39.2026.10
TI Tribunale d'appello
Familienzulagen und kantonale Sozialversicherung
Beschwerde ohne Einspracheentscheid
Veröffentlicht am 18. September
Entschieden am 8. Juli
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Italienisch).
Incarto
n.39.2026.10
Lugano
8 luglio 2026
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 giugno 2026 di
RI1,_______
contro
la decisione del 16 giugno 2026
emanata da
Cassa
cantonale di compensazione per gli assegni familiari,6501Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenutoin fatto
1.2. Il
22 giugno 2026 RI1 ha inoltrato al TCA un ricorso contro la decisione del 16
giugno 2026, nel quale ha chiesto,segnatamente, lannullamento della
stessa, un nuovo calcolo dellAFI, computando le spese accessorie effettive, i
premi LAMal effettivi, le RIPAM effettive e una spesa di trasporto annua di fr.
485, nonché limmediata erogazione degli AFI dovuti (cfr. doc. I).
consideratoin diritto
2.2. Questo
Tribunale, di massima, esamina solo i rapporti giuridici sui quali la
competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera
vincolante, determinata con una decisione su opposizione, rispettivamente con
una decisione su reclamo (cfr. art. 1 Lptca; STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022
consid. 4.3.).
Per
quanto attiene agli assegni familiari cantonali, lart. 46 della Legge sugli
assegni di famiglia del Cantone Ticino (Laf) prevede che alle prestazioni
familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda
espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps (Legge sullarmonizzazione
e il coordinamento delle prestazioni sociali del Cantone Ticino) e della LPGA
(Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali).
L'art.
33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps) del 5 giugno 2000 stabilisce che:
"1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e
delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che
le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.
2Contro le
decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al
Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di
notificazione.
3È
applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la
legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del
6 ottobre 2000 (LPGA)."
Di
conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione su reclamo in ambito
di assegni familiari cantonali, manca l'oggetto impugnato e quindi un
presupposto processuale (cfr. STF 8C_232/2024 del 29 ottobre 2024 consid. 5.1.;STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024
consid. 2.2.;STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF
8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.1.; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.;DTF 131 V 164consid.
2.1 pag. 164 e seg.;125 V 413consid. 1a
pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008
consid. 4).
2.3.Ora,
alla luce di quanto indicato al consid. 2.2., il TCA non può entrare nel merito
del ricorso del 22 giugno 2026 di RI1 (cfr. doc. I; consid. 1.1.), in quanto,
da un lato, come visto, questo Tribunale può pronunciarsi solo sulle decisioni
su reclamo emanate dall'organo amministrativo competente.
Dallaltro,
nel caso di specie, manca una decisione su reclamo.
Per
dei casi analoghi cfr. STF 8C_474/2024 del 9 ottobre 2024; STCA 42.2025.10 del
7 aprile 2025; STCA 42.2024.13 del 10 giugno 2024, il cui ricorso al TF
dellinteressata è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_418/2024 del 4
settembre 2024; STCA 42.2023.37 del 20 novembre 2023; STCA 42.2022.77 del 26
settembre 2022;STCA 42.2022.49 del
12 settembre 2022;STCA
38.2019.21 del 27 marzo 2019;STCA 42.2018.26 del 23 luglio 2018; STCA
42.2017.2 del 18 gennaio 2017; STCA 42.2010.19 del 7 luglio 2010; STCA 42.
2009.14 del 26 agosto 2009; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2008.5
del 14 aprile 2008; STCA 39.2003.18 del 6 dicembre 2004 consid. 2.1.
La
decisione emanata dalla parte resistente il 16 giugno 2026 relativa
allassegnazione di un AFI di fr. 164.-- mensili per il periodo da marzo 2026 a
febbraio 2027 (cfr. doc. III1; III3) contempla, del resto, quale rimedio giuridico,
la possibilità di interporre reclamo alla Cassa entro trenta giorni dalla
notifica (cfr. doc. A).
Gli
atti sono, pertanto, trasmessi allamministrazione affinché statuisca sul reclamo
di RI1 mediante lemissione di una decisione su reclamo.
Un
ricorso potrà essere eventualmente inoltrato a questo Tribunale contro la
decisione su reclamo che verrà emanata dalla Cassa.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ Gli
atti sono trasmessi alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni
familiari affinché decida sul reclamo di RI1 contro la decisione del 22 giugno
2026.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Referenzen
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