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2D_18/2026

Bundesgericht

Bürgerrecht und Ausländerrecht

Verweigerung der Erteilung einer Niederlassungsbewilligung und Erlöschen der Aufenthaltsbewilligung

Veröffentlicht am 7. Oktober

Entschieden am 7. Oktober

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Italienisch).

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_18/2026
Sentenza del 21 agosto 2026
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.A.________,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
piazza Governo 7, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 6, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Rifiuto del rilascio di un permesso di domicilio e decadenza del permesso di dimora,
ricorso contro la sentenza emanata il 15 luglio 2026
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2023.250).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
1.1. Entrato in Svizzera il 12 dicembre 2013 A.B.________, cittadino russo, vi ha dapprima ottenuto un permesso di soggiorno di breve durata (L) sostituito, il 27 novembre 2015, da un permesso di dimora, rinnovato a più riprese, l'ultima volta fino al 10 dicembre 2020. L'11 agosto 2017 A.B.________ ha acquisito la cittadinanza israeliana; nel corso del 2015 ha rinunciato a quella russa. Il 2 settembre 2020 ha inoltre cambiato cognome, diventando A.A.________.
1.2. Sul piano familiare la prima moglie di A.A.________ e i loro due figli, cittadini russi, che lo avevano raggiunto, hanno lasciato il nostro Paese alla volta della Russia. Nel novembre 2017 i consorti hanno divorziato e nel giugno 2021 A.A.________ si è risposato con C.________ (1992), cittadina ucraina, con la quale ha avuto un figlio (10.09.2024), nato in Canada.
1.3. Con decisione del 1° febbraio 2022 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha negato a A.A.________ il rilascio del permesso di domicilio chiesto il 7 dicembre 2020, ha dichiarato decaduto il permesso di dimora di cui era titolare siccome era stato assente dalla Svizzera per oltre sei mesi (essendo stato agli arresti domiciliari in Italia dal 12 gennaio 2019 al 6 dicembre 2019) e gli ha fissato un termine per lasciare la Svizzera.
1.4. Su ricorso questa decisione è stata confermata dapprima dal Consiglio di Stato il 31 maggio 2023, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 15 luglio 2026. La Corte cantonale ha confermato la decadenza del permesso di dimora osservando che l'insorgente, assieme alla moglie e al figlio, si era (nuovamente) notificato nel circondario di X.________ in Germania il 10 settembre 2025, prendendovi domicilio dopo la nascita del figlio, dove già nel corso del 2022 avevano ottenuto lo statuto di protezione provvisoria secondo il diritto tedesco. Secondo i Giudici ticinesi, la presa di domicilio e il soggiorno di oltre sei mesi in Germania portavano alla decadenza definitiva del permesso di dimora. Inoltre, in mancanza di un valido permesso di dimora non si poneva più la questione del rilascio del permesso di domicilio.
1.5. Il 12 agosto 2026 A.A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso sussidiario in materia costituzionale con cui chiede che, previo conferimento dell'effetto sospensivo, la sentenza cantonale sia annullata e la causa rinviata all'istanza precedente per nuovo giudizio. Censura un accertamento arbitrario dei fatti, la violazione del suo diritto di essere sentito nonché degli artt. 8 CEDU, 13 Cost. e 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo (di seguito: CDF).
Il Tribunale federale non ha ordinato alcun atto istruttorio.
2.
2.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (ATF 150 IV 103 consid. 1).
2.2. Giusta l', il Tribunale federale giudica i ricorsi sussidiari in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli artt. 72 a 89 LTF. Oggetto del contendere è una decisione con cui è stato rifiutato il rilascio di un permesso di domicilio e constatata la decadenza del permesso di dimora. Conformemente all'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.
2.2.1. In concreto il ricorrente non pretende, a giusta ragione, di vantare un diritto a soggiornare in Svizzera in virtù di un trattato bilaterale concluso con il suo paese d'origine. Egli non può nemmeno appellarsi a una disposizione specifica dell'ordinamento legislativo federale da cui potrebbe derivargli un diritto al rilascio delle autorizzazioni sollecitate.
2.2.2. Il ricorrente deduce un suo diritto di presenza dall' facendo valere al riguardo di vivere assieme alla moglie e al figlio in Svizzera i quali vi beneficerebbero dal 2022 (consorte) rispettivamente dal 2026 (figlio) della protezione provvisoria, concessa dalla Segreteria di Stato della migrazione SEM. Lasciando aperta la questione di sapere se, in proposito, il ricorso adempie le esigenze di motivazione poste dall' e se i documenti attestanti della presenza dei familiari non costituiscano dei nova inammissibili ai sensi dell', va osservato che in ogni caso il ricorrente non adempie le condizioni poste per poter richiamarsi al disposto convenzionale.
Con riguardo al diritto alla tutela della vita familiare va osservato che, quand'anche la moglie e il figlio vivessero effettivamente in Svizzera, essi non adempiono tuttavia le esigenze poste dall' per potere dedurne per il cui ricorrente un diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno (sentenza 2C_54/2026 del 28 aprile 2026 consid. 1.1.1 e richiami). In effetti, la protezione provvisoria di cui essi beneficiano non concede loro un diritto certo di risiedere nel nostro Paese nel senso richiesto dall', trattandosi di uno statuto temporaneo, con un ritorno previsto nel paese di origine (per un esame più dettagliato della questione vedasi sentenza 2C_611/2023 del 23 aprile 2024 consid. 4.3).
Con riferimento al diritto alla tutela della vita privata, il ricorrente risiedeva da meno di dieci anni nel nostro Paese quando nel 2020 ha chiesto il rilascio di un permesso di domicilio rispettivamente quando è giunto a scadenza il suo permesso di dimora (DTF 149 I 72 consid. 2.1.2; 147 I 268 consid. 1.2.4) e non vanta inoltre un'integrazione particolarmente riuscita, che permetterebbe di discostarsi dal citato criterio temporale (DTF 149 I 72 consid. 2.1.2; sentenza 2C_270/2025 del 15 aprile 2026 consid. 4.1). Visto quanto precede il ricorrente non può pertanto appellarsi in maniera sostenibile all' per dedurne un diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno.
2.3. Premesse queste considerazioni, ne discende che non è data la via del ricorso in materia di diritto pubblico. È quindi a ragione che il ricorrente non ha proposto questo rimedio di diritto.
3.
Rimane da vagliare se il ricorso sussidiario in materia costituzionale sia ricevibile ().
3.1. Anche come ricorso sussidiario in materia costituzionale, con il quale è possibile far valere solo la violazione di diritti costituzionali (), le condizioni per un'entrata nel merito non sono tuttavia adempiute.
3.1.1. In relazione al rilascio di un permesso di dimora, il ricorrente non ha infatti dimostrato l'esistenza di alcun diritto al soggiorno in Svizzera sulla base dell' (cfr. supra consid. 2.2.2), di modo che non gli si può neanche riconoscere un interesse giuridicamente protetto (DTF 147 I 89 consid. 1.2.1; sentenza 2C_124/2026 del 5 maggio 2026 consid. 5.1) a proporre tale rimedio giusta l'art. 115 lett. b LTF.
3.1.2. Il ricorrente lamenta la violazione, sotto diversi aspetti, del divieto dell'arbitrio. Sennonché, come già precisato da questa Corte, il divieto generale dell'arbitrio sgorgante dall'. non conferisce, di per sé, un interesse legittimo ai sensi dell'art. 115 lett. b LTF quando, come in concreto, viene censurata un'errata applicazione del diritto (sentenza 2C_124/2026, già citata, consid. 5.1).
3.2. Malgrado l'assenza di una legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente può nondimeno far valere la disattenzione dei diritti di parte, la cui violazione costituisce un diniego di giustizia formale. Egli non può però contestare, anche in modo indiretto, il merito della causa, non può riferirsi cioè a quesiti indissociabili dal medesimo (DTF 146 IV 76 consid. 2; sentenze 2C_124/2026, già citata, consid. 5.2; 2C_206/2026 del 22 aprile 2026 consid. 4).
3.2.1. In quanto il ricorrente censuri la violazione dell'., rimproverando alla Corte cantonale di non essersi confrontata con i suoi argomenti e i mezzi di prova prodotti rispettivamente perché dalla motivazione della sentenza impugnata non si capirebbe perché agli stessi è stata negata valenza probatoria, egli invero presenta una critica formale che non può essere separata dal merito e che, di conseguenza, non può essere esaminata oltre (sentenza 2C_480/2024 del 1° maggio 2025 consid. 2.6.2 e rinvii).
3.2.2. Con riferimento all'asserita violazione degli artt. 8 CEDU, 13 Cost. e 3 della CDF (RS 0.107) dal profilo del rispetto della sua vita familiare, oltre al fatto che l'argomentazione sviluppata al riguardo nel gravame non soddisfa all'evidenza le esigenze di motivazione poste dai combinati e , ancora una volta la critica si riferisce al merito della causa ed è ugualmente inammissibile.
3.2.3. Infine, nella misura in cui il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale un apprezzamento arbitrario dei fatti la censura, di nuovo, è inscindibile dal merito della causa ed è, di conseguenza, irricevibile.
3.3. Per quanto precede il gravame risulta manifestamente inammissibile e va pertanto evaso secondo la procedura semplificata dell'.
4.
4.1. Con l'emanazione del presente giudizio, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo diventa senza oggetto.
4.2. Le spese giudiziarie, ridotte, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente (). Non si assegnano ripetibili ().
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
Losanna, 21 agosto 2026
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
La Cancelliera: Ieronimo Perroud

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  • 2D_18/2026Rifiuto del rilascio di un permesso di domicilio e decadenza del permesso di dimora
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