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33.2025.29

TI Tribunale d'appello

Ergänzungsleistung

Verzicht auf Vermögen. Die Gewährung eines Darlehens kann für sich allein nicht einem Verzicht auf Vermögen gleichgestellt werden, weil ein Rückerstattungsanspruch besteht; vorbehalten bleiben Fälle, in denen sich schon von Anfang an ergibt, dass das Darlehen nicht zurückbezahlt werden wird. Hier: weder Rückzahlung noch Uneinbringlichkeit nachgewiesen. Kein Verzicht auf Vermögen

Veröffentlicht am 29. September

Entschieden am 10. Dezember

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Italienisch).

Raccomandata
Incarto
n.33.2025.29
TB
Lugano
10 dicembre 2025
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 settembre 2025 di
RI1,______
contro
la decisione su opposizione del 30
giugno 2025 emanata da
Cassa cantonale di
compensazione - Servizio prestazioni complementari,6501 Bellinzona
in materia di prestazioni
complementari
ritenutoin fatto
consideratoin diritto
2.1.  Fondandosi
sull'art.112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo . fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo
. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in
vigore dal 1° gennaio 2008.
Giusta l'.
fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a
persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle
prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e
Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli
anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello
nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare
fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo
1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006
in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di
cui al citato art.112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.
all'. fed.(RCC 1992 pag. 346) e al nuovo . fed.
Questa nozione è più ampia
rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.
93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone
anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280; RCC 1991 pag. 143; RCC
1989 pag. 606; RCC 1986 pag. 143;Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992
pag. 225; cfr. Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2.  Per
l', la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che
adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari per
coprire il fabbisogno esistenziale.
Giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. c
LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera ()
hanno diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita dell'assicurazione
invalidità.
Tale principio è tuttavia
sottoposto a precisi limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in
cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o
a parti di sostanza)senza esserne giuridicamente obbligatoesenza
controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a
determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o
non fa valere le sue pretese (DTF 140 V 267; DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V
205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003
EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid.1a = Pratique
VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI 1995 pag. 173
consid.2a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b)
o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo
parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 140 V 267 consid.2.2; DTF 122 V 394 consid.2; DTF 115 V 353
consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid.2; Pratique VSI 1994 pag.
225 consid. 3a).
In questi casi, la
giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è unarinuncia
(di sostanza e/o di reddito)ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente                                                 Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo                                         Gianluca
Menghetti

Referenzen

Bestimmungsliste

  • 33.2025.29Rinuncia a redditi o sostanza
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