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5A_913/2026

Bundesgericht

Familienrecht

Entziehung des Rechts, den Aufenthaltsort der Tochter zu bestimmen

Veröffentlicht am 21. Oktober

Entschieden am 30. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Italienisch).

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_913/2026
Sentenza del 30 settembre 2026
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Carmelo Furnari,
ricorrente,
contro
Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano, via dott. Polar 46, 6932 Breganzona,
B.________,
rappresentata dalla curatrice avv. Sandra Xavier,
C.________.
Oggetto
privazione del diritto di determinare il luogo di dimora della figlia,
ricorso contro la sentenza emanata il 14 luglio 2026
dal Presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2026.38/39).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
B.________ (nata nel 2012) è figlia di A.________ e C.________. Con decisione cautelare 9 marzo 2026 l'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano ha privato A.________ del diritto di determinare il luogo di dimora della minore, ha collocato quest'ultima (a scopo di perizia) presso un'apposita struttura e ha sospeso le relazioni personali tra genitori e figlia.
Il 18 marzo 2026 A.________ ha depositato un reclamo contro tale decisione. Con sentenza 14 luglio 2026 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha stralciato la procedura dai ruoli, dato che il ricovero della minore era stato nel frattempo revocato a seguito della conclusione della perizia stazionaria.
2.
Con ricorso in materia civile 14 settembre 2026 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullare tale giudizio e di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria (con gratuito patrocinio) per la sede federale.
Non sono state chieste determinazioni.
3.
Il rimedio all'esame può essere trattato quale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF).
Giusta l', il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. La sentenza qui impugnata è stata notificata alla ricorrente il 17 luglio 2026. Siccome è stata emanata in materia di misure provvisionali, il termine entro il quale impugnarla non era sospeso dalle ferie giudiziarie estive dell'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF (art. 46 cpv. 2 lett. a LTF). Il termine ha quindi cominciato a decorrere il 18 luglio 2026 () per scadere lunedì 17 agosto 2026 (). Il gravame all'esame, consegnato alla posta svizzera il 14 settembre 2026 (data del timbro postale; ), risulta quindi tardivo.
4.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestante inammissibile, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla ricorrente va respinta, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza, per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame ( e ). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 30 settembre 2026
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini

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