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42.2026.9

TI Tribunale d'appello

Gesundheitswesen & soziale Sicherheit

Zu Recht hat die USSI der Beschwerdeführerin keine Sonderleistung im Zusammenhang mit einer Rechnung der Krankenkasse anerkannt. Tatsächlich hatte sie im Zeitpunkt der Ausstellung dieser Rechnung (unabhängig vom Datum der Behandlungen) keinen Unterstützungswohnsitz oder -aufenthalt mehr im Tessin, da sie ins Ausland gereist war

Veröffentlicht am 29. September

Entschieden am 11. August

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Italienisch).

Raccomandata
Incarto
n.42.2026.9
rs
Lugano
11 agosto 2026
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 marzo 2026 di
RI1,______
contro
la decisione su reclamo del 10
marzo 2026 emanata da
Ufficio
del sostegno sociale e dell'inserimento,6501Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenutoin fatto
consideratoin diritto
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il
1° ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche
della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3.  L'art.
1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei
diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite
dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di
quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'del sostegno sociale e
dell'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art.
2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede
al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il
cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali
propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite
le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.4.  Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in
provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali
propriamente dette (art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la
durata delle prestazioni assistenziali propriamente dettesono
commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle
situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Essesi suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17
cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri
qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono
destinate(cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla
modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3 Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"Le prestazioni assistenziali
ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la
soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le
prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della
Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere
ricorrente. (cpv. 2)."
L'art.
20 Las definisce, invece, le prestazioni speciali:
"Le prestazioni speciali sono
destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:
a) spese di formazione;
b) franchigie, partecipazioni, spese
dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;
c) determinate assicurazioni;
d) misure che favoriscono l’integrazione
sociale e l’del sostegno sociale e dell'inserimento professionale;
e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;
f)  spese di collocamento in istituto;
g) spese di sepoltura. (cpv. 1)
Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali
per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio
superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)
Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle
prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario
raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno
specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).
A titolo di prestito da rimborsare possono essere
versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli
arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e
franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)
del 18 marzo 1994. (cpv. 4)"
Le
prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a
bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in
termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il
loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di
bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando
il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n.
5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2024.50 del 3 febbraio 2025 consid.
2.9.-2.10.; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14
pag. 59 segg.).
2.5.  Giusta
l’art. 8g Reg.Las le prestazioni speciali vengono stabilite tenendo conto delle
direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione
sociale.
Le
linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale -
CSIAS al p.to C.6.5. enunciano:
Dal
canto loro le “Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2025” del 13 dicembre 2024 emesse dal Dipartimento della
sanità e della socialità del Cantone Ticino (cfr. BU N. 43 del 27 dicembre 2024
pag. 368 segg.) ai p.ti 4 e 4.1 a. prevedono:
"4. Prestazioni speciali
Il
tenore dei p.ti 4 e 4.1 a. delle “Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2026” del 13 dicembre 2025 (cfr. BU N. 46 del 31 dicembre
2025 pag. 404 segg.) è il medesimo di quello delle Direttive per il 2025.
2.6.  Ledirettive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non
sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr.STF 8C_166/2025 del 19 gennaio 2026
consid. 2.4.;DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 8C_228/2023
del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid.
4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30
dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.;
STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27
settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del
15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF9C_631/2019 del 19 giugno 2020
consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137
V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid.10.1
pag. 181).
Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr.STF 8C_166/2025 del 19 gennaio 2026
consid. 2.4.;STF 8C_224/2024 del 2 settembre 2025 consid. 2.4.; STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.;STF
8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.;STF 8C_532/2023 del
17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid.
4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid.
3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021
consid.3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224
consid.6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.;
DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid.4.1;DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF
133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.;DTF 132 V 125
consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid.2.3; DTF 130 V 229 consid.2.1.; DTF 127 V 57
consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.
83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.
3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a,
pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene
quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V
233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.
1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997
ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,
SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V
65 consid.5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16;DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid.2a, DTF 110 V 267
consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.3a; vedi inoltreBois, "Procédures applicables aux
requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss;Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527;D. Cattaneo, "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed.Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.
296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti,
tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa
materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. DTF
151 V 264consid. 6.2.; STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid.3.3.; DTF 118 V 32,
DTF 109 V 169 consid. 3b).
Ai
sensi dell’art. 115 della Costituzione federale, relativo all’assistenza agli
indigenti, infatti:
"Gli indigenti sono
assistiti dal loro Cantone di domicilio.
La Confederazione disciplina le eccezioni e le
competenze.”
L’art.
5 Las, relativo al titolare del diritto alle prestazioni assistenziali, prevede,
altresì, che:
"1Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni
della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel
Cantone.
2Le persone
con sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a
prestazioni o aiuti immediati.
3Sono
riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.”
In
simili condizioni nemmeno si pone la questione dell’applicabilità o meno dell’art.
20 cpv. 3 Las nella sua seconda ipotesi, ossia quando le prestazioni speciali
possono essere erogate anche a persone non beneficiarie di prestazioni
assistenziali ordinarie il cui reddito disponibile supera di poco la soglia
d’intervento e non copre il bisogno specifico (cfr. consid. 2.4.; STCA
42.2014.2 del 1° dicembre 2014 riguardante la richiesta di prestazioni speciali
per far fronte al pagamento di franchigie e di partecipazioni alle spese dovute
a malattia; STCA 42.2024.53 del 3 febbraio 2025 consid. 2.9. e STCA 42.2024.50
del 3 febbraio 2025 del 3 febbraio 2025 consid. 2.9. concernenti la domanda di
prestazioni speciali in relazione a cure dentarie).
2.11.In ambito di assistenza sociale, per
quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura
per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per
quanto non disposto da questa legge, torna applicabile la legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000
(LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65
cpv. 1 Las).
A
quest’ultimo riguardo si rileva che giustal’art. 61 lett. a LPGA, in
vigore dal 1° gennaio 2021, la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola, pubblica (fino al 31 dicembre 2020 tale disposto prevedeva, invece, che“la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita
per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato”).
Il 1° gennaio 2021 è, inoltre, entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
L’art. 29 Lptca, dal canto suo,
enuncia:
"1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi."
Il
21 aprile 2026 il Gran Consiglio harespinto,
con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale
n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti che invitavano
il legislativo a respingere l’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi (ripresa da Lara
Filippini) per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008
(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni) e ad accettare il controprogetto
proposto dal Consiglio di Stato nel relativo Messaggion. 8480 del 21
agosto 2024 (cfr.https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).
Nel
Cantone Ticino è, pertanto, stato deciso di mantenere la gratuità generalizzata
delle procedure (cfr. STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 4.3.1., pubblicata
in DTF 152 V 2; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.).
In
concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è
applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA(per quanto non disposto dalla Lptca) econsiderato il tenore dell’art. 29 cpv. 1 Lptca, come pure il fatto che il
legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese
nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA
42.2025.48 del 19 gennaio 2026 consid. 2.9.; STCA 42.2025.38 del 10 dicembre
2025 consid. 2.11.; STCA 42.2025.14 del 15 settembre 2025 consid. 2.13.; STCA
42.2025.6-7 del 19 maggio 2025 consid. 2.25., confermata dal TF con giudizio
8C_371/2025 del 21 gennaio 2026; STCA 42.2024.50 del 3 febbraio 2025 consid.
2.11.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2
maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti
inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA
42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato
ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA
42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente                                                 Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo                                         Gianluca
Menghetti

Referenzen

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Offizielle Quelle