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33.2025.33

TI Tribunale d'appello

Ergänzungsleistung

Überschreitung der Vermögensschwelle. Die Kasse beauftragt das Schätzungsamt, das Grundstück des Beschwerdeführers, auf dem er nicht wohnt, zum Verkehrswert zu schätzen. Anfechtung des von den Gutachtern festgelegten Verkehrswerts. Erörterung der Bewertungen der Gutachter und des Architekten der Ass. Das TCA teilt das Gutachten des Schätzungsamts

Veröffentlicht am 25. September

Entschieden am 10. Februar

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Italienisch).

Raccomandata
Incarto
n.33.2025.33
TB
Lugano
10 febbraio 2026
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 ottobre 2025 di
RI1,______
contro
la decisione su opposizione del 17
settembre 2025 emanata da
Cassa
cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari,6501Bellinzona
in materia di prestazioni
complementari
ritenutoin fatto
consideratoin diritto
2.2.  Fondandosi
sull'art.112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo . fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo
. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in
vigore dal 1° gennaio 2008.
Giusta l'.
fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a
persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle
prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e
Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli
anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello
nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare
fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo
1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006
in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di
cui al citato art.112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.
all'. fed.(RCC 1992 pag. 346) e al nuovo . fed.
Questa nozione è più ampia
rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.
93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone
anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280; RCC 1991 pag. 143; RCC
1989 pag. 606; RCC 1986 pag. 143;Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992
pag. 225; cfr. Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3.  Per
l', la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che
adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari per
coprire il fabbisogno esistenziale.
Giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. a
LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera ()
hanno diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di
vecchiaia dell'assicurazione vecchiaia e superstiti.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente                                                 Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo                                         Gianluca
Menghetti

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  • 33.2025.33Prestazioni complementari
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