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31.2026.4

TI Tribunale d'appello

Alters- und Hinterlassenenversicherung

Beschwerde (abgewiesen) gegen den Einspracheentscheid über Schadenersatz gegenüber dem Gesellschafter und Geschäftsführer der Sagl. ACB (Zeitpunkt des Schadenseintritts und der Schadenskenntnis) und weitere Umstände machen die Sagl zahlungsunfähig, obwohl sie noch nicht aufgelöst ist

Veröffentlicht am 29. September

Entschieden am 13. Juli

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Italienisch).

Incarto
n.31.2026.4
jv/gm
Lugano
13 luglio 2026
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 13 marzo 2026 di
RI1,______
contro
la decisione su opposizione del 5
febbraio 2026 emanata da
CO1, ______
in materia di
DIT1______
in relazione alla ditta:DIT1______
ritenutoin
fatto
consideratoin
diritto
Successivamente tuttavia sempre
l’allora TFA, seguendo l’opinione della dottrina (cfr. in particolare
Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach in: Aktuelle Fragen
aus dem Beitragsrecht del AHV, St. Gallen 1998, p. 109), ha modificato tale
giurisprudenza con una pronuncia del 2 luglio 2004 (H 162/03). Esprimendosi sul
quesito di sapere se un danno per la Cassa deve essere ammesso anche per i
debiti contributivi che esulano dalla somma oggetto dell’attestato carenza beni
definitivo, la Corte federale ha esposto che è decisivo il quesito di sapere
se, sulla base di tutte le circostanze del caso concreto, si possa concludere
che con l’emissione di un attestato carenza beni con oggetto una parte del
debito contributivo con verosimiglianza preponderante si debba presumere che
anche la parte restante dei contributi non potrà venir incassata nell’ambito
della procedura ordinaria secondo gli (cfr. in merito anche
STF 9C_910/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 3.3.2; cfr. anche sentenza del
Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Zurigo del 12 giugno 2015,
AK 2013.00041; cfr. anche STCA 31.2023.16-17 del 26 febbraio 2024 consid. 2.1,
31.2017.3 dell’11 settembre 2017 consid. 2.9, 31.2008.3 del 3 febbraio 2009
consid. 2.5.3 e 31.2006.36-41 dell’11 dicembre 2007).
In casu, dagli atti all’inserto
emerge che la Cassa ha iniziato a diffidare e precettare la società già dal
2019, con diffide e procedure esecutive divenute sistematiche da maggio,
rispettivamente giugno 2023 (cfr. supra consid 1.2.; cfr. anche docc. 4-6).
Inoltre, l’estratto del registro delle esecuzioni del 13 settembre 2023
attestava ben dodici ACB per complessivi fr. 62'052.45 (estratto del registro
delle esecuzioni del 13 settembre 2023, sub doc. 9).      Contestualmente al
rilascio degli ACB del 16 gennaio 2025, il ricorrente ha dichiarato che la
società non dispone di beni pignorabili (doc. 3, allegati A1-2).
Avuto riguardo alle circostanze
concrete del caso, è lecito quindi ammettere con verosimiglianza preponderante
che, tramite l’emissione degli ACB del 16 gennaio 2025 con oggetto una parte
del debito contributivo, anche la parte restante degli oneri sociali scaduti
non può più venir incassata nell’ambito della procedura ordinaria secondo
l’.
Quindi
l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei
contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla
citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente                                           La
segretaria
giudice Raffaele Guffi                                   Stefania
Cagni

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  • 31.2026.4Presunzione d’irrecuperabilità dei contributi AVS
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