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5A_797/2026

Bundesgericht

Familienrecht

Genehmigung des Rechenschaftsberichts, Entschädigung des Beistands

Veröffentlicht am 6. Oktober

Entschieden am 15. September

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II Corte di diritto civile: Diritto civile, Diritto di famiglia; Oggetto approvazione del rapporto morale, remunerazione del curatore, ricorso contro la sentenza emanata il 12 agosto 2026 dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2026.140). Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 1. Con decisione 9 luglio 2026 l'Autorità regionale di protezione 12 sede di Minusio ha approvato il rapporto morale relativo alla curatela di rappresentanza istituita in favore di A.________ (nato nel 1980) per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2026, riconoscendo al curatore B.________ (nel frattempo sostituito dalla curatrice C.________) un'indennità di fr. 867.-- per le mansioni svolte. 2. Mediante sentenza 12 agosto 2026 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, per insufficiente motivazione, il reclamo interposto da A.________ contro la decisione 9 luglio 2026. Il Presidente ha osservato che A.________ non aveva esposto per quali motivi intendeva contestare tale decisione e non aveva allegato mezzi di prova (il mero richiamo a un elenco di incarti precedentemente trattati dalla Camera di protezione risultando al riguardo insufficiente). 3. Con scritto datato 14 agosto 2026 (spedito il 18 agosto 2026) A.________ ha impugnato tale sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, ritenendola " di/con carattere fraudolento ed inadatta ad Amministrazione Federale " ed elencando una serie di ipotesi di reato (" contro la persona ", " contro il patrimonio ", " contro gli interessi della Confederazione ", " concernenti lo sviamento della Giustizia ", " di favoreggiamento ad organizzazione criminale "). Non sono state chieste determinazioni. 4. Lo scritto di A.________ è trattato quale ricorso in materia civile giusta gli . La causa qui discussa, che concerne sia l'approvazione del rapporto morale che la remunerazione del curatore, è infatti di natura complessivamente non pecuniaria e può pertanto essere oggetto di un ricorso in materia civile a prescindere dal valore di lite (v. sentenza 5A_274/2018 del 21 settembre 2018 consid. 1). 4.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni e i motivi (). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 150 V 340 consid. 2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4), perché quest'ultima leda il diritto (). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (; DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). 4.2. Il ricorso qui all'esame non contiene alcuna proposta di giudizio. Inoltre, esso non soddisfa le esigenze di motivazione degli e : limitandosi ad apoditticamente affermare che il suo reclamo era " motivato, giustificato e con relativa documentazione ", il ricorrente non si misura a sufficienza con l'argomentazione posta a fondamento della sentenza cantonale di irricevibilità e non spiega in che modo essa violerebbe il diritto. 5. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a/b LTF. Viste le particolarità del caso concreto, si può rinunciare a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione al ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 12 sede di Minusio e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 15 settembre 2026 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Bovey La Cancelliera: Antonini , Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Autorità regionale di protezione 12 sede di Minusio, via G. Motta 7, casella postale 115, 6648 Minusio.

Referenzen

Bestimmungsliste

  • 5A_797/2026approvazione del rapporto morale, remunerazione del curatore
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