34.2025.39
TI Tribunale d'appello
Berechnung der Invalidität in der beruflichen Vorsorge
Veröffentlicht am 25. September
Entschieden am 11. August
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Italienisch).
Raccomandata
Incarto
n.34.2025.39
MP/gm
Lugano
11 agosto 2026
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Manuel Piazza, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 28 novembre 2025 di
AT1,______
contro
CV1,______
in materia di previdenza
professionale
ritenutoin fatto
1.2. Con
decisione del 27 aprile 2016 lUfficio AI ha riconosciuto allassicurato una mezza
rendita con un grado dinvalidità del 50% dal 1. ottobre 2015; il problema di
salute era sì sorto già il 12 novembre 2013, considerato tuttavia che la
domanda era stata presentata tardivamente e che egli aveva beneficiato di
provvedimenti AI, il versamento della rendita è stato posticipato (docc. 52 e 57
seg. incarto AI). La decisione è passata in giudicato, non essendo stata
contestata.
1.3. Sulla
base di questa decisione la Fondazione ha erogato le rendite della previdenza
professionale di sua competenza, con il medesimo grado dinvalidità (cfr. i
certificati di rendita di cui al doc. 2).
1.4. Con
decisione dell11 febbraio 2025 lUfficio AI ha aumentato la rendita al 60%,
avendo stabilito tale grado dinvalidità dal 1. gennaio 2024 (doc. 97 incarto
AI). Anche questa decisione è passata in giudicato, non essendo stata
contestata.
1.5. A
seguito della succitata decisione la Fondazione, con scritto del 19 settembre
2025, ha informato lassicurato che il grado dinvalidità da stabilirsi,
nellambito della previdenza professionale, autonomamente era del 22% dal 1.
ottobre 2015 (quindi al di sotto del grado minimo [40%] per ottenere una
prestazione) e del 43% dal 1. gennaio 2024 (corrispondente a un grado di
prestazione del 32,5%). La Fondazione avrebbe comunque rinunciato a chiedere la
restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente, poiché lerrore le era
imputabile, mentre che a partire dal 1. novembre 2025 preannunciava una correzione
delle prestazioni (doc. A8).
Con
scritto del 9 ottobre 2025 lassicurato ha contestato la preannunciata
riduzione delle prestazioni (doc. A7).
Con
scritto del 3 novembre 2025 la Fondazione ha comunicato allassicurato che
questi non avrebbe ricevuto alcuna rendita, azzerata per evitare una
sovraindennizzazione (doc. A5).
1.6. Con
il medesimo scritto di cui al punto precedente lassicurato aveva altresì contestato
la riduzione del proprio avere di vecchiaia, notata confrontando il certificato
della cassa pensione (parte passiva) valevole dal 1. gennaio 2025 con quello
valevole dal 1. novembre 2025 (doc. A7).
Con
scritto datato 7 (ma consegnato alla Posta il 12, cfr. doc. A6) ottobre 2025 la
Fondazione ha comunicato allassicurato che, considerata la sua uscita
dalla cassa pensione al 01.11.2025, questi ha diritto alla seguente
prestazione di uscita: CHF 3'906.75 (doc. 3.5).
Al
riguardo lassicurato ha chiesto spiegazioni con messaggio di posta elettronica
del 14 ottobre 2025 (doc. A6).
In
risposta, il 16 ottobre 2025, la Fondazione ha fornito le spiegazioni del caso
(doc. A6).
1.7. Con
scritto del 5 novembre 2025 lassicurato ha ribadito le proprie contestazioni
(doc. A4), ma la Fondazione ha confermato la correttezza del proprio operato con
scritto del 26 novembre 2025 (doc. A1).
1.8. Con
la presente petizione lassicurato chiede di condannare la Fondazione al
ripristino delle rendite indebitamente sospese, accertando che il calcolo
dellinvalidità rispecchi quello dellUfficio AI, e dellavere di vecchiaia (parte
passiva) allimporto originale di fr. 10'120.45.
Ritiene
innanzitutto che il reddito senza invalidità andrebbe proiettato al 100% e non
limitato al 70%, il suo grado di occupazione essendo dovuto alla fluttuazione
delle missioni ma non a una scelta volontaria. Rileva inoltre una violazione
del principio di trasparenza e del dovere di informazione nella mancata
citazione da parte della Fondazione della DTF 144 V 63, sulla quale
presumibilmente si fonda il ricalcolo. Contesta poi il reddito ipotetico da
invalido attribuitogli nel calcolo del sovraindennizzo, irrealistico data la
sua condizione di salute e lontano dal reddito effettivo. La riduzione
dellavere di vecchiaia (parte passiva) sarebbe infine avvenuta senza preavviso
né decisione e violando la buona fede, in quanto lerrore sarebbe imputabile
alla Fondazione.
1.9. Con
la risposta di causa la Fondazione chiede la reiezione della petizione, che
eventuali spese processuali siano poste a carico dellattore e che questi le
corrisponda fr. 2'500 per ripetibili.
Adduce
innanzitutto di aver stabilito il grado dinvalidità sulla base del reddito
senza invalidità in funzione del grado doccupazione assicurato al momento
dellinsorgenza dellincapacità lavorativa, il reddito utilizzato dallUfficio
AI in funzione di unattività a tempo pieno non essendo determinante così come
non lo sarebbero la prova comunque contestata di un impiego superiore al
suddetto grado di occupazione o attività aggiuntive. Osserva inoltre che la
comunicazione del 19 settembre 2025 conterrebbe tutte le informazioni
necessarie alla sua comprensione, non sussistendo alcun obbligo di citare
riferimenti giurisprudenziali. Indica poi che lattore non potrebbe rimettere
in discussione il reddito ipotetico con invalidità considerato dallUfficio AI,
non avendone contestato la decisione, e di non essere vincolata al reddito basso
effettivamente conseguito. Spiega infine che lavere di vecchiaia sarebbe
ripartito diversamente ma nellinsieme considerando anche la parte attiva
in maniera invariata, ciò che sarebbe la conseguenza del nuovo grado di prestazione.
1.10. Con
osservazioni del 24 febbraio 2026 lattore si è confermato nelle sue domande e
allegazioni, respingendo altresì la richiesta di ripetibili della Fondazione.
Allega
documentazione a comprova del fatto di essere stato disponibile a lavorare al
100% e che per novembre 2013 al momento dellinsorgenza dellincapacità
lavorativa gli sarebbero stati assegnati turni equivalenti a un grado
doccupazione al di sopra di quello preteso dalla Fondazione. Sostiene inoltre
che la correzione di un errore imputabile alla Fondazione a danno di un
assicurato che ha ricevuto per anni prestazioni sulla base di comunicazioni
ufficiali, sulle quali avrebbe il diritto di fare affidamento, violerebbe il
principio della buona fede.
1.11. Il
4 marzo 2026 questo Tribunale ha richiamato dallUfficio AI lincarto relativo
allattore, che le parti hanno potuto consultare presso la cancelleria.
1.12. Con
scritto del 23 marzo 2026 la Fondazione ha ribadito la propria posizione,
contestando gli argomenti dellattore.
Al
riguardo, egli non ha formulato osservazioni.
consideratoin diritto
Con riferimento alla competenza
territoriale, secondo l il foro è nella sede o nel domicilio
svizzeri del convenuto o nel luogo dellazienda presso la quale lassicurato fu
assunto.
Siccome il luogo dellazienda
presso la quale lattore è stato assunto si trova in Ticino, e meglio a ______
(Contratto-quadro sub doc. A9), e trattandosi di controversia tra assicuratore
LPP ed avente diritto, è data la competenza dello scrivente Tribunale.
nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è innanzitutto la questione di sapere se la Fondazione, alla
quale lattore è stato assicurato dal 1. maggio 2013, debba continuare a versargli
una prestazione dinvalidità LPP corrispondente a un grado d'invalidità del 50%
anche dopo il 1. novembre 2025.
Listituto
previdenziale non contesta i periodi di inabilità lavorativa riconosciuti
dallUfficio AI con le decisioni del 27 aprile 2016 e dell11 febbraio 2025.
Nemmeno censura i diversi gradi dinvalidità stabiliti dallamministrazione
nelle succitate decisioni. Ritiene, tuttavia, che al calcolo del grado di
invalidità in ambito previdenziale si debba procedere orientandosi in funzione
del grado doccupazione assicurato al momento dellinsorgenza dellincapacità
lavorativa (70%) e non, come fatto dallAI nellambito di sua competenza, a
unipotetica attività lucrativa a tempo pieno. Ne scaturirebbe un grado
dinvalidità del 43% dal 1. gennaio 2024, conferente il diritto a una rendita
del 32,5% (dal 1. novembre 2025, a seguito dello scritto del 19 settembre 2025
della Fondazione allattore, tuttavia azzerata per evitare una
sovraindennizzazione).
Dal
canto suo, lattore ritiene che la Fondazione debba conformarsi alle decisioni
dellUfficio AI, che ha stabilito un grado d'invalidità del 50% dal 1. ottobre
2015 e del 60% dal 1. gennaio 2024, e ripristinare la rendita di invalidità
della previdenza professionale del 50% versata fino al 31 ottobre 2025.
2.3. Secondo
l, che è una disposizione minima (), hanno diritto alle
prestazioni dinvalidità le persone che:
Per avere diritto ad una
rendita di invalidità ai sensi dell' occorre dunque essere
assicurati al momento in cui si registra un'incapacità lavorativa o una
diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia, secondo la
giurisprudenza, di almeno il 20%; STF 9C_456/2016 del 12 maggio 2017 consid.
3.1 con riferimenti, 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.2, B 95/04 del
10 gennaio 2005, B 100/00 del 16 febbraio 2001; Pratique VSI 1998 pag. 126).
Non è invece decisivo essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e
propria oppure il peggioramento della stessa (DTF138 V 419 consid. 6.2, 123 V
264 consid. 1b; SZS 1994 pag. 469 consid. 5a). L'evento assicurato ai sensi
dell' è infatti la sopravvenienza di un'incapacità lavorativa di una
certa importanza, non la nascita dell'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264
consid. 1b; SZS 1994 pag. 469 consid. 5a). Questa soluzione è stata voluta per
sopperire ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il datore di lavoro
disdica il contratto precedentemente alla decorrenza dellanno di attesa
necessario ai fini dellerogazione della rendita AI e quindi della rendita LPP
(art. 28 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 264 consid. 1b e 120 V 116 consid. 2b).
Le prestazioni sono dovute
dall'istituto di previdenza al quale l'interessato è o era affiliato al
momento dell'insorgenza dell'evento assicurato appena descritto, premesso che
tra l'incapacità lavorativa e l'invalidità esista una connessione materiale e
temporale (SZS 2003 pag. 356). Di conseguenza il fondo di previdenza presso cui
era assicurato il dipendente al momento dellintervenuta incapacità lavorativa
è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al momento del
riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già stato sciolto (DTF
118 V 98; SVR 1998 BVG n. 14, 1994 BVG n. 14).
Daltra parte, lobbligo di un
nuovo assicuratore di pagare prestazioni sorge solo se lincapacità lavorativa
esistente già prima dellinizio del nuovo rapporto assicurativo risulta
interrotta, cioè quando non vi è più alcun nesso materiale e temporale (SZS
2003 pag. 356).
I medesimi principi valgono in
materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni regolamentari o
statutarie divergenti (DTF 117 V 332 consid.3; SZS 2005 pag.
243; SVR 1994 BVG n. 18 pag. 57, n. 14 consid. 2b pag. 38).
Qualora, inoltre, esista il
diritto ad una prestazione di invalidità, l'istituto di previdenza è tenuto a
versare prestazioni di invalidità anche se l'invalidità si modifica, per i
medesimi motivi, dopo la fine del rapporto previdenziale (DTF 118 V 45 consid.5; STCA 34.1999.17 del 15 marzo 2000; SZS 1995 pag. 465 consid. 4a;
cfr. Moser, Bedeutung und Tragweite von , in: SZS 1995 pag. 426 n.
49).
Va altresì ricordato che in una
sentenza emessa nel Canton Ginevra è stato precisato che l'
non presuppone che l'interessato fosse assicurato all'inizio del decorrere del
termine di carenza di cui all'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI; è sufficiente invece
che egli fosse affiliato all'istituto di previdenza al momento in cui è insorta
l'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità (SVR 1997 BVG n. 80).
2.4. Lart.
26 LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni
dinvalidità, sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della
legge federale sullassicurazione per linvalidità (; ora art. 28
cpv. 1 e 29 cpv. 1-3 LAI, cfr. in merito DTF 140 V 470 consid. 3.3.2 pag. 474).
L'istituto
di previdenza può inoltre stabilire, nelle sue disposizioni regolamentari, che
il diritto alle prestazioni sia differito, fintanto che l'assicurato riscuote
il salario completo (SZS 1995 pag. 464 consid. 3b).
Basandosi
su questa disposizione di legge come pure sull' che l'ha
incaricato di emanare prescrizioni per impedire indebiti profitti
dell'assicurato o dei suoi superstiti in caso di concorso di prestazioni il
Consiglio federale ha autorizzato all' 2 gli istituti di previdenza
a differire il diritto a prestazioni d'invalidità fino all'esaurimento del
diritto all'indennità giornaliera se lassicurato, in sostituzione del salario
intero, riceve indennità giornaliere dellassicurazione contro le malattie, che
ammontino almeno all80 per cento del salario di cui è privato, e se le
indennità giornaliere sono state finanziate almeno per la metà dal datore di
lavoro. Per la giurisprudenza l' 2 rappresenta una norma di coordinamento
nel tempo, che intende evitare che il pagamento del salario o di prestazioni
sostitutive, grazie a cui il datore di lavoro è esonerato dal pagamento del
salario, procuri all'assicurato delle risorse più elevate di quelle che
percepiva quando lavorava regolarmente (Messaggio del Consiglio federale sul
progetto di LPP, FF 1976 I 202; DTF 129 V 26 e 255, 128 V 24 e 247, 123 V 199
consid. 5c, 120 V 61 consid. 2b; SZS 1994 pag. 236, 1998 pag. 393). Presupposto
essenziale è che le indennità siano state effettivamente versate, un semplice
diritto non è sufficiente (Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2013, ad art.
26 BVV 2 n. 3 pag. 396 con riferimenti; Hürzeler in: Schneider/Geiser/Gächter
(edit.), Commentaire LPP e LFLP, 2010, ad art. 26 n. 8 pag. 387).
Il
diritto ad una rendita dinvalidità può tuttavia essere differito soltanto se
le disposizioni interne (regolamento, statuto) dellistituto di previdenza lo
prevedono esplicitamente (DTF 123 V 199 e 120 V 61; Hürzeler, op. cit, ad art.
26 n. 10 pag. 387).
L'istituto
di previdenza non autorizzato a differire la rendita per mancato adempimento
delle condizioni cumulative previste dall' 2 (o in difetto di una
specifica norma regolamentare) non può nemmeno ridurre la prestazione
prevalendosi dell' 2 in relazione con l',
considerato come le indennità giornaliere non sono dei proventi da prendere in
considerazione nell'ambito del calcolo di uneventuale sovrassicurazione
(Hürzeler, op. cit., ad art. 26 n. 11 pag. 388 con riferimenti).
2.5.
2.5.1. Giusta
l linvalidità è lincapacità al guadagno, presunta permanente o di
rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Con incapacità di
guadagno si intende quellincapacità di eseguire unattività che si può esigere
dallinteressato in un mercato del lavoro equilibrato, quindi non solo quella
di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V 335 consid. 5c, 109 V 28; SZS 1995
pag. 476). In ambito AI va pertanto valutato se lassicurato dispone ancora di
capacità di guadagno nella sua professione e parimenti se vi è possibilità di
guadagno in altre professioni ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato
(DTF 111 V 21, 109 V 28; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der
Schweiz, 1989, pag. 488). Le attività considerate non si limitano quindi a
quelle che coincidono con lultima attività svolta o ad attività affini, ma
anche ad attività diverse. Dalla stretta relazione esistente tra la rendita
dinvalidità dellAI e quella del secondo pilastro emerge che il concetto
dinvalidità nellambito della previdenza obbligatoria e quello dell'assicurazione
invalidità sono di principio i medesimi (DTF 115 V 210; RDAT I 1995 consid. 2.2
pag. 229).
Secondo
la giurisprudenza, nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di
previdenza sono vincolati da quanto pronunciato dallassicurazione invalidità
non solo per quel che riguarda il grado di invalidità (DTF 115 V 208 consid. 2c
e 215 consid. 4c; SZS 1996 pag. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG n. 15 consid.
3c), ma ugualmente per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e,
di conseguenza, parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale
la capacità al lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e
duratura (DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271
consid. 2a e riferimenti, 120 V 108 consid. 3c, 118 V 39 consid. 2b/aa; SZS
2002 pag. 155, 1997 pag. 68; SVR 1995 BVG n. 22 pag. 57 consid. 2, 1994 BVG n.
15 pag. 42 consid. 3c). In tal caso il concetto di invalidità è infatti il
medesimo (Stauffer, op. cit., n. 1018 segg.). Accertamenti separati del grado
di invalidità potrebbero condurre a risultati differenti in contraddizione con
lo scopo della legge (DTF 118 V 39 consid. 2b, 115 V 210 consid. 2b e 218
consid. 4). A tale vincolo di principio degli istituti di previdenza alle
constatazioni degli organi dellAI nulla è mutato, secondo la giurisprudenza,
dopo lintroduzione della LPGA (DTF 132 V 1, 130 V 78). Questo vincolo vale
nellambito della previdenza sovraobbligatoria solo se il regolamento
previdenziale si basa sul medesimo concetto di invalidità dellassicurazione
invalidità (DTF 126 V 308).
2.5.2. Listituto
di previdenza non è tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni
dellAI. Innanzitutto, a titolo generale, l'istituto previdenziale può
scostarsi dalle conclusioni dellassicurazione invalidità se queste appaiono di
primo acchito insostenibili (DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310
consid. 1, 123 V 271 consid. 2a, 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c, 109 V
24; STF B 38/92 del 30 novembre 1993 in Plädoyer 1994 pag. 66; SVR 1995 BVG n.
22 pag. 57 consid. 2a; SZS 1996 pag. 47; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 4 n. 116 pag. 43; cfr. anche DTF 126 V
308 dove si sottolinea che per la valutazione del quesito a sapere se la
valutazione dell'AI è manifestamente errata, e per questo non vincolante per
l'istituto di previdenza, sono primariamente determinanti gli atti esistenti al
momento in cui la decisione è stata presa).
Daltra
parte, la giurisprudenza dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio AI è tenuto
a notificare una decisione di rendita agli istituti di previdenza entranti in
linea di conto, vale a dire che potrebbero essere chiamati a fornire
prestazioni nel caso specifico. Se non viene coinvolto nella procedura pendente
innanzi all'Ufficio AI, l'istituto LPP che dispone di un diritto di opposizione
e ricorso proprio nelle procedure rette dalla LAI non è legato alla
valutazione dell'invalidità (nel suo principio, quanto al grado e all'inizio
del diritto così come anche con riferimento alla decisione sullo statuto di
persona invalida, vale a dire di persona ritenuta attiva, parzialmente attiva o
non attiva) effettuata dagli organi dell'AI (DTF 134 V 64, 133 V 67, 132 V 1,
130 V 273 consid. 3.1, 129 V 73 e 150, 126 V 310 consid. 1; cfr. anche le STF
9C_684/2008 del 18 settembre 2009, B 32/03 del 21 gennaio 2005, B 66/04 del 21
settembre 2004, B 81/02 del 9 gennaio 2004, B 3/03 del 31 dicembre 2003, B
68/03 del 16 dicembre 2003; vedi anche l' e gli art. 73biscpv. 2 lett. f e 76 cpv. 1 lett. a OAI). La questione di sapere se un difetto
di notifica di una decisione può venir sanato successivamente, segnatamente dal
fatto che listituto di previdenza viene in seguito comunque in possesso della
decisione, deve, secondo il TF, venir esaminata in ogni caso concreto
ponderando gli interessi in gioco (SZS 2006 pag. 367; per una sintesi della
giurisprudenza sul tema cfr. STF 9C_689/2008 del 25 febbraio 2009).
Secondo
il TF, considerato come lo scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia quello
di sgravare gli istituti di previdenza da accertamenti dispendiosi, bisogna
ritenere che tale vincolo sia riferito unicamente a quegli accertamenti e a
quelle valutazioni degli organi dellAI che nellambito della procedura
(dellAI) erano determinanti per lesame della pretesa alla rendita
dinvalidità e sui quali andava effettivamente deciso; diversamente gli organi
della previdenza professionale devono esaminare i presupposti della pretesa
liberamente (STF 9C_684/2008 del 18 settembre 2009, B 83/04 del 25 aprile 2006,
B 50/99 del 14 agosto 2000, B 79/99 e 4/00 del 26 gennaio 2001). Ne discende
che la fissazione della data dinizio del diritto alla rendita da parte dellUfficio
AI non esclude che lincapacità lavorativa motivante il diritto a prestazioni
dinvalidità della previdenza professionale sia subentrata, fossanche in
misura ridotta, già precedentemente allinizio dellanno di carenza secondo
lAI (STF B 81/03 del 9 novembre 2004 e B 47/98 dell11 luglio 2000; Stauffer,
op. cit., n. 1020 segg; SZS 2005 pag. 241 e 2003 pag. 45).
In
virtù dell, gli istituti di previdenza, oltre alla possibilità di
introdurre la previdenza più estesa (; cfr. SZS 1995 pag. 465
seg. consid. 4b/aa), sono liberi di estendere il concetto di invalidità a
favore dellassicurato oppure di concedere prestazioni anche quando il grado
dinvalidità è inferiore al 40%. Ciò non significa tuttavia che i fondi di previdenza
dispongono di un margine di apprezzamento illimitato (DTF 118 V 35; SZS 1995
pag. 466 consid. 4b/aa). Se essi infatti adottano nei loro statuti o nei
regolamenti un certo metodo di valutazione, devono conformarsi,
nell'applicazione dei criteri, ai concetti delle assicurazioni sociali (per
l'incapacità di esercitare la propria professione abituale: DTF 111 V 239
consid. 1b) e ai principi generali (DTF 113 II 347 consid. 1 e 1a). In altri
termini, se dispongono di piena libertà nella scelta della nozione, devono
comunque assegnarle il significato usuale e riconosciuto in ambito assicurativo
(STF non pubbl. in re A. del 25 marzo 1993 consid. 3). Se per esempio essi
fanno espresso riferimento al concetto di invalidità previsto dallAI, sono
vincolati dalla valutazione dellinvalidità fatta dall'assicurazione
invalidità, a meno che la stessa appaia di primo acchito insostenibile (DTF 115
V 208 consid. 2c, 115 V 215 consid. 4c; SZS 2002 pag. 155, 1996 pag. 48 consid.
2b e 2d; SVR 1995 BVG n. 22 pag. 57 consid. 2a, 1994 BVG n. 15 consid. 3c). Se
invece il concetto di invalidità è più esteso, il fondo di previdenza non è
vincolato alle conclusioni dellAI. In tal caso la fondazione può statuire
liberamente tenuto conto di regole proprie. In simili condizioni potrà
senz'altro fondarsi su elementi raccolti dall'Ufficio AI, ma non sarà vincolata
da una valutazione che si fonda su altri criteri (DTF 118 V 73 consid. 1, 117 V
335 consid. 5c, 115 V 220 seg.; SZS 1997 pag. 71, 1996 pag. 56).
2.5.3. A
proposito della questione qui rilevante degli assicurati occupati parzialmente,
va innanzitutto detto che, considerato come la LPP, contrariamente allAI,
assicuri solo le persone attive professionalmente, in ambito previdenziale è
determinante solo la diminuzione della capacità lavorativa riferita alla parte
salariata. Richiamato il principio assicurativo valido nellambito della
previdenza professionale per il quale un diritto a prestazioni dinvalidità
della LPP è dato soltanto se e nella misura in cui esiste una copertura
assicurativa, la commisurazione del grado di invalidità avviene di conseguenza
in base alleffettivo grado di occupazione al momento in cui è subentrata
linabilità lavorativa la cui causa ha poi portato allinvalidità, tenendo in
considerazione anche eventuali inabilità lavorative esistenti già in precedenza
(DTF 141 V 127 consid. 5.3.2; STF 9C_837/2017 del 7 giugno 2018 consid. 5.3 con
riferimenti; STFA B 47/97 del 15 marzo 1999 pubblicata in SZS 2001 pag. 85
segg.; Hürzeler, Invaliditätsproblematiken in der beruflichen Vorsorge, 2006,
n. 489 seg. pag. 205 segg.). Se la persona assicurata esercitava unattività a
tempo parziale, non vi è quindi diritto a prestazioni, se e nella misura in cui
essa, malgrado la riduzione della capacità lavorativa per motivi di salute, può
o potrebbe lavorare ancora nelloriginaria misura. In questo caso infatti il
rischio invalidità si è realizzato unicamente nella quota di unattività a
tempo pieno non assicurata a livello previdenziale (pari al 100% meno il grado
di occupazione effettivo) (DTF 141 V 127 consid. 5.3.2; STF 9C-25/2018 del 12
marzo 2018 consid. 3.1, 9C_821/2010 del 7 aprile 2011 consid. 4.2, 9C_161/2007
del 6 settembre 2007 consid. 2).
Nella
sentenza di principio del 7 marzo 2018 pubblicata in DTF 144 V 63 il Tribunale
federale, oltre a confermare la non applicabilità nellambito della previdenza
professionale del nuovo metodo dellAI per il calcolo del grado di invalidità
di assicurati che esercitano unattività lucrativa a tempo parziale e per il
resto svolgono mansioni consuete giusta l,
riferendosi anche ai casi come quello che qui ci occupa, ha così descritto le
modalità di calcolo delle prestazioni di invalidità della previdenza
professionale in caso di attività a tempo parziale (art. 23 lett. a LPP; art.
28 cpv. 1 lett. b e ):
Questa giurisprudenza è stata
ulteriormente confermata nella DTF 144 V 72, nella quale la Corte federale,
esprimendosi sul principio dell'applicazione uniforme della nozione
d'invalidità in caso di attività lucrativa esercitata a tempo parziale (art. 26
cpv. 1 LPP), ha ribadito che il grado d'invalidità stabilito dagli organi
dellAI è vincolante per l'istituto di previdenza solo per quanto attiene
all'attività lucrativa (consid. 4.2 e 4.3; cfr. anche DTF 120 V 110 consid. 4b
seg.; Stauffer, op. cit. n. 1025, 1068 e 1070; Vetter-Schreiber, op. cit., art.
24 n. 7 e 25). In effetti, contrariamente a quanto previsto nell'assicurazione
contro gli infortuni, nella previdenza professionale non si prende in
considerazione il reddito ipotetico calcolato sulle presunte possibilità di
guadagno di un assicurato che si suppone utilizzarle pienamente (conferma della
giurisprudenza; consid. 5.3.3 e 5.3.4; cfr. lanalisi critica della
giurisprudenza federale in: Emilie Conti Morel, Nouveaux paradigmes pour le
calcul du taux dinvalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps
partiel en assurance-invalidité et en prévoyance professionnelle, in: SZS
62/2018 pag. 367 segg; cfr. anche Ueli Kieser, Aktuelle Entwicklungen im
Sozialversicherungsrecht, in: Pläydoyer 4/19 pag. 58).
Il Tribunale federale è stato
nuovamente chiamato a pronunciarsi sul tema in un caso sfociato nella STF
9C_123/2023 del 1. febbraio 2024. LAlta Corte, dopo un approfondito esame, ha
confermato la propria giurisprudenza, sottolineando che non esistono motivi
seri e oggettivi per modificarla. In quel caso si trattava di unassicurata
attiva a tempo parziale, che lUfficio AI ha considerato avrebbe lavorato a
tempo pieno senza il danno alla salute. LUfficio AI ha quindi determinato un
grado dinvalidità del 56% mentre che, per listituto previdenziale, il grado
dinvalidità in ambito LPP, riferito al tasso dattività del 60%, ammontava al
27%. Per un commento della sentenza federale cfr. Francesca Cometta Rizzi,
Évaluation des prestations dinvalidité de la prévoyance professionnelle en cas
dactivité lucrative partielle (), in: SZS/RSAS 3/2024 pag.
164.
Il grado dinvalidità
determinante per la previdenza professionale si calcola, quindi, in funzione
del tasso di attività lucrativa a tempo parziale e non in rapporto ad
unipotetica attività lucrativa a tempo pieno. Di conseguenza il grado
dinvalidità calcolato dallAI, se basato su unipotetica attività lucrativa a
tempo pieno, deve poi venir convertito per la previdenza professionale. Secondo
il Tribunale federale, come detto, per listituto di previdenza il metodo più
semplice è quello di stabilire il grado d'invalidità sulla base del reddito da
valido fissato dallUfficio AI, al quale è di principio vincolato,
convertendolo in funzione delleffettiva percentuale dell'attività esercitata a
tempo parziale, ed effettuare quindi un nuovo confronto dei redditi su questa
base e su quella degli altri parametri vincolanti, in particolare del salario
da invalido (DTF 144 V 63 consid.6.3.3; Bollettino LPP UFAS
n. 148 cifra 990; cfr. in merito Elisabeth Glättli, Nouvelle méthode de calcul
de lAI pour le taux dinvalidité des personnes exerçant une activité lucrative
à temps partiel, Conséquences pour la prévoyance professionnelle, in: Schweizer
Personalvorsorge 9-18, pag. 96 seg.).
Nella misura in cui lattore
contesta la citata giurisprudenza, asserendo che il calcolo dellinvalidità
dovrebbe rispecchiare quello dellUfficio AI, questo Tribunale si limita a
rinviare alle recenti pronunce, nelle quali il Tribunale federale ha confermato
la sua prassi indicando i motivi che non permettono di apportare dei correttivi
alla stessa, non essendo adempiuti i rigorosi presupposti necessari per una
modifica della giurisprudenza (STF 9C_123/2023 del 1. febbraio 2024 consid.
3.2; DTF 147 V 342 consid. 5.5.1, 146 I 105 consid. 5.2.2, 144 V 72 consid.
5.3.2, 141 II 297 consid. 5.5.1). In particolare la Corte federale ha
nuovamente rinviato alla differente concezione che sta alla base della
previdenza professionale da un lato, e dellassicurazione invalidità e
dellassicurazione contro gli infortuni (per un recente caso ticinese relativo
a questassicurazione cfr. STF 8C_627/2024 del 13 maggio 2025 consid. 6.3.2)
dallaltro, ciò che non consente di applicare per analogia i principi della
commisurazione dellinvalidità vigenti in ambito LAINF o il nuovo modello in
ambito AI introdotto dallart. 27biscpv. 2-4 OAI (in vigore dal 1.
gennaio 2018), poiché una simile applicazione per analogia sarebbe contraria al
sistema e contravverrebbe al principio assicurativo vigente in ambito
previdenziale.
In questo senso non è rilevante
il fatto che lattore eradisponibilea lavorare al 100%, né di riflesso
lo sono i documenti che egli trasmette a comprova di questa sua disponibilità:
il contratto di lavoro presso ______ Sagl e la conferma dellobbligo di
prestare servizio civile (entrambi sub doc. A9), il messaggio di posta
elettronica del 10 aprile 2013 da parte del datore di lavoro in cui questi indica
che le prospettive(
)sono ottime (doc. B1), i conteggi di
stipendio presso ______ Sagl (doc. B4) e quelli presso la ___ (doc. B5) e il
piano di servizio presso questultima per novembre 2013 (doc. B11).
Infine, nella STF 9C_661/2024
dell8 luglio 2025 riguardante il caso di una lavoratrice impiegata al 60% in
unazienda (e quindi affiliata a un istituto di previdenza) e che collaborava
al 30% nella ditta del marito (senza remunerazione, che lUfficio AI ha quindi stimato
sulla base di valori statistici), il Tribunale federale ha precisato che
nellambito della previdenza professionale il reddito da valido determinante per
lassicurazione invalidità non può essere ripreso tale e quale quando
unattività non assicurata dalla previdenza professionale è stata esercitata
parallelamente a unattività assicurata. Sarebbe contraddittorio escludere
lattività non assicurata per quanto concerne il tasso doccupazione ma
continuare a prendere in conto il reddito che ne deriva. Di conseguenza, il
reddito determinante per la previdenza professionale non può includere il
reddito proveniente da unattività non assicurata.Per un
commento della sentenza federale cfr. Francesca Cometta Rizzi,
et dans leur version en vigueur jusquau 31 décembre 2021: taux
dinvalidité pertinent au regard du droit de la prévoyance professionnelle en
cas dexercice dune activité non couverte par la prévoyance professionnelle
parallèlement à une activité couverte par la prévoyance, in: SZS/RSAS 3/2026
pag. 156-158.
2.6. Secondo l'art. 28 cpv. 1
lett. b LAI il diritto alla rendita nasce, tra l'altro, il più presto nel
momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni
incapace al lavoro almeno al 40% in media. Con il nuovo il legislatore
ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la
determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità nel senso
dellAI è compreso tra il 50 e il 69%, la quota percentuale corrisponde al
grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado dinvalidità nel senso dellAI è
uguale o superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
(cpv. 3); mentre se il grado d'invalidità nel senso dellAI si pone tra il 40 e
il 49%, si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota percentuale è del 25%
di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni grado dinvalidità
supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).
Nellambito
della previdenza più estesa (sovraobbligatoria) gli istituti di previdenza
possono prevedere nel loro regolamento, in deroga all, che
lammontare della rendita corrisponda al grado dinvalidità. Tuttavia limporto
della stessa deve corrispondere almeno alla rispettiva prestazione obbligatoria
(STF B 115/06 del 5 ottobre 2007 consid. 2.2, B 72/06 dell11 settembre 2007
consid. 2.1; Vetter-Schreiber, op. cit., art. 24 n. 23 pag. 108).
2.7. Secondo
la giurisprudenza federale, una rendita dinvalidità del 2. pilastro devessere
modificata o soppressa in via di revisione alle medesime condizioni materiali
di una rendita dellassicurazione invalidità, riservate eventuali diverse
disposizioni regolamentari per quanto riferito alle prestazioni
sovraobbligatorie (DTF 143 V 434 consid. 2.3, 3.3 e 3.4 pagg. 437-440; 138 V
409 consid. 3.2 pag. 415 seg. con riferimento a DTF 133 V 67 consid. 4.3.1 pag.
68; Hürzeler, in: Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2019, n. 1322 pag. 425).
L'istituto
di previdenza può, in caso di soppressione della rendita, fondarsi sulla
decisione di revisione dell'assicurazione per l'invalidità oppure decidere
sulla base di propri accertamenti.
In
questo caso, il momento in cui la soppressione prende effetto si determina in
analogia all'art. 88biscpv. 2 OAI. L'ammissibilità di una
soppressione retroattiva dipende tuttavia dalla violazione dell'obbligo di
informare nei confronti dell'istituto di previdenza e non dell'Ufficio AI (DTF
133 V 67 consid. 4.3.5 pagg. 70-72).
Secondo
l, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce
una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa
sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
dufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado
dinvalidità e, quindi, sul diritto alla rendita può fondare una revisione
giusta l.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso rimasto immutato, abbiano subito
una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a,
112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale iniziale con quelli esistenti nellistante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 133 V 108 e 130 V 351 consid. 3.5.2). Da
questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; in
argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
IVG, 2014, ad art. 30/31, pagg. 430-433).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento
constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è
durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà
a durare (). Analogamente, in caso di aggravamento
dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante
il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione
notevole (). Queste norme sono applicabili non soltanto in
caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto
retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell8 luglio
2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita dinvalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), lart. 88biscpv. 2 lett. a OAI
stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dellassegno per
grandi invalidi è messa in atto, il più presto, il primo giorno del secondo
mese che segue la notifica della decisione.
Lart.
88biscpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione
della rendita o dellassegno per grandi invalidi è messa in atto
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se
lerogazione illecita è causa dellottenimento indebito di una prestazione per
lassicurato o se questultimo ha violato lobbligo di informare, impostogli
ragionevolmente dallarticolo 77 OAI (DTF 138 V 409 consid. 3.3 pag. 416 con
riferimento a DTF 133 V 67 consid. 4.3.5 pagg. 70-72).
2.8. Il
Vorsorgereglement für die BVG-Basisvorsorge della Fondazione (doc. 20, in
vigore dal 1. gennaio 2012 secondo la cifra 57 n. 1 e quindiin concretoapplicabile), con riferimento alle prestazioni per invalidità, alla cifra 20 prevede
in particolare che:
Dal
tenore di queste norme emerge che il concetto di invalidità del disciplinamento
regolamentare della Fondazione coincide sostanzialmente con quello della LPP e,
quindi, della LAI. Non è daltra parte nemmeno prevista una regolamentazione
divergente dall, anzi la cifra 20 n. 2 del Regolamento ne conferma
i principi, ragione per cui la suesposta giurisprudenza sviluppata su questa
norma èin concretoapplicabile.
2.9. Nella
fattispecie va innanzitutto rilevato che la decisione dell'Ufficio AI del 27
aprile 2016, attribuente allattore una mezza rendita con un grado dinvalidità
del 50% dal 1. ottobre 2015, non è stata notificata alla Fondazione.
Questultima, però, il 22 luglio 2016 ha chiesto copia degli atti relativi allattore
allUfficio AI (doc. 61 incarto AI), che il 27 luglio 2016 ha ottemperato alla
richiesta (doc. 60 incarto AI); oltre il termine di 30 giorni, comunque, per
interporre ricorso.
Alla
Fondazione è invece stata notificata la decisione dell11 febbraio 2025 dellUfficio
AI. Poiché la Fondazione non lha impugnata, questo Tribunale deve ritenere
vincolanti le conclusioni a cui è giunta lamministrazione, secondo cui
lattore ha diritto ad una rendita AI con un grado dinvalidità del 60% dal 1.
gennaio 2024.
In
applicazione della giurisprudenza esposta al consid. 2.5.3 la Fondazione è però
vincolata alle conclusioni sul grado di invalidità tratte dallUfficio AI solo
nella misura in cui le stesse riguardano la determinazione dei salari da
computare nel confronto dei redditi per la parte salariata, non invece nella
misura in cui ha effettuato il calcolo del grado dinvalidità riferendosi, per
quanto riguarda il reddito da valido, ad unipotetica attività lucrativa a
tempo pieno. Inoltre, considerando che lUfficio AI ha stabilito il reddito da
valido sulla base di dati statistici e qualificando lattore come informatico
(doc. 45 incarto AI, pag. 2) non, quindi, sulla base del suo effettivo salario
quale infografico presso la ______ SA , questo Tribunale ritiene che non vi si
possa fare capo. Come rammentato dal Tribunale federale nella recente STF
9C_661/2024 dell8 luglio 2025, infatti, il reddito da valido ai sensi del
diritto della previdenza professionale deve essere determinato, partendo dagli
accertamenti dellUfficio AI, unicamente sulla base dellattività assicurata a
questo titolo, senza tenere conto del reddito proveniente dallattività
parallela non assicurata (consid. 4.2 seg.). Ciò vale a maggior ragione se,
come nel caso che ci occupa, il salario da valido è stato stabilito dallUfficio
AI sulla base di unattività ipotetica e dati statistici. Nel caso concreto va
quindi utilizzato quale reddito da valido il salario assicurato di fr. 45'000
(doc. VIII 1), annunciato dal datore di lavoro alla Fondazione nel 2013 e come
tale non contestato dallattore, tanto più che è su questo salario che sono
stati calcolati i contributi LPP, corrispondenti a fr. 28.70 mensili indipendentemente
dalle ore lavorate e dal salario effettivamente percepito (doc. B3). Ciò rende superfluo
stabilire con esattezza quale sia stata la percentuale doccupazione
dellattore, fonte di divergenze tra questi e la Fondazione e problematico, in
quanto il rapporto di lavoro è durato troppo poco (da maggio a novembre 2013) per
poter fare una media su un periodo sufficientemente lungo per avere una visione
dinsieme attendibile, considerate le oscillazioni nelle ore lavorative mensili
previste nella professione di infografico, così come addotto dallattore e non
contestato dalla Fondazione. La Fondazione o il tribunale, in caso di
controllo giudiziale deve procedere, poi, ad un raffronto dei redditi sulla
base dei parametri così determinati. Si noti che il reddito riportato nel
certificato di salario (fr. 22'001.10; doc. B12), calcolato su un anno, è
leggermente inferiore al salario assicurato. Analizzando anche solo
sommariamente i conteggi di salario agli atti (tutti sub doc. B3), parrebbe comunque
emergere un tasso doccupazione minore di quello ritenuto dalla Fondazione, ciò
che andrebbe a detrimento dellattore. Senza contare il mese di novembre in cui
si è manifestato il problema di salute, risulta infatti che lattore ha
lavorato 106 ore a maggio (12 giorni da 8 ore luno, una mezza giornata da 4,5
ore [cfr. doc. B2, p.to 2.2] e 5,5 ore di straordinari; non è invece dato
sapere a cosa si riferisca il dato salario giornaliero 2), 48,5 ore a giugno
(6 giorni e 0,5 ore di straordinari; non è invece dato sapere a cosa si
riferisca il dato notturna (giornaliero)), 33,75 ore a luglio (4 giorni e
1,75 ore di straordinari), 59,75 ore complessive ad agosto e settembre (7
giorni e 3,75 ore di straordinari; il conteggio di settembre vale anche per
agosto, cfr. la dicitura periodo di computo dal 01.08.2013 al 30.09.2013 ivi
riportata) e 113,5 ore a ottobre (12 giorni, due mezze giornate e 8,5 ore di
straordinari), perciò per una media su questi sei mesi di 60,25 ore. Questa
cifra, rapportata allorario medio di lavoro settimanale di 41 ore nel 2013 per
il ramo economico 58-63 (Servizi di informazione e comunicazione) e quindi a 177
ore mensili (41 x 52 : 12), dà un tasso doccupazione di poco superiore al 34%.
Per
il periodo da gennaio 2024 (ossia dal momento in cui lUfficio AI ha aumentato
la rendita dellassicurazione invalidità, considerato altresì che la rendita
della previdenza professionale di cui lattore ha chiesto il ripristino non è
stata più versata da novembre 2025) fa stato, per quanto riguarda il salario da
valido, un salario di fr. 48415.65, ottenuto indicizzando il salario
assicurato di fr. 45'000 nel 2013 al 2014 (+1% nel ramo economico 58-63
[Servizi di informazione e comunicazione]), al 2015 (+0%), al 2016 (+0.4%),
al 2017 (+0.9%), al 2018 (+1.4%), al 2019 (+0.5%), al 2020 (+1.9%), al 2021 (-1.8%),
al 2022 (+1.7%), al 2023 (+1.7%) e al 2024 (-0.3%). Per quanto riguarda il
salario da invalido, lUfficio AI ha stabilito un salario, considerata
unincapacità lavorativa del 50% nellesercizio di qualsiasi attività
lavorativa, di fr. 36'523.78 (doc. 96 incarto AI, pag. 2). Al riguardo va
precisato che a questo parametro non vè ragione di derogare nellambito della
previdenza professionale, che lattore pur avendo avuto un interesse
legittimo non ha contestato la decisione dellUfficio AI che poggiava su
questo elemento e che egli, laddove considera irrealistico il reddito ipotetico
da invalido attribuitogli data la sua condizione di salute, non comprova
questaffermazione, senza che a un esame dellincarto AI emergano indizi in
questa direzione. Trattandosi di un redditoipotetico, è infine
irrilevante che sia lontano da quello effettivo, come sostenuto dallattore.
Il
calcolo del grado di invalidità si presenta come segue:
Il grado di invalidità LPP
ammonta di conseguenza al 24.56%, calcolato come segue:
(48415.65 - 36'523.78) x
100= 24.56%
48415.65
Pertanto,
modificatisi i parametri per il calcolo, perlomeno a partire da gennaio 2024
non si ottiene un grado dinvalidità pensionabile in ambito LPP (40% secondo la
cifra 20 n. 5 del Regolamento della Fondazione). Risulta a questo punto
superfluo esaminare la questione della sovraindennizzazione.
Questo
Tribunale, sebbene giunga a un grado dinvalidità diverso rispetto alla
Fondazione, deve quindi concludere che non sono comunque adempiuti i
presupposti di cui all per il riconoscimento allattore di una
rendita del 2. pilastro da parte della Fondazione, che con comunicazione del 19
settembre 2025 ha pertanto correttamente soppresso il diritto alla rendita
dinvalidità LPP a contare dal mese di novembre 2025, considerato che non può
essere imputata una violazione dellobbligo dinformare in capo allattore.
2.10. Per
quanto riguarda la richiesta dellattore di ripristinare limporto originale di
fr. 10'120.45 dellavere di vecchiaia (parte passiva), la riduzione essendo
avvenuta senza preavviso né decisione, la Fondazione nella risposta di causa ha
spiegato che in conseguenza del nuovo grado di prestazione lavere di vecchiaia
è stato ripartito diversamente ma nellinsieme considerando anche la parte
attiva è rimasto invariato. Dopo questa spiegazione, nel suo successivo
scritto lattore non è più tornato sulla questione.
La
Fondazione ha operato sulla base della cifra 14 n. 2 primo paragrafo del
proprio Regolamento, secondo il quale:
Secondo l 2,
dal titolo marginale Casi dinvalidità parziale, se lassicurato
beneficia di una rendita parziale dinvalidità, listituto di previdenza divide
il suo avere di vecchiaia in una parte corrispondente alla quota percentuale
del diritto alla rendita e in una parte attiva. Per il cpv. 2 prima frase
del medesimo articolo, poi, la parte dellavere di vecchiaia fondata
sullinvalidità parziale deve essere trattata secondo larticolo 14; mentre
che, per la seconda frase, lavere di vecchiaia fondato su unattività
lucrativa continuata è equiparato allavere di vecchiaia di un assicurato che
esercita unattività lucrativa a tempo pieno ed è trattato, in caso di fine del
rapporto di lavoro, secondo gli articoli 35 LFLP. L 2
specifica infine, per quanto qui dinteresse, che nella prospettiva di un
possibile reinserimento nella vita attiva, listituto di previdenza deve
continuare a tenere il conto di vecchiaia di un invalido a cui versa una
rendita, fino al momento in cui questi ha raggiunto letà di riferimento
secondo larticolo 13 capoverso 1 LPP (cpv. 1) e che se il diritto a
una rendita dinvalidità si estingue in seguito a scomparsa dellinvalidità,
lassicurato ha diritto a una prestazione di libero passaggio il cui importo
corrisponde al suo avere di vecchiaia (cpv. 4).Cfr.al
riguardo Berger, in: Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, art. 34 n.
25, pag. 431.
Beneficiando
lattore di una rendita parziale dinvalidità dal 2015, la Fondazione ha inizialmente
e correttamente, giusta la cifra 14 n. 2 primo paragrafo del proprio
Regolamento e l' 2, diviso lavere di vecchiaia in due parti:
una corrispondente alla quota percentuale del diritto alla rendita (parte
passiva, ovvero 50%), trattata secondo l 2 (a cui rinvia lart. 15
cpv. 2 prima frase OPP 2) e relativamente alla quale la Fondazione ha quindi
continuato a tenere il conto di vecchiaia dellattore; laltra (parte attiva)
relativa alla parte di capacità lavorativa (50%), che è equiparata, come
prescritto dallart. 15 cpv. 2 seconda frase OPP 2, allavere di vecchiaia di
un assicurato che esercita unattività lucrativa a tempo pieno e che è poi
stata trattata secondo gli articoli 35 LFLP.
Resasi conto con la
notificazione della decisione dellUfficio AI dell11 febbraio 2025 di non aver
correttamente applicato i principi relativi al calcolo del grado dinvalidità
nellambito della previdenza professionale, con effetto dal 1. novembre 2025, oltre
a modificare la rendita, conformemente all 2 la Fondazione ha
parallelamente adeguato al nuovo grado di prestazione del 32,5% (rispetto al
precedente 50%) lavere di vecchiaia dellattore, che come da questi addotto è
passato dai fr. 10'120.45 del 1. gennaio 2025 (cfr. il certificato della cassa
pensione (parte passiva) valevole dal 01.01.2025 sub doc. 3.6, pag. 1) ai fr.
7'255.20 del 1. novembre 2025 (cfr. il certificato della cassa pensione (parte
passiva) valevole dal 01.11.2025 sub doc. 3.6, pag. 1). Essa ha però altresì
emesso conformemente allart. 15 cpv. 2 seconda frase OPP 2 un nuovo
certificato per la parte attiva, che dà atto di un avere di vecchiaia dal 1.
novembre 2025 di fr. 3'906.65 (cfr. il certificato della cassa pensione (parte attiva)
valevole dal 01.11.2025 sub doc. 3.6, pag. 1). La somma degli averi di
vecchiaia della parte passiva e di quella attiva è di fr. 11'161.85, maggiore
pertanto dellavere di vecchiaia della parte passiva presente il 1. gennaio
2025 e di cui lattore chiede il ripristino; ciò che si spiega con gli
interessi e gli accrediti di vecchiaia maturati tra il 1. gennaio e il 1.
novembre 2025.
In conclusione lavere di
vecchiaia è stato ripartito diversamente in conseguenza del nuovo grado di
prestazione, ma nellinsieme considerando anche la parte attiva non è diminuito.
Stando così le cose, occorre
concludere che le comunicazioni della Fondazione allattore erano sebbene di
non immediata comprensione coerenti con la modifica del grado di prestazione
da essa operata, non necessitando esse peraltro di un preavviso né di rivestire
la forma della decisione (che gli istituti previdenziali non sono legittimati a
emanare).
2.11. Quanto
alla violazione del principio di trasparenza e del dovere di informazione in
capo alla Fondazione, che lattore rileva nella mancata citazione della DTF 144
V 63, l (Informazione degli assicurati) recita quanto segue:
Tale
normativa è applicabile sia alla previdenza obbligatoria che sovraobbligatoria.
Lart.
86b LPP (cfr. anche gli artt. 8 e 24 LFLP e anche lart. 89biscpv.
6 cifra 23 CC) sancisce quindi lobbligo per gli istituti di previdenza di
fornire agli assicurati le informazioni concernenti la loro situazione
previdenziale rispettivamente la prestazione duscita (libero passaggio) di
loro spettanza.
Il
diritto di essere informati sui dati importanti individuali concernenti la
situazione previdenziale dellassicurato (quali appunto i diritti alle
prestazioni, il salario coordinato, l'aliquota di contribuzione e l'avere di
vecchiaia) ai sensi del cpv. 1 lett. a (cfr. anche l) può essere
fatto valere per via giudiziaria secondo l (Vetter-Schreiber, op.
cit., art. 73 n. 7 e art. 86b n. 4; Riemer/Riemer-Kafka, op. cit, § 8 n. 8;
Kurt Pärli, in: Schneider/Geiser/Gächter, LPP et LFLP, Berna 2010, art. 86b n.
11). Lart. 62 cpv. 1 lett. e LPP stabilisce invece che le controversie
relative al diritto di essere informato nei casi specifici contemplati dagli
artt. 65a e 86b cpv. 2 LPP sono giudicate dallautorità di vigilanza (cfr.
anche l).
Le
informazioni sono da fornire in modo adeguato, di principio nella forma di un
certificato assicurativo individuale (Pärli, op. cit., art. 86b n. 6). Lart.
86b LPP (così come l) persegue lobiettivo di istituire un obbligo
per gli assicuratori sociali di orientare gli aventi diritto sul modo di
ottenere le prestazioni previste dalla legge (Pärli, op. cit., art. 86b n. 9:
cfr. anche DTF 131 V 472 e le STCA 34.2014.32 e 34.2015.23).
Nel
caso concreto, sebbene una maggiore chiarezza espositiva sarebbe stata
auspicabile e avrebbe permesso allattore di meglio comprendere le motivazioni
alla base dellagire della Fondazione, questo Tribunale non rileva che
questultima abbia violato il proprio obbligo dinformazione. In effetti
lomessa citazione della DTF 144 V 63 non rappresenta una mancata informazione
riguardo ai diritti alle prestazioni, al salario coordinato, allaliquota di
contribuzione o allavere di vecchiaia ai sensi dellart. 86b cpv. 1 lett. a
LPP. Inoltre, lattore presume che il ricalcolo operato dalla Fondazione si
fondi su questa sentenza, ma a ben vedere questa conferma, puntualizzandone
degli aspetti, una giurisprudenza ben anteriore che ha delimitato il campo
dapplicazione dellart. 23 lett. a LPP, che rappresenta il fondamento primo di
quanto fatto dalla Fondazione; questarticolo, nellattuale tenore, è in vigore
dal 1. gennaio 2005, quindi prima che lattore iniziasse a percepire la rendita
della previdenza professionale (nel 2015).
2.12. Quanto
infine allasserita violazione del principio della buona fede da parte della Fondazione
che consisterebbe nella correzione di un errore ad essa imputabile a danno
dellattore, che ha ricevuto per anni prestazioni sulla base di comunicazioni
ufficiali sulle quali avrebbe il diritto di fare affidamento e nelle quali era
riportato un avere di vecchiaia (parte passiva) di fr. 10'120.45 , va detto
che il principio della buona fede comporta che listituto di previdenza agisca
in modo corretto, coscienzioso e rispettoso, ciò che include anche lobbligo di
consulenza degli assicurati ed il contestuale vincolo dellistituto alle
garanzie così fornite. Una comunicazione può comportare un obbligo per
listituto che differisce da quanto previsto dal diritto materiale se le
seguenti condizioni sono cumulativamente adempiute:
A titolo esemplificativo, se
un istituto di previdenza pubblico indica erroneamente un ammontare troppo alto
della prestazione duscita e lassicurato si decide, sulla base di questa
informazione e non ravvisando lerrore, di andare anticipatamente in pensione,
listituto di previdenza deve, conformemente al principio della buona fede,
versargli lammontare indicato (Kieser, Besitzstand, Anwartschaften und
wohlerworbene Rechte in der beruflichen Vorsorge, in: SZS 1999, pag. 299;
Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2019, n. 1918 con nota a piè di pagina n. 212).
Stesso discorso nel caso di notifica di uninformazione di rendita nella quale
è definito nominalmente in franchi lammontare della prestazione e che può
essere intesa in buona fede come la fissazione definitiva dellammontare della
rendita, ritenuto però che questi presupposti sono raramente adempiuti e non lo
sono mai se la comunicazione rinvia al regolamento (Vetter-Schreiber, op. cit.,
n. 7 ad ).
Inoltre, secondo la dottrina e
la giurisprudenza, nellambito della previdenza professionale obbligatoria e
sovraobbligatoria (cfr. Pärli, in: Schneider/Geiser/Gächter, LPP et LFLP, Berna
2010, ad art. 86b n. 18), unomissione di informazione ha le stesse conseguenze
di uninformazione inesatta, ciò che significa che andrà valutata secondo i
principi della protezione della buona fede, rispettivamente della protezione
dellaffidamento nel diritto pubblico (Pärli, op. cit., ad art. 86b n. 9 e 18;
cfr. anche DTF 136 V 338 consid. 4.3 e STF 9C-339/2013 del 29 gennaio 2014
consid. 5.5).
In concreto, lattore fa
sì valere di aver organizzato la mia vita le scelte familiari, abitative
e finanziarie (doc. XII, p.to 3.5) sulla base degli importi comunicati ed
erogati dalla Fondazione; non descrive tuttavia con precisione quale comportamento
non revocabile senza pregiudizio avrebbe adottato né tantomeno lo comprova,
senza che ciò emerga dallincarto. Si noti altresì che la Fondazione, una volta
accortasi del proprio errore nel calcolo del grado dinvalidità, ha ristabilito
una situazione rispettosa della legge e del proprio regolamentopro futuro,
senza quindi chiedere nulla in restituzione.
Quanto richiesto con la
petizione non può pertanto nemmeno essere riconosciuto in virtù del diritto
costituzionale alla protezione della buona fede sancito dall.,
mancando almeno uno dei summenzionati requisiti per poterla ritenere.
2.13. In
conclusione, la petizione va respinta.
2.14. Essendo
la presente procedura gratuita (, art. 29 cpv. 1 Lptca), non vanno
accollate tasse e spese di giustizia.
2.15. Considerato
come nessuna indennità per ripetibili viene di regola assegnata alle autorità
vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico così come agli
istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7; per le
eccezioni, qui comunque non ricorrenti: DTF 112 V 362; RAMI 1992 pag. 164),
alla Fondazione convenuta, benché vincente in causa, non vanno assegnate
ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
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