ZR1 2025 161
GR Gerichte
Rimozione della mangiatoia per gatti
Veröffentlicht am 9. September
Entschieden am 25. August
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Italienisch).
Obergericht des Kantons Graubünden
Dretgira superiura dal chantun Grischun
Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni
Decisione del 25 agosto 2026
comunicata il 26 agosto 2026
N. d’incarto
ZR1 25 161
Istanza
Prima Camera civile
Composizione
Moses, presidente
Togni, attuario
Parti
A._____
reclamante
contro
B._____
resistente
patrocinata dall’avv. Gabriele Gilardi
casella postale 440, Via alla Ramogna 16, 6600 Locarno
Oggetto
tutela giurisdizionale nei casi manifesti
Atto impugnato
decisione del Tribunale regionale Moesa del 1° dicembre 2025,
comunicata il medesimo giorno (n. d’incarto 135-2025-221)
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Ritenuto in fatto:
A.
Con decisione del 1° dicembre 2025, il Tribunale regionale Moesa ha accolto
l’istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti presentata il 14 ottobre 2025 dalla
B._____, O.1._____, e fatto ordine a A._____, comproprietario, di rimuovere
immediatamente la mangiatoia per gatti e il relativo cavo elettrico da lui posizionati
nell’area comune del fondo base n. Z.1._____ del Registro fondiario del Comune di
O.2._____ a ridosso della parete nord dello stabile n. Z.2._____ (cifra 1 del
dispositivo). L’ordine di rimozione è stato disposto con la comminatoria di cui
all’ (cifra 2 del dispositivo) e con la possibilità di far capo alla Polizia
cantonale (cifra 3 del dispositivo). Le spese giudiziarie sono state poste a carico di
A._____ (cifre 4 e 5 del dispositivo).
B.
Con reclamo del 3 dicembre 2025, A._____ (in seguito: reclamante) ha
impugnato tale decisione dinnanzi al Tribunale d’appello.
Considerando in diritto:
1.1
Giusta l’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC le decisioni finali di prima istanza sono
impugnabili mediante appello. Una decisione pronunciata in una controversia
patrimoniale è tuttavia appellabile unicamente se il valore litigioso secondo l’ultima
conclusione riconosciuta nella decisione corrisponde ad almeno CHF 10'000.00
(); in caso contrario, essa è impugnabile mediante reclamo
(art. 319 lett. a CPC). L’azione negatoria avente per oggetto il respingimento di
un’indebita ingerenza () è di natura patrimoniale e il valore
litigioso corrisponde al danno risultante dall’indebita ingerenza (sentenze del
Tribunale federale 5D_213/2023 dell’8 novembre 2024 consid. 1.1; 5A_639/2010
del 7 marzo 2011 consid. 1.1; 5A_173/2010 del 15 luglio 2010 consid. 1; BOHNET,
Actions civiles, Volume I, 2a ed. 2019, par. 41 n. 11).
1.2
Il reclamante contesta la determinazione del valore litigioso operata
dall’autorità inferiore, che lo ha ritenuto inferiore a CHF 10'000.00 (act. B.1,
consid. 12). A suo dire, essa avrebbe considerato unicamente i costi per la
rimozione della mangiatoia per gatti come anche di eventuali rifiuti, quantificati dalla
resistente in CHF 700.00 (act. TR I.1, pag. 3). Avrebbe invece omesso di
considerare l’ulteriore pregiudizio che deriverebbe dal “pellegrinaggio” di persone
dedite all’alimentazione dei gatti. Al riguardo, il reclamante si limita a osservare che
“un pellegrinaggio potrebbe valere più di 10'000.- CHF”, senza tuttavia spiegare per
quale ragione il “pellegrinaggio” sia di rilievo per la determinazione del valore di
causa. La valutazione del Tribunale regionale merita quindi conferma e la sua
decisione è impugnabile mediante reclamo dinnanzi alla Prima Camera civile del
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Tribunale d’appello, la quale statuisce a giudice unico (artt. 7 cpv. 2 lett. a LACPC
[CSC 320.100] e 9 cpv. 1 lett. a OOGTA [CSC 173.010]), come correttamente
indicato dal Tribunale regionale nel proprio dispositivo (act. B.1, pag. 7).
2.1.
Nel merito, il reclamante censura, in primo luogo, un accertamento
manifestamente errato dei fatti da parte dell’istanza inferiore. A suo dire,
l’accoglimento dell’azione negatoria si fonderebbe sulla presenza di un accumulo di
rifiuti e sul passaggio di persone che si sarebbero recate sul posto per nutrire i gatti
randagi, benché tali circostanze non siano state accertate (act. A.1, pag. 1).
2.2.
In concreto, contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, l’istanza
inferiore non ha fondato la propria decisione sulle circostanze da lui indicate. Ciò
emerge già chiaramente dal tenore della decisione impugnata, nella quale viene
espressamente precisato che la valutazione è stata effettuata “a prescindere dal
disturbo effettivo cagionato dalla presenza del suddetto mobile, dalla sporcizia che
il medesimo provoca, ecc. […]” (act. B.1, consid. 10). Ne risulta pertanto che né
l’asserito accumulo di rifiuti né l’eventuale presenza di persone intente a nutrire i
gatti randagi hanno costituito elementi determinanti ai fini della decisione
dell’istanza inferiore.
2.3.
La censura si rivela manifestamente infondata.
3.1.
In secondo luogo, il reclamante contesta, come già dinnanzi all’istanza
inferiore (act. TR I.1), la rappresentanza processuale della comunione dei
comproprietari da parte dell’avv. Gabriele Gilardi. Egli sostiene, in particolare, che
l’assemblea dei comproprietari non avrebbe approvato la scelta dello studio legale
incaricato di rappresentare la comunione nella presente vertenza (act. A.1, pag. 1).
3.2.
Giusta l’, la comunione dei comproprietari può, in proprio
nome, stare in giudizio come attrice o convenuta, escutere o essere escussa.
L’ – norma di carattere imperativo – prevede che l’amministratore
non può, quale rappresentante della comunione dei comproprietari, stare in un
giudizio civile come attore o come convenuto senz’esserne precedentemente
autorizzato dall’assemblea dei comproprietari, salvo si tratti di procedura sommaria;
nei casi urgenti, l’autorizzazione può essere chiesta ulteriormente. Nella procedura
sommaria, l’amministratore è pertanto autorizzato per legge a promuovere e
condurre il procedimento in nome della comunione dei comproprietari. Se
necessario, egli può e deve incaricare un avvocato di condurre la causa, in nome
della comunione dei comproprietari, se non dispone delle conoscenze necessarie.
In caso contrario, potrebbe essergli imputata una colpa nell’assunzione del mandato
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(WERMELINGER,
Zürcher
Kommentar
zum
schweizerischen
Zivilrecht
-
Bundesgesetz vom 10. Dezember 1907 samt den seitherigen Änderungen -
Teilband IV 1c - Das Stockwerkeigentum - Art. 712a-712t ZGB, 2a ed. 2019, art. 712t
n. 46; sentenza dell’Obergericht des Kantons Zürich LF200058-O/U del 2 novembre
2020 consid. 2).
3.3.
Nel caso in esame, la resistente ha promosso un’azione negatoria mediante
un’istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti ai sensi dell’
(act. TR I.1), soggetta alla procedura sommaria (art. 248 lett. b CPC).
L’amministratore poteva dunque rappresentare in giudizio la comunione dei
comproprietari senza necessitare di una previa autorizzazione assembleare,
conformemente all’eccezione prevista dall’. Ne consegue che la
questione, sollevata dal reclamante, relativa all’esistenza e alla validità di una
siffatta autorizzazione può rimanere indecisa, poiché l’amministratore era in ogni
caso legittimato ad agire in giudizio in nome della comunione dei comproprietari e,
a tal fine, a conferire mandato ad un legale.
3.4.
La censura dev’essere pertanto respinta.
4.1.
Il reclamante rimprovera, in terzo luogo, all’autorità inferiore di aver designato
la resistente quale persona incaricata dell’ordine di rimozione della mangiatoia per
gatti. A suo dire, l’autorità inferiore avrebbe dovuto designare una terza persona,
indipendente dalle parti, per procedere alla rimozione (act. A.1, pag. 2). L’autorità
inferiore avrebbe, inoltre, dovuto assegnare un termine per adempiere all’ordine di
rimozione, anziché esigerne l’esecuzione immediata. Tale modalità di procedere
risulterebbe sproporzionata, in assenza di una situazione d’urgenza (act. A.1,
pag. 3).
4.2.
Giusta l’ se la decisione impone un obbligo di fare
omettere o tollerare, il giudice dell’esecuzione può ordinare, quali misure coercitive
indirette, una comminatoria penale secondo l’ (lett. a), una multa
disciplinare fino a CHF 5'000.00 (lett. b), una multa disciplinare fino a CHF 1'000.00
per ogni giorno d’inadempimento (lett. c). Possono inoltre essere ordinate eventuali
misure coercitive dirette quali il ritiro di una cosa mobile o lo sgombero di un fondo
(lett. d), nonché l’adempimento sostitutivo (lett. e). La persona incaricata
dell’esecuzione può infine ricorrere all’ausilio dell’autorità competente, ossia, nel
Cantone dei Grigioni, la Polizia cantonale o comunale ().
Nell’ordinare le misure esecutive, il giudice non è vincolato alle conclusioni della
parte vincente, bensì dispone di un ampio potere d’apprezzamento, il cui esercizio
deve tuttavia rispettare il principio di proporzionalità (sentenza del Tribunale
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federale 4A_270/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 5.3.3). In tale contesto,
l’adempimento sostitutivo può essere disposto unicamente qualora la parte
soccombente non provveda personalmente all’adempimento dell’obbligo sancito
nella decisione (ZINSLI, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Schweizerische
Zivilprozessordnung – Basler Kommentar, 4a ed. 2024, art. 343 n. 29; EHRENZELLER,
in: Oberhammer/Domej/Haas [edit.], Kurzkommentar ZPO – Schweizerische
Zivilprozessordnung, 3a ed. 2021, art. 343 n. 13).
4.3.
Nel caso in esame, l’istanza inferiore ha ordinato al reclamante di rimuovere
immediatamente la mangiatoia per gatti e il relativo cavo elettrico, con la
comminatoria dell’, riconoscendo alla resistente, in caso di
inottemperanza, la possibilità di far capo alla Polizia cantonale (act. B.1, consid. 11).
Contrariamente a quanto sostiene il reclamante, l’ordine di rimozione è dunque
rivolto a lui, mentre alla resistente è stata unicamente riconosciuta la facoltà di
ricorrere alla forza pubblica in caso di mancata esecuzione. Non emergendo motivi
che impedivano al reclamante di ottemperarvi personalmente, un adempimento
sostitutivo non risultava proporzionato. Ritenuta la semplicità materiale della
rimozione
e
la
natura
dell’oggetto
interessato,
l’ordine
di
provvedere
immediatamente alla rimozione non appare inoltre sproporzionato.
4.4.
La censura si rivela pertanto infondata.
5.
Per quanto riguarda la ripartizione delle spese processuali di prima istanza,
l’ prevede che le stesse siano poste a carico della parte
soccombente. Considerata la soccombenza del reclamante, l’autorità inferiore ha
pertanto correttamente posto a suo carico le spese ripetibili.
Quanto all’ammontare dell’indennità riconosciuta alla resistente a tale titolo,
nonostante i vizi procedurali cui fa riferimento il reclamante, in particolare quello
concernente la sottoscrizione dell’istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti
da parte del patrocinatore, inizialmente firmato dalla sola praticante e
successivamente nuovamente trasmesso munito della firma dell’avvocato, l’importo
di CHF 1'000.00 stabilito dall’autorità inferiore (act. B.1, consid. 14) appare
adeguato alle circostanze del caso e necessario alla tutela degli interessi della
resistente ( [CSC 310.250]). L’ammontare dell’indennità si situa
peraltro entro il margine di apprezzamento di cui dispone l’autorità inferiore nella
determinazione di tali spese processuali.
6.
Per questi motivi, il reclamo dev’essere respinto.
7.1
La tassa di giustizia relativa alla procedura di reclamo di CHF 500.00 è in
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concreto
posta
a
carico
del
reclamante,
interamente
soccombente
(, ). Essa viene compensata con l’anticipo
di CHF 1’000.00 da lui versato l’11 dicembre 2025. L’importo eccedente di
CHF 500.00 viene invece a lui restituito ().
7.2.
Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili non essendo stato
assegnato alla resistente un termine per presentare osservazioni al reclamo.
8.
Per quanto concerne i rimedi esperibili sul piano federale (artt. 51 cpv. 1
lett. a, 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso della procedura di reclamo può
essere determinato in meno di CHF 10’000.00, e quindi inferiore a CHF 30'000.00
(cfr. supra consid. 1.2).
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Il Tribunale d’appello pronuncia:
1.
Il reclamo è respinto.
2.
La tassa di giustizia relativa alla procedura di reclamo di CHF 500.00 è posta
a carico di A._____.
3.
Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
4.
[Rimedi giuridici]
5.
[Comunicazioni]
Referenzen
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