mancato pagamento di acconti e conguagli,
mancato riversamento dell’intera quota parte di oneri sociali trattenuta ai dipendenti)
avrebbero fatto sì che la società trasferisse il rischio imprenditoriale sulle
assicurazioni
sociali,
ciò
che
la
giurisprudenza
identificherebbe
come
comportamento gravemente negligente, impegnando, in causalità diretta, anche il
ricorrente, quale amministratore unico. Pertanto, sarebbe accertato il nesso di
causalità diretto tra il comportamento del ricorrente e il danno subito.
Si ammetterebbe l’esistenza di un danno nel caso in cui l’importo dovuto alla Cassa
a titolo di contributi non possa più essere riscosso seguendo la procedura ordinaria
di cui agli artt. 14 segg. LAVS, a causa dell’insolvenza del datore di lavoro. In caso
di fallimento, il momento dell’insorgenza del danno sarebbe dato con l’apertura del
fallimento. Decisiva per la decorrenza del termine di prescrizione (di tre anni)
sarebbe la data in cui la Cassa viene effettivamente a conoscenza del danno. Nel
caso di un fallimento in via sommaria, come in casu, il momento della conoscenza
del danno corrisponderebbe, di regola, al deposito dello stato di graduatoria. Tale
conoscenza potrebbe, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima
del deposito dello stato di graduatoria, per esempio, quando l’amministrazione del
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fallimento informa la Cassa che nessun dividendo viene distribuito ai creditori della
sua classe. Sarebbe sufficiente che la Cassa subisca anche solo un danno parziale
per legittimare l’inizio di una procedura ex per l’intero credito.
Concretamente, l’11 gennaio 2022 sarebbe stato decretato il fallimento e il 25 marzo
2022 sarebbe stata pubblicata la procedura in via sommaria. Non sarebbe stata
ancora pubblicata la graduatoria, ma l’UEF, in più occasioni, avrebbe comunicato
alla Cassa la prevista assenza di dividendi per la seconda classe (prima
comunicazione del 9 maggio 2023). Di conseguenza, la Cassa avrebbe subito un
danno e la decisione risarcitoria sarebbe tempestiva.
2.2.
Il ricorrente, come motivi di ricorso, elenca l’applicazione arbitraria del diritto,
in particolar modo la violazione del principio di legalità, di proporzionalità e del diritto
di
essere
sentito.
Egli,
richiamando
le
argomentazioni
già
espresse
nell’opposizione, ritiene l’ inapplicabile, siccome non avrebbe
violato le prescrizioni dell’assicurazione né intenzionalmente, né per negligenza
grave e non in prima persona. In tal senso, la decisione non sarebbe motivata
sufficientemente. Il suo atteggiamento con l’autorità sarebbe sempre stato
collaborativo e, se avesse potuto ripagare alle assicurazioni sociali quanto di
spettanza, egli l’avrebbe fatto. Il concetto di gravità, nel suo caso, non potrebbe
essere dimostrato. Il fallimento della ditta sarebbe dovuto a una serie di difficoltà
connesse anche al duro periodo di carenza di lavoro dovuto al covid. Egli non
avrebbe colpe riguardo agli arretrati. La ditta non esisterebbe più ed egli non ritiene
possibile che gli venga richiesto il pagamento di quanto dovuto dalla persona
giuridica. Come persona fisica, non sarebbe in grado di far fronte all’esorbitante cifra
richiesta. Infine, la ditta fallita avrebbe ancora avuto un patrimonio in attivo e gli
scoperti in questione avrebbero dovuto esser fatti valere in quella procedura.
2.3.
Il convenuto ritiene l’argomentazione riguardante le difficoltà finanziarie della
ditta di natura generica, priva di riscontri oggettivi e non pertinente, in quanto i
contributi scoperti toccherebbero un periodo (2019-2020) anteriore all’insorgere
della pandemia. Inoltre, la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art. 52
LAVS non si rapporterebbe né alla gestione della società di per sé, né a eventuali
cause di un fallimento. Quindi, non avrebbe rilevanza che i problemi di liquidità siano
dovuti al peggioramento delle condizioni di mercato.
Un motivo di giustificazione sarebbe dato, quando si ometterebbe un pagamento
per far fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una delicata situazione
finanziaria e nella misura in cui il datore di lavoro onori così altri crediti essenziali
per la sopravvivenza dell’azienda e, al contempo, possa oggettivamente ritenere
che i contributi dovuti vengano poi soluti entro un termine ragionevole. Decisivo, in
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tal caso, sarebbe se un tale atteggiamento fosse stato allora oggettivamente
sostenibile agli occhi di un terzo responsabile. La ditta che attraverserebbe una fase
difficile e fonderebbe la sua esistenza su equilibri delicati dovrebbe prendere delle
misure drastiche e immediate. L’organo della società dovrebbe prestare particolare
attenzione nell’ipotesi in cui sia a conoscenza del fatto che la ditta stia attraversando
una crisi finanziaria. D’altro lato dei motivi di discolpa potrebbero essere dati nel
caso in cui, dopo aver onorato per lungo tempo e ineccepibilmente i propri obblighi
assicurativi sociali, la società dovesse cadere in difficoltà economica, dovendosi
sciogliere e rimanendo debitrice dei contributi per gli ultimi mesi della propria
esistenza; la giurisprudenza riterrebbe tollerabile in tal caso, ai sensi dell’art. 52
LAVS, una perdita contributiva di due o tre mesi. Al contrario, non vi sarebbe motivo
di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi fosse cronico e i pagamenti
si conguagliassero solo dopo che molte procedure esecutive avrebbero raggiunto
uno stadio avanzato. Concretamente, dal secondo trimestre del 2018, la società
sarebbe stata sistematicamente diffidata al pagamento dei contributi e dal 17
settembre 2018 la Cassa AVS avrebbe precettato la società. I problemi di liquidità
della società sarebbero cronici, indipendentemente dalla crisi economica
pandemica. Trattandosi di un lungo lasso di tempo di contributi scoperti, la
negligenza grave sarebbe data e così anche la responsabilità ex nei
confronti del ricorrente, quale ex amministratore unico, della ditta.
3.
Principio di proporzionalità
Il ricorrente fa valere in una sola frase una violazione del principio di proporzionalità.
In che modo tale principio sia stato violato non è tuttavia sostanziato
sufficientemente e, quindi, non è necessario chinarsi oltre sulla censura. Tuttavia,
nella misura in cui il ricorrente si appelli al principio costituzionale fondamentale
sancito dall'art. 5 cpv. 2 della Cost., come si vedrà al considerando 5, la misura
oggetto della presente vertenza è idonea, necessaria e ragionevole rispetto allo
scopo pubblico perseguito. In questo senso, il ricorrente, in sostanza e in modo del
tutto generico, ritiene che tale misura avrebbe delle conseguenze finanziarie sulla
sua persona. Quali altre misure potrebbero entrare in considerazione nel caso
concreto, non è però ravvisabile.
4.
Diritto di essere sentito
4.1.
Per quanto riguarda il diritto di essere sentito, il ricorrente non adduce una
motivazione precisa, ma lamenta in modo generico che la decisione sarebbe
immotivata per quanto riguarda l’. Anche in questo senso, non
risulta necessario chinarsi ulteriormente su tale censura, in quanto questa non è
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stata minimamente sostanziata. A titolo completivo, si rammenta che dal diritto di
essere sentito (cfr. .) deriva l’obbligo delle autorità di ascoltare
effettivamente ed esaminare le argomentazioni della persona la cui posizione
giuridica è interessata dalla decisione, tenendone conto nel processo decisionale.
Inoltre, il diritto di essere sentito comprende, come elemento costitutivo, l’obbligo di
motivazione. Quest’ultimo non richiede che il tribunale esamini tutti gli elementi di
fatto, i mezzi di prova e le contestazioni addotti e si confronti espressamente con
ogni singola argomentazione. Piuttosto, il tribunale può limitarsi ai punti essenziali
ai fini della decisione. La motivazione deve essere redatta in modo tale che
l'interessato possa rendersi conto della portata della decisione e possa ricorrere
all'istanza superiore con piena cognizione di causa. In tal senso, è necessario
menzionare, almeno brevemente, le considerazioni che hanno guidato l’autorità e
su cui si fonda la sua decisione. L'obbligo di motivazione è violato solo se un’autorità
non esamina, nemmeno implicitamente, le argomentazioni essenziali ai fini
dell'esito del procedimento (cfr. tra tante, sentenza del Tribunale federale
2C_113/2021 del 22 dicembre 2021 consid. 4.2.1 con rinvii).
4.2.
La decisione su opposizione in questione si confronta concretamente con le
lamentele contenute nell’opposizione del ricorrente ed è motivata in modo
approfondito e in modo tale che il ricorrente possa rendersi conto della sua portata
e impugnarla con cognizione di causa. Ma anche volendo ammettere che vi fossero
stati gli estremi di una violazione del diritto di essere sentito, questa sarebbe sanata
in questa sede, dato che il ricorrente, in sede di ricorso, ha avuto la possibilità di
prendere posizione riguardo alla decisione di risarcimento del danno e rilevato che
questo Tribunale detiene la stessa cognizione dell’istanza precedente (cfr. tra tante,
DTF 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3).
5.
Principio di legalità e applicabilità dell’
Giusta l', il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato
violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione
(cpv. 1). I presupposti dell'obbligo di risarcimento ai sensi dell' sono
l'esistenza di un danno (subito dall’assicurazione), dovuto alla violazione delle
prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro,
commessa con intenzionalità o negligenza grave, e la presenza di un nesso di
causalità naturale e adeguato fra danno e violazione delle prescrizioni legali. Inoltre,
il diritto al risarcimento non deve essere prescritto (cfr. tra tante, sentenza del
Tribunale federale 9C_321/2022 del 29 marzo 2023 consid. 2.2 con rinvii;
REICHMUTH, op. cit., pag. 79). Infine, come prevede l’, se il datore
di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri del
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consiglio di amministrazione (CdA) e tutte le persone che si occupano della gestione
o della liquidazione.
5.1.
Presenza di un danno
5.1.1. Il danno si verifica quando la Cassa di compensazione perde un importo che
le sarebbe dovuto. Il danno, quindi, si manifesta nel momento in cui si può
presumere che i contributi dovuti non possano più essere riscossi per motivi giuridici
o di fatto, a causa della rispettiva perenzione (prescrizione giusta l’) o
dell'insolvenza del datore di lavoro. L'insolvenza si presume se è stata avviata una
procedura fallimentare o se è stato emesso un attestato di carenza di beni definitivo
(cfr. DTF 141 V 487 consid. 2.2, 136 V 268 consid. 2.6, 129 V 193 consid. 2.2;
sentenza del Tribunale federale 9C_321/2022 del 29 marzo 2023 consid. 3.2;
KIESER, op. cit., art. 52 n. 17 seg.; HÜRZELER, op. cit., art. 52 n. 19). Il danno è
costituito da contributi AVS/AI/IPG/CD/assegni familiari e comprende oltretutto
anche gli interessi di mora sui contributi arretrati ai sensi dell’ (RS
831.101) fino alla dichiarazione di fallimento dell’impresa datrice di lavoro (cfr.
HÜRZELER, op. cit., art. 52 n. 19).
5.1.2. Si nota che il ricorrente non contesta il mancato versamento dei contributi e
la presenza di un danno per la Cassa AVS di CHF 37'462.30 per mano della
succitata società. La società in questione è fallita l’11 gennaio 2022, motivo per cui
il datore di lavoro è diventato insolvente e i contributi scoperti in questione non
potevano più essere riscossi. Il ricorrente solleva la censura che la società fallita
avrebbe ancora avuto un patrimonio in attivo e gli scoperti della Cassa AVS
avrebbero dovuto esser fatti valere nella procedura di fallimento. Fermo restando
che la censura del ricorrente non risulta molto comprensibile, essa, se del caso,
avrebbe dovuto essere sollevata nella procedura di fallimento dinanzi all’UEF e,
quindi, in altra sede. Non è dunque necessario esprimersi ulteriormente al riguardo.
Si conferma la presenza di un danno sorto alla Cassa AVS risp. al convenuto.
5.2.
Violazione delle prescrizioni
Una violazione sussiste se il datore di lavoro non rispetta le prescrizioni in materia
di contributi sociali. Il termine è definito in modo ampio dal legislatore (cfr.
REICHMUTH, op. cit., pag. 119; HÜRZELER, op. cit., art. 52 n. 24). Tra le norme la cui
violazione costituisce illiceità ai sensi dell’ rientrano, in particolare, gli
obblighi di rendicontazione imposti al datore di lavoro, come previsto dall’art. 14 cpv.
1 LAVS i.c.d. con l’, i quali stabiliscono che il datore di lavoro deve
dedurre i contributi dei lavoratori da ogni pagamento del salario e versarli alla cassa
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di compensazione insieme ai contributi da lui dovuti (cfr. KIESER, op. cit., art. 52 n.
39; HÜRZELER, op. cit., art. 52 n. 24). In questo caso, è incontestato che vi è stata
una violazione delle prescrizioni riguardanti la LAVS e OAVS, in quanto la società
in questione ha omesso di versare i contributi dovuti per il periodo di tempo tra il
2019 e la fine di marzo 2020, lasciando così sorgere un danno nei confronti della
Cassa AVS (cfr. act. C.4, C.5, C.7).
5.3.
Colpa (intenzionalità o negligenza grave)
5.3.1. L’ prevede una responsabilità per colpa (intenzionalità o
negligenza grave). Quando si agisce con consapevolezza e volontà, si presume ci
sia intenzionalità. Si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro,
(risp. dell'organo), se quest’ultimo ha trascurato di fare quanto doveva apparire
evidente a qualsiasi persona ragionevole posta nella stessa situazione (cfr. KIESER,
op. cit., art. 52 n. 42). La questione della colpa viene valutata principalmente in base
alle circostanze che hanno determinato il ritardo nel pagamento. In tale contesto, la
violazione delle norme di una certa gravità costituisce una negligenza grave (cfr.
DTF 124 V 255; KIESER, op. cit., art. 52 n. 42). Di regola, se la cassa di
compensazione subisce un danno riconducibile a un'illecita violazione delle
prescrizioni assicurative (segnatamente dell'obbligo di pagamento dei contributi),
questa può presupporre che il datore di lavoro (risp. l'organo) abbia violato tali
prescrizioni colpevolmente o, almeno, per grave negligenza (cfr. DTF 108 V 183
consid. 1b seg.; sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni S
24 67 del 25 novembre 2024 consid. 3.2.7).
5.3.2. Se il datore di lavoro è una persona giuridica, la responsabilità può estendersi
a titolo sussidiario agli organi che hanno agito in nome della società (cfr. art. 52 cpv.
2 LAVS; DTF 113 V 256 consid. 3c). Il carattere sussidiario della responsabilità degli
organi di una persona giuridica significa semplicemente che la Cassa AVS in
questione deve innanzitutto avanzare la propria pretesa nei confronti del datore di
lavoro. Gli organi di una persona giuridica possono essere chiamati a rispondere in
via risarcitoria prima che la persona giuridica abbia cessato di esistere (cfr. KIESER,
op. cit., art. 52 n. 8 seg.). La responsabilità sussidiaria degli organi non costituisce
una responsabilità causale, ma presuppone sempre una colpa qualificata, almeno
sotto forma di negligenza grave. Gli organi formali rispondono – purché sussistano
gli altri presupposti – in base alla definizione legale dei loro doveri,
indipendentemente dalla loro effettiva funzione e influenza sul processo decisionale
della società, dal loro potere di firma e dal motivo dell’assunzione del mandato. Nel
caso degli organi formali, non è quindi necessario verificare se essi soddisfino la
nozione sostanziale di organo (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_673/2024
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dell’11 marzo 2025 consid. 4.4.1). Il grado di diligenza richiesto viene apprezzato
secondo il dovere di diligenza che si può e si deve prestare, nonché che si può
generalmente esigere in materia di gestione da un datore di lavoro risp. dell'organo
della stessa categoria di quella a cui appartiene l'interessato (cfr. DTF 112 V 156
consid. 4 con rinvii; KIESER, op. cit., art. 52 n. 43; RCC 1988 pag. 599).
5.3.3. Se il datore di lavoro è una società anonima, in linea di principio, devono
essere poste esigenze elevate all'obbligo di diligenza degli organi. Gli organi formali
societari sono responsabili sulla base della definizione statutaria dei loro compiti a
prescindere dalla loro effettiva funzione e influenza sul processo decisionale in seno
alla società e anche a prescindere dall'autorizzazione di firma e dal motivo per cui
hanno assunto il mandato (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_321/2022 del 29
marzo 2023 consid. 5.2.1; KIESER, op. cit., art. 52 n. 43). Secondo il Tribunale
federale, una persona iscritta al registro di commercio quale amministratore di una
società anonima, è organo a tutti gli effetti e deve svolgere i compiti previsti dalla
legge (cfr. artt. 716 segg. CO). Chi, in qualità di membro del CdA, non adempie ai
propri doveri ai sensi dell' (alta direzione della società e potere
di dare le istruzioni necessarie), agisce con grave negligenza ai sensi dell'art. 52
LAVS (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_333/2023 del 2 agosto 2023 consid.
4.2.3). Un membro del CdA agisce con negligenza se non conosce un'attribuzione
che gli spetta o se non agisce pur avendola conosciuta (cfr. PTA 1999 no. 9 consid.
5c). Dal presidente di un CdA, che funge da unico organo esecutivo, va pretesa
maggiore diligenza che non da un membro del CdA di una grande impresa le cui
possibilità di controllo sono limitate (cfr. DTF 108 V 199 consid. 3b; KIESER, op. cit.,
art. 52 n. 43). In presenza di semplici rapporti, si deve, di regola, pretendere dai
membri del CdA di una società anonima che abbiano una visione complessiva delle
questioni più importanti dell'impresa. Inoltre, nemmeno la delega della competenza
di gestione e di rappresentanza a terzi esonera i membri del CdA dal loro obbligo di
alta direzione e alta vigilanza ai sensi dell'art. 716a cpv. 1 cifre 1 e 5 CO (cfr.
sentenza del Tribunale federale 9C_673/2024 dell’11 marzo 2025 consid. 4.4.;
sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni S 20 130 del 6 luglio
2021 consid. 5.3 con rinvii; KIESER, op. cit., art. 52 n. 44).
5.3.4. Il Tribunale federale ha già avuto modo di statuire che chi ha qualità
d'amministratore detiene la responsabilità personale di assicurarsi che i contributi
paritari riguardanti i salari versati siano effettivamente pagati alla cassa di
compensazione. Non esercitando alcuna sorveglianza, un amministratore incorre in
una negligenza grave ai sensi dell’ (cfr. sentenza del Tribunale federale
9C_722/2015 del 31 maggio 2016 consid. 3.3 con rinvii). Di regola, l'amministratore
11 / 16
di una società anonima è responsabile del danno provocato alla cassa di
compensazione ai sensi dell' a partire dal momento della sua entrata
effettiva nel CdA e risponde in via solidale dei contributi sociali correnti, in quanto vi
è rapporto di causa-effetto tra l’inottemperanza dell'organo e il mancato pagamento
dei contributi (cfr. DTF 126 V 61 consid. 4a, 119 V 401 consid. 4c; sentenze del
Tribunale federale 9C_538/2019 del 19 giugno 2020 consid. 3, 9C_841/2010 del 22
settembre 2011 consid. 4.3; sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei
Grigioni
S
20
59
del
6
luglio
2021
consid.
5.4;
FREY
in:
Frey/Mosimann/Bollinger/Früh [ed.], AHVG/IVG/ELG-Kommentar, 2a ed. 2025, art.
52 n. 107 segg., KIESER, op. cit., art. 52 n. 17 e 86; RCC 1992 pag. 246 segg. con
rinvii; VSI 1996 pag. 292 con rinvii).
5.3.5. Salvo il sussistere di motivi giustificativi o di discolpa, la Cassa di
compensazione, di conseguenza, emana la decisione di risarcimento nei confronti
del datore di lavoro risp. dell'organo. La prova della presenza di motivi giustificativi
incombe al datore di lavoro risp. all’organo (cfr. DTF 108 V 183 consid. 1b seg.;
sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni S 24 67 del 25
novembre 2024 consid. 3.2.7; KIESER, op. cit., art. 52 n. 56). Quale motivo
giustificativo è ipotizzabile, in particolare, la situazione in cui il datore di lavoro riesca
a consentire all'impresa di sopravvivere, procrastinando il pagamento dei contributi,
ad esempio nell'ipotesi di difficoltà temporanee di liquidità (cfr. DTF 108 V 183
consid. 2; sentenza del Tribunale federale 9C_41/2017 del 2 maggio 2017 consid.
7.2; Pratique VSI [VSI 1996 pag. 307]; KIESER, op. cit., art. 52 n. 44; RCC 1992 pag.
248 e 269, RCC 1985 pag. 622). Va tuttavia sottolineato che un membro del CdA
non può discolparsi, obiettando di non aver avuto influsso sulla gestione aziendale
(cfr. DTF 114 V 219 consid. 4a; sentenza del Tribunale federale 9C_289/2011 dell'8
luglio 2011 consid. 4; sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei
Grigioni S 20 130 del 6 luglio 2021 consid. 5.4).
5.3.6. Nell’evenienza, la qualità di organo formale del ricorrente è pacifica, data la
sua funzione quale amministratore dal 2017 ad oggi e, di conseguenza, quale
membro con firma unica (cfr. act. B.1). Quale unico membro del CdA di una piccola
società, il ricorrente sottostava a un obbligo di diligenza elevato. Nella sua funzione,
egli era responsabile di garantire che la società, in qualità di datrice di lavoro,
adempisse ai propri obblighi contributivi nei confronti del convenuto (cfr. DTF 112 V
1 consid. 2b con rinvii; sentenze del Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni
SV2 24 43 del 21 marzo 2025 consid. 4.4.5, SV2 24 39 del 6 maggio 2025 consid.
7.4; sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni S 20 130 del 6
luglio 2021 consid. 5.9). È inoltre indiscusso che i contributi sociali della società per
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l’anno 2019 e parzialmente per il 2020 non sono, ad oggi, stati versati integralmente
(cfr. act. C.4-C.8). È pure indiscusso – infatti non è negato – che il ricorrente sapeva
del mancato pagamento degli oneri sociali. Il ricorrente avrebbe dunque dovuto
attuare misure concrete per versare i contributi e/o per ridurre il danno; per esempio
egli avrebbe potuto rivolgersi al convenuto risp. Cassa AVS, chiedendo di poter
versare degli acconti. Oltretutto, il ricorrente avrebbe potuto chiedere ai committenti
risp. ai clienti societari il versamento di acconti per il lavoro svolto. In questo modo,
non avrebbe assunto il rischio integrale relativo al mancato pagamento delle fatture.
Ne consegue che, in considerazione della giurisprudenza di cui sopra, nel caso
concreto, le disposizioni sono state violate almeno per grave negligenza.
5.3.7. Il ricorrente fa valere che la società non esisterebbe più e non sarebbe
possibile richiedere a lui il versamento dei contributi sociali. Sebbene la società in
questione sia fallita e, quindi, de facto abbia cessato di esistere, il ricorrente, quale
organo formale, al contrario di quanto da lui asserito, può sussidiariamente essere
chiamato a risarcire il danno. Il ricorrente aggiunge poi che, come persona fisica,
non sarebbe in grado di far fronte all’esorbitante cifra richiesta. Come visto poc’anzi
la responsabilità della persona giuridica si estende agli organi che hanno agito a
nome della società. Di conseguenza, il ricorrente deve rispondere finanziariamente
per il danno insorto al convenuto. Irrilevanti al fine del giudizio sono le asserite
conseguenze finanziarie che andrebbero a gravarlo in qualità di persona privata.
5.3.8. Il ricorrente non può poi appellarsi al suo presunto atteggiamento
collaborativo con le autorità, in quanto questo non ha nessun influsso sull'esame
della negligenza o intenzionalità ai sensi dell’. Al contempo, i presunti
motivi di fallimento della società avanzati dal ricorrente per discolparsi
personalmente non hanno rilevanza. Essi sono peraltro, come sottolineato dal
convenuto, generici e non comprovati. Si nota inoltre che, per quanto riguarda la
pandemia covid, i contributi scoperti toccano in ogni caso un periodo precedente
l’insorgenza della pandemia, dichiarata come tale dall’OMS l’11 marzo 2020
(https://www.who.int/europe/emergencies/situations/covid-19 [visitato l’ultima volta
in data 6 agosto 2026]). Riguardo alle presunte difficoltà finanziarie della società,
né viene sostanziato sufficientemente, né è ravvisabile che il ricorrente non abbia
effettuato i versamenti dei contributi a seguito di difficoltà temporanee di liquidità e,
in questo senso, per consentire alla società di far fronte allo stato temporaneo di
indigenza. Come rileva a ragione il convenuto, vi è stata una certa cronicità nel
mancato pagamento dei contributi (cfr. al riguardo sentenza del Tribunale cantonale
delle assicurazioni del Canton Ticino 31.2021.11 del 20 dicembre 2021 consid. 2.6);
infatti, la società in questione non aveva pagato interamente i propri contributi per
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gli anni 2019 e 2020 (cfr. act. C.8). Non sono quindi ravvisabili motivi di discolpa e/o
giustificazione.
5.3.9. Ciò posto, il ricorrente ha agito in maniera gravemente negligente, al
contrario di quanto da lui preteso. La decisione su opposizione, che risulta inoltre
sufficientemente motivata, in questo punto va confermata.
5.4.
Nesso di causalità naturale e adeguato
La giurisprudenza e la dottrina, in linea di principio, ammettono in maniera generale
(tacitamente) un nesso di causalità naturale e adeguato tra il comportamento
colpevole e il danno subito a seguito del mancato pagamento dei contributi (cfr.
sentenza del Tribunale federale 9C_238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 con
rinvii; sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni S 20 74 del
22 giugno 2021 consid. 5.5). La presenza di un nesso causale, ad ogni modo non
oggetto di censura, può essere ammessa senza riserve.
5.5.
Prescrizione
5.5.1. Ai sensi dell' i.c.d. con l', la richiesta di
risarcimento danni si prescrive se non viene fatta valere entro tre anni dal giorno
della conoscenza del danno e della persona tenuta al risarcimento, tramite
l'emissione di una decisione di risarcimento, ma, in ogni caso, dieci anni dal giorno
in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. Il termine decorre dal momento
in cui la cassa di compensazione, prestando la dovuta attenzione, deve rendersi
conto che le circostanze effettive non consentono più di esigere i contributi, ma
possono giustificare un obbligo di risarcimento danni. La richiesta di risarcimento ai
sensi dell’ sorge solo al verificarsi del danno a seguito della decadenza
dei contributi (cfr. ) o dell'insolvenza del datore di lavoro. Quale
momento determinante, di regola, viene considerata la pubblicazione della
graduatoria del fallimento e inventario, nonché la chiusura della procedura
fallimentare per mancanza di attivo, fermo restando che fa fede la data di
pubblicazione della chiusura del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio
(FUSC) (cfr. vedi anche ; DTF 136 V 268 consid. 2.6, 131 V 425
consid. 3.1; sentenze del Tribunale federale 9C_395/2024 del 15 ottobre 2024
consid. 6.2, 9C_88/2023 del 13 marzo 2024 consid. 3.2.2 con rinvii, 9C_425/2022
del 26 giugno 2023 consid. 4.1.2, 9C_321/2022 del 29 marzo 2023 consid. 3.2;
KIESER, op. cit., n. 115 segg.; HÜRZELER, op. cit., art. 52 n. 45 e 49). Di regola, chi
nell’ambito di tali procedimenti subisce una perdita e intende far valere il diritto al
risarcimento, secondo la prassi, dispone già di una conoscenza sufficiente del
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danno nel momento in cui verrebbe pubblicata risp. comunicata la graduatoria del
credito (cfr. HÜRZELER, op. cit., art. 52 n. 49). Secondo la giurisprudenza, tuttavia, la
conoscenza del danno che fa decorrere il termine può, in via eccezionale, sussistere
già prima del momento di riferimento previsto, sebbene a tal proposito venga
applicato un criterio rigoroso e sia richiesta la conoscenza certa del danno subito.
Un’anticipazione al periodo antecedente la pubblicazione del piano di collocamento
è giustificato, ad esempio, qualora la moratoria concordataria venga negata o
revocata oppure qualora una cassa di compensazione venga a sapere, in occasione
dell’assemblea dei creditori, che il proprio credito rimarrà in ogni caso scoperto. In
linea
di
principio,
solo
i
comunicati
ufficiali,
ovvero
le
dichiarazioni
dell’amministrazione fallimentare o del curatore, e non le informazioni fornite da terzi
in merito alla perdita prevista, sono in grado di far decorrere il termine di prescrizione
già prima della pubblicazione del piano di collocamento. È sufficiente la conoscenza
ragionevole di un danno parziale (cfr. sentenze del Tribunale federale 9C_395/2024
del 15 ottobre 2024 consid. 6.3 con rinvii, 9C_275/2021 del 23 febbraio 2022 consid.
3.2.2; HÜRZELER, op. cit., art. 52 n. 50; KIESER, op. cit., art. 52 n. 131).
5.5.2. Partendo dallo scenario che per il decorrere della prescrizione sia rilevante
la data della pubblicazione del piano di collocamento, nel caso in esame, sarebbe
pacifico che la prescrizione non sarebbe intervenuta. Ma anche volendo ammettere
che la Cassa AVS abbia potuto prendere conoscenza del danno in precedenza,
l’esito del ricorso non muta. Infatti, la Cassa ha preso conoscenza del danno con un
grado sufficiente di verosimiglianza al più presto con la lettera del 9 maggio 2023
dell’UEF (cfr. act. B.3), mediante la quale si informava che sarebbe stata pubblicata
a breve la graduatoria del fallimento, la conoscenza del danno da parte della Cassa
AVS, quale parte danneggiata, può essere supposta a seguito di tale scritto. In quel
momento, ella veniva informata direttamente dall’UEF riguardo alla graduatoria del
suo credito e in merito al fatto che non erano previsti dividendi per i creditori di
seconda classe, nella quale era anche situato il suo credito (cfr. act. C.8).
Solamente mediante tale scritto (confermato poi da altri susseguenti scritti, cfr. act.
C.8), la Cassa AVS poteva stimare con sufficiente precisione l'entità presunta del
danno (quindi per l’intero importo scoperto; cfr. al riguardo sentenza del Tribunale
federale 9C_325/2010 del 10 dicembre 2010 consid. 2.2.2; KIESER, op. cit., art. 52
n. 122 e 131). Quindi, con l’emanazione della decisione di restituzione del 30
dicembre 2025 (cfr. act. C.1), il termine relativo di prescrizione di tre anni è stato
rispettato.
6.
In conclusione, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
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7.
Secondo prassi di questo Tribunale, per la presente procedura è prelevata
una tassa di stato di CHF 1’000.00 (cfr. artt. 72 segg. LGA e art. 61 lett. fbis LPGA
e contrario; sentenza del Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni SV2 24 39
del 6 maggio 2025 consid. 10), da accollare al ricorrente soccombente in causa.
Non vengono concesse indennità (art. 61 lett. g LPGA e contrario).
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Il Tribunale d'appello pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Vengono prelevate le seguenti spese processuali:
–
una tassa di Stato di
CHF
1’000.00
–
e le spese di cancelleria di
CHF
1'356.00
totale
CHF
1'356.00
Tali spese sono poste a carico di A._____.
3.
Non vengono concesse indennità.
4.
[Rimedi giuridici]
5.
[Comunicazione]
Referenzen
Bestimmungsliste
- SV2 2026 13Responsabilità dell’amministratore per contributi AVS