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9C_45/2026

Bundesgericht

Alters- und Hinterlassenenversicherung

Alters- und Hinterlassenenversicherung (prozessuale Voraussetzung)

Veröffentlicht am 8. Oktober

Entschieden am 8. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Italienisch).

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_45/2026
Sentenza dell'8 settembre 2026
III Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Moser-Szeless, Presidente,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Michele Campini,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi,
via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 1° dicembre 2025 (30.2025.19).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Il 19 gennaio 2026A.________ ha interposto un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (timbro postale) contro la sentenza del 1° dicembre 2025 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di contributi paritetici. Con decreto del 22 gennaio 2026, la ricorrente è stata invitata a versare un anticipo spese di fr. 600.- entro il 6 febbraio 2026. Considerata l'assenza di pagamento nel termine, con decreto del 17 febbraio 2026 le è stato assegnato un termine suppletorio non prorogabile fino al 2 marzo 2026 per provvedervi, con la comminatoria che in caso di mancato versamento, il gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile. Il 2 marzo 2026 (timbro postale), A.________ ha chiesto al Tribunale federale di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio, segnatamente mediante l'esonero totale o parziale del versamento dell'anticipo spese. Il Tribunale federale le ha quindi assegnato, con decreto del 25 marzo 2026, un termine fino all'11 maggio 2026 per produrre la documentazione giustificativa necessaria a sostegno della domanda. Con scritto dell'11 maggio 2026 (timbro postale), l'insorgente ha postulato una proroga di tale termine. Con decreto del 15 maggio 2026 ne è stata concessa una fino al 1°giugno 2026 e con decreto del 2 giugno 2026 un'ulteriore e ultima proroga fino all'11 giugno 2026. Con decreto del 2 luglio 2026, il Tribunale federale ha infine respinto la domanda di assistenza giudiziaria e ha assegnato alla ricorrente un termine suppletorio non prorogabile di 10 giorni dalla ricezione del decreto per il versamento dell'anticipo spese, senza il quale non sarebbe entrato nel merito del gravame.
2.
L' prevede che la parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte. Il giudice dell'istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo o la prestazione delle garanzie. Se il pagamento non è operato nel termine fissato, viene impartito un termine suppletorio improrogabile; in caso di omesso versamento, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza ().
3.
Nel caso in esame, la ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio non prorogabile impartitole. Di conseguenza, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile conformemente a quanto previsto dall'.
4.
Considerate le circostanze, si prescinde in via del tutto eccezionale dal prelievo delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 8 settembre 2026
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Moser-Szeless
La Cancelliera: Cometta Rizzi

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  • 9C_45/2026Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale)
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