300+ Jurist:innen in nur 2 Wochen! Danke!

1C_431/2026

Bundesgericht

Strassenbau und Strassenverkehr

Entzug des Führerausweises

Veröffentlicht am 8. Oktober

Entschieden am 16. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Italienisch).

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_431/2026
Sentenza del 16 settembre 2026
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Haag, Presidente,
Cancelliere M. Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità del Cantone dei Grigioni,
Hofgraben 5, 7000 Coira.
Oggetto
Revoca della licenza di condurre,
ricorso contro la sentenza emanata il 16 luglio 2026 dal Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni,
Prima Camera di diritto costituzionale e amministrativo
(VR1 26 17).
Fatti:
A.
Il 17 novembre 2025, l'Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni ha revocato la licenza di condurre a A.________ per un periodo di 12 mesi (computati 38 giorni) poiché, il 9 febbraio 2024, avrebbe condotto un veicolo a motore nonostante la revoca in corso, rendendosi così punibile ai sensi dell'art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr. Contro tale provvedimento l'interessato è insorto dinanzi al Dipartimento cantonale di giustizia, sicurezza e sanità (DGSS) che, con decisione del 13 aprile 2026, ha respinto il ricorso e fissato al 17 maggio 2026 il termine per la consegna della licenza di condurre, poi effettivamente rispettato dal ricorrente.
B.
A.________ ha impugnato questa decisione dinanzi al Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni, il cui Presidente della Prima Camera di diritto costituzionale e amministrativo ha conferito l'effetto sospensivo al ricorso il 27 maggio 2026, ordinando l'immediata restituzione della licenza. Con sentenza del 16 luglio 2026, il Tribunale d'appello ha respinto il gravame, ordinato al ricorrente di consegnare la licenza di condurre all'Ufficio della circolazione stradale entro 30 giorni dalla notifica del giudizio e disposto il computo, nel periodo di revoca, dei giorni dal 16 maggio 2026 al 28 maggio 2026, durante i quali essa era già stata depositata.
C.
A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, postulando di "rivedere la sentenza [del 16 luglio 2026] e sospenderla con clemenza", nel senso di interrompere il "procedimento di revoca della patente per i fatti del 9 febbraio 2024".
Non è stato ordinato uno scambio degli scritti.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 II 68 consid. 1).
1.2. Il gravame è stato presentato, legittimamente, sia in italiano sia in tedesco, con due versioni dall'identico contenuto (). In concreto, non vi è tuttavia motivo di scostarsi dal principio secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (). Peraltro, il ricorrente non chiede che la procedura dinanzi al Tribunale federale si svolga in una diversa lingua ufficiale.
1.3. Con il ricorso in materia di diritto pubblico si può far segnatamente valere la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che il Tribunale federale applica d'ufficio (). Tuttavia, secondo l', nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto; le censure meramente appellatorie sono inammissibili (DTF 152 IV 73 consid. 1.1.1; 150 V 340 consid. 2). Inoltre, quando viene invocata la violazione di diritti costituzionali, il Tribunale federale vaglia le censure soltanto se esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso, rispettando le rigorose esigenze di motivazione accresciuta sancite dall' (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1). È quindi indispensabile che il ricorso si confronti con la motivazione della decisione impugnata e indichi, in modo circostanziato, in che cosa consista la violazione del diritto. Il ricorrente non può limitarsi a ribadire le tesi giuridiche già sostenute dinanzi all'autorità inferiore, ma deve incentrare la propria critica sulle motivazioni contenute nel giudizio avversato (DTF 150 II 346 consid. 1.5.3; 140 III 86 consid. 2). Per il resto, iI Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore ().
2.
2.1. Nel giudizio impugnato, la Corte Cantonale ha rilevato che la guida di un veicolo a motore nonostante la revoca della licenza costituisce un'infrazione grave (cfr. art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr) e che, qualora nei cinque anni precedenti, essa sia già stata revocata una volta per un'infrazione grave, la nuova revoca è di almeno 12 mesi (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr). Ha inoltre ricordato che l'autorità amministrativa può scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato soltanto in presenza di circostanze particolari, qui non adempiute. Ha quindi ritenuto vincolanti gli accertamenti del decreto d'accusa del 14 luglio 2025, rimasto incontestato, secondo cui il ricorrente - la cui licenza era già stata revocata nei cinque anni precedenti per un'infrazione grave - aveva guidato durante il periodo di revoca un veicolo in retromarcia dalla fermata dell'autopostale "B.________", sul marciapiede pubblico, fino all'entrata dell'albergo C.________. L'autorità inferiore ha poi aggiunto che l'esito non muterebbe neppure seguendo la versione dell'interessato, secondo cui la manovra sarebbe avvenuta esclusivamente sul parcheggio privato dell'albergo. Poiché il carattere pubblico di una strada dipende dalla sua apertura alla circolazione di una cerchia indeterminata di persone e non dalla proprietà del sedime ( e art. 1 cpv. 2 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 [ONC; RS 741.11]), essa ha qualificato tale parcheggio, liberamente accessibile alla clientela, come strada pubblica. Ha inoltre ritenuto evitabile l'asserito errore sull'illiceità (), poiché il ricorrente avrebbe dovuto informarsi sull'estensione del divieto di condurre. Ha pertanto concluso che si era in presenza di una recidiva secondo l'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr e che la durata minima legale di dodici mesi non poteva essere ridotta, risultando irrilevanti le addotte circostanze personali e professionali (breve durata della manovra, assenza di pericolo, necessità professionale della licenza e buona condotta successiva).
2.2. Disattendendo il suo obbligo di motivazione, il ricorrente non si confronta minimamente con queste argomentazioni né tenta di spiegare in che misura esse violerebbero il diritto. Senza richiamare alcuna disposizione legale, ripropone una propria versione dei fatti, sostenendo che, mentre alla guida del veicolo vi era sua moglie, quest'ultima, a causa dell'abbondante nevicata, non sarebbe riuscita a parcheggiare e ch'egli avrebbe quindi effettuato soltanto una breve manovra "a bassissima velocità per circa 1,5 metri in retromarcia", in assenza di persone. Afferma poi di essere stato "convinto che non fosse reato manovrare in proprietà privata" e di avere agito in buona fede, poiché non sarebbe stato "a conoscenza dell'ordinanza RS 741.11". Contesta inoltre gli elementi probatori, facendo valere che "non esiste nessun verbale in riferimento, non una prova fotografica", ma "solo un rapporto redatto anni dopo". Invoca infine, quali circostanze attenuanti, di "non [avere] mai più commesso nessuna infrazione stradale dal 2023". Con tali argomentazioni, tuttavia, l'insorgente non incentra la propria critica sulle dettagliate motivazioni contenute nel giudizio avversato, in particolare quelle relative alla qualificazione del parcheggio quale strada pubblica, alla circostanza che l'eventuale errore sull'illiceità avrebbe potuto essere evitato nonché al fatto che, trattandosi di una recidiva ai sensi dell'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr, la durata minima della revoca di dodici mesi non può essere, nella fattispecie, ridotta. In queste circostanze, non risultano quindi decisivi i generici richiami alle conseguenze professionali ed economiche della revoca, segnatamente le difficoltà negli acquisti per il ristorante e l'asserito rischio di chiusura dell'attività dell'insorgente. Come visto, dinanzi al Tribunale federale non basta ridiscutere liberamente la fattispecie, ma occorre indicare perché l'atto impugnato viola il diritto, esigenza alla quale il ricorso manifestamente non adempie (cfr. consid. 1.3). In ogni caso, dalla lettura del gravame non è dato comprendere chiaramente quali norme di diritto sarebbero state, secondo l'insorgente, violate dall'autorità inferiore (DTF 140 III 86 consid. 2). Le censure, insufficientemente motivate, sono pertanto inammissibili.
3.
Il gravame, manifestamente non motivato in modo sufficiente, non può quindi essere esaminato nel merito ed è evaso sulla base della procedura semplificata prevista dall'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ().
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità (DGSS), al Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni (Prima Camera di diritto costituzionale e amministrativo) nonché all'Ufficio federale delle strade.
Losanna, 16 settembre 2026
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Haag
Il Cancelliere: M. Piatti

Referenzen

Bestimmungsliste

  • 1C_431/2026Revoca della licenza di condurre
Offizielle Quelle