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30.2026.2

TI Tribunale d'appello

Alters- und Hinterlassenenversicherung

Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge als Selbständigerwerbender. Keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör. Kriterien für die Zuordnung einer Liegenschaft zum Geschäftsvermögen oder zum Privatvermögen. Bestätigung der Pflicht zur Zahlung von Verzugszinsen

Veröffentlicht am 18. September

Entschieden am 8. Juli

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Italienisch).

Raccomandata
Incarto
n.30.2026.2
cs
Lugano
8 luglio 2026
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 marzo 2026 di
avv.RI1,______
contro
la decisione su opposizione del 2
febbraio 2026 emanata da
Cassa
CO1,______
in materia di contributi AVS
ritenutoin fatto
consideratoin diritto
in ordine
2.7.  Per
giurisprudenza costante del Tribunale federale ogni tassazione fiscale passata
in giudicato è presunta conforme alla reale situazione economica (cfr. sentenza
9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono
vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione (cfr. art. 23 cpv. 4
OAVS) e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la
decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (sentenza 9C_16/2024
dell’11 marzo 2025, consid. 2.3.2; sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020,
consid. 4.4.2).
L'autorità giudicante non può
scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa
contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili,
oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma
decisivi in tema di assicurazioni sociali (cfr. sentenza 9C_16/2024 dell’11
marzo 2025, consid. 2.3.2; 9C_171/2023 del 7 giugno 2024; 9C_710/2019 del 13
ottobre 2020, consid. 4.4.2 e 9C_645/2019 del 19 novembre 2019, consid. 3.2.2).
Semplici dubbi sull'esattezza
di una tassazione fiscale non bastano; infatti, la determinazione del reddito
spetta alle autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve
intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
Come rammentato dal Tribunale
federale nella sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, al consid. 4.4.1,il
giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse
giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale,
che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione
delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle
assicurazioni sociali (cfr. ; sentenza 9C_543/2019 del
20 gennaio 2020 consid. 3.2.2 con riferimenti;sentenza 9C_681/2019 del
19 ottobre 2020, consid. 3.1; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016
parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid.
3;DTF 110 V 83 consid. 4 pag. 86 e 369 consid. 2a
pag. 370). Ne discende che una persona deve innanzitutto difendere i propri
diritti nel procedimento fiscale, anche con riferimento agli effetti sul
calcolo dei contributi sociali (cfr. sentenza9C_710/2019 del 13 ottobre
2020, consid. 4.4.2;sentenza 2C_392/2020 del 1°
luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V 250 consid. 3.3 pag. 253 con riferimenti;sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS
Nr. 4 pag. 11).
Il
carattere obbligatorio dei dati delle autorità fiscali per le Casse di
compensazione concerne solo la fissazione del reddito determinante e non dunque
la questione di sapere se e in che misura lo stesso è soggetto a contributi. Appartiene
alla Cassa determinare in seguito l'entità dei contributi che devono essere
prelevati sui redditi riferiti dall'autorità fiscale (sentenza
9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1;sentenza
9C_256/2018 del 19 luglio 2018 consid. 4.2).
Di principio le casse di
compensazione devono fidarsi delle comunicazioni delle autorità fiscali per la
qualifica del reddito e devono effettuare accertamenti laddove esistono seri
dubbi quanto alla loro esattezza (DTF 147 V 114, consid. 3.4.2; DTF 134 V 250
consid. 3.3 e riferimenti).
In
DTF 145 V 326 il Tribunale federale ha stabilito che i principi vigenti in
diritto fiscale sulla nullità di una tassazione d’ufficio (passata in
giudicato; cfr. sentenza 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017) si applicano per
analogia anche alle decisioni sui contributi da attività indipendente, che si
basano su una tassazione d’ufficio fiscale, quando la persona assicurata
oggetto della decisione contesta integralmente di esercitare un’attività
indipendente.
Questi principi sono stati
confermati nella citata sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020 dove il
Tribunale federale al consid. 4.5 ha affermato:
Cfr. anche la DTF 147 V 114,
consid. 3.4.2.
Va ancora
rammentato che in considerazione del principio di unità e coerenza
dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni
dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto
di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate
dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili (sentenza 9C_514/2008
del 19 maggio 2009 consid. 4.2). Al parallelismo tra qualifica
fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato (sentenza
9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).
Il mancato
rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti
di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei
contribuenti (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2).
2.8.Con sentenza pubblicata in DTF134
V 250 l’Alta Corte ha affermatoche
iredditi locativi provenienti da immobili che
fanno parte della sostanza commerciale soggiacciono in virtù di questo fatto
all'obbligo contributivo AVS in qualità di reddito da attività indipendente
(consid. 4.3). Anche se non continuano l'attività commerciale del de cuius, gli
eredi sono comunque presunti esercitare dal profilo dell'AVS, come del resto
anche da quello fiscale, un'attività indipendente se mantengono nella sostanza
commerciale gli immobili devoluti (consid. 5.2).
In virtù dell'art. 42 cpv. 1
OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da
parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per
gli interessi compensativi è del 5% all'anno ().
Gli interessi sono calcolati in
giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (;
sentenza H 148/03 del 10 novembre 2003).
Pronunciandosi nell’ambito di fattispecie
ticinesi concernenti persone esercitanti un'attività indipendente,
debitrici di contributi personali, alle quali è stata applicata per gli
interessi di mora la lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS avendo versato
acconti inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti (DTF 134 V 405;
sentenza 9C_623/2007, sentenza 9C_709/2007 e sentenza 9C_632/2007 tutte e tre
del 26 settembre 2008), il Tribunale federale ha affermato che il
ricorrente non poteva validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento
tentando di invocare l'irreprensibilità del suo agire e addebitando all'amministrazione
un comportamento negligente.
L’Alta Corte ha
infatti precisato chel'interesse
moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Perl'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è
pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi
sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa di compensazione (DTF 139 V 297;DTF 134 V 405 consid. 7.1;DTF 134
V 202consid. 3.3.1; sentenza H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992
pag. 167 seg. consid. 4b; STCA 30.2019.10-11 del 3 luglio 2019; STCA 30.2018.8
del 23 luglio 2018; STCA 30.2017.47 del 9 febbraio 2018). Dal momento che
l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza
o meno di una colpa, esso si giustificherebbe anche qualora laCassadovesse avere - per ipotesi -trascinato in maniera dilatoriala
fissazione definitiva dei contributi(DTF 134 V 405 consid. 7.1;
DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; sentenza H 157/04 del 14 dicembre 2004, consid.
3.4.2).La persona assicurata avrebbe infatti potuto, durante questa
attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato.
Irrilevante, invece, è che durante questo tempo abbia o no effettivamente
tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio legale
del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione
di un guadagno di interessi della persona assicurata e di una perdita
corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa
finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta alle Casse di
compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti
che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405 consid. 7.1).
L'interesse di mora e l'interesse
compensativo hanno infatti per funzione di compensare il fatto che in caso di
pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse, mentre il
creditore subisce uno svantaggio (DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF9C_709/2007del 26 settembre 2008consid. 4.3).
Ne segue che l’asserito ritardo
della Cassa nel calcolare i contributi sociali perché le tassazioni sono state
emesse il 25 maggio 2023, rispettivamente il 19 dicembre 2023, mentre le
decisioni formali sono del 4 giugno 2025, non è un motivo per non pagare gli
interessi di mora.
2.13.Secondo l’art. 61 lett. fbisLPGA in caso di
controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
In
effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021
consid. 4.4.1., ha evidenziato che“(…) eliminando il principio della
gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale
non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera
l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà
di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di
prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune
controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però
un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve
prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (.;DTF 145 I 52consid.
5.2;143 I 227consid.
4.3.1;124 I 241consid.
4a, con riferimenti;Ueli Kieser,
Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad ).”
Nel
Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del
21 luglio 2021 consid. 4.4.3.,“vige tuttora il principio della gratuità
generalizzata ()”.
Sul tema cfr. pure STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022;Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.
Questa situazione perdurerà
anche in futuro. Infatti in data 21 aprile 2026 il Gran Consiglio ha respinto,
con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni della Commissione
giustizia e diritti che invitava ad accettare il controprogetto del Consiglio
di Stato ad un’iniziativa parlamentare (cfr. Messaggio Nr. 8480 del Consiglio
di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata
il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la
modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008
(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»; Rapporto Nr. 8480 R
del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti sull’iniziativa
parlamentare 4 maggio 2021 presentatanella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi).
Ne
discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STF
9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, pubblicata in DTF 152 V 2; STCA 38.2025.16
dell’11 giugno 2025 consid. 2.7.; STCA 38.2025.10 del 19 maggio 2025 consid.
2.15.; STCA 38.2024.27 del 17 giugno 2024 consid. 2.7.; STCA 38.2023.53 del 16
ottobre 2023 consid. 2.8.; STCA 38.2022.55 del 12 settembre 2022 consid. 2.8.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente                                                 Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo                                         Gianluca
Menghetti

Referenzen

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  • 30.2026.2Addebito di interessi moratori sui contributi AVS
Offizielle Quelle