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38.2026.17

TI Tribunale d'appello

Arbeitslosenversicherung

Verweigerung des Erlasses der Rückerstattung von Arbeitslosenentschädigungen, da eine unselbständige Erwerbstätigkeit im Umfang von 50 % in den IPA nicht angegeben wurde. BF ausgeschlossen. Kein allgemeiner Informationsaustausch zwischen RAV und Kassen. Ein allfälliger Fehler der Verwaltung vermag kein anderes Ergebnis zu rechtfertigen

Veröffentlicht am 29. September

Entschieden am 20. Juli

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Italienisch).

Raccomandata
Incarto
n.38.2026.17
rs
Lugano
20 luglio 2026
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 21 marzo 2026 di
RI1,______
contro
la decisione su opposizione del 19
febbraio 2026 emanata da
Sezione
del lavoro,6501Bellinzona
in materia di assicurazione contro
la disoccupazione
ritenutoin fatto
1.2.  Con
decisione su opposizione del 19 febbraio 2026 l’Ufficio giuridico della Sezione
del lavoro ha confermato la precedente decisione del 13 gennaio 2026 (cfr. doc.
13), con la quale era stata respinta la domanda di condono della somma di fr. 7'976.95
interposta dall’assicurato il 28 ottobre 2025 (cfr. doc. 10/2), non essendo
realizzato il presupposto della buona fede.
L’amministrazione
ha, segnatamente, rilevato che la mancata dichiarazione nei moduli “Indicazioni
della persona assicurata” (IPA) dell’attività effettuata per ______ costituisce
una grave negligenza (cfr. doc. A1).
consideratoin
diritto
2.2.  L’art.
95 cpv. 1 LADI che regola la restituzione di prestazioni rinvia all'art. 25
LPGA,ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e
59cbis cpv. 4LADI.
L'art.
25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era
in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Perché
sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione è, quindi, necessario che
siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
-  l'interessato
ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
-
la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.
Qualora
difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere
accordato
In
proposito cfr. STF 8C_441/2023 del 21 dicembre 2023 consid. 3.2.1.; STF
8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4.; STF 8C_510/2018 del 12 marzo 2019
consid. 3; STF 8C_129/2015 del 13 luglio 2015 consid. 4.
La
giurisprudenza federale sviluppata in merito al condono regolato dal vecchio
ha conservato in ogni caso tutta la sua validità anche con
l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, dell’ (cfr. STF C 21/07
dell’11 febbraio 2008 consid. 1.3.; STF C 174/04 del 27 aprile 2005 consid.
1.2.).
2.3.  La
buona fede presuppone che l'assicurato ignori, al momento in cui riceve una
prestazione, che la stessa gli è versata indebitamente (cfr. STF 8C_341/2024
del 14 gennaio 2025 consid. 3). Di detta ignoranza egli non si può prevalere se
la stessa è stata determinata da sua negligenza.
La
giurisprudenza ha precisato che la buona fede, intesa come presupposto del
condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di
restituire (come ad esempio violazione dell'obbligo di annunciare o di
informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave.
Si
è in presenza di una negligenza grave allorquando un avente diritto non si
attiene a ciò che può essere ragionevolmente preteso da una persona capace di
discernimento in una situazione identica e nelle medesime circostanze (cfr.STF 8C_107/2023 del 5 luglio 2023 consid.
3.1.;STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4; STF 9C_16/2019 del
25 aprile 2019 consid. 4; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017, pubblicata in DLA
2017 N. 5 pag. 144; DTF 110 V 176 consid. 3d).
Inoltre
la buona fede deve essere negata se colui che si è arricchito, al momento del
versamento, poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva o doveva
sapere, facendo prova dell’attenzione richiesta, che la prestazione era
indebita (; STF 8C_163/2024 dell’11 ottobre 2024 consid.
5.2.1.; STF 8C_399/2021 del 5 ottobre 2021 consid. 4.; STF 9C_795/2020 del 10
marzo 2021 consid. 4.2.; DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi
menzionati).
2.4.  Il
requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica
della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base
alle sue capacità finanziarie. Dovrà, pertanto, essere stabilito concretamente,
tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al
momento di restituire.
Ai
sensi dell’ determinante per il riconoscimento di una grave
difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato.
L'art.
5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:
"1La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25
capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge
federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di
cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.
2.5.  L'art.
28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".
Gli
assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente
all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1
LPGA).
Colui
che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le
informazioni necessarie per accertare i suoi diritti,stabilire
le prestazioni assicurative e far valere il diritto di regresso(cfr.
).
L'art.
31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle
condizioni".
L’avente
diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono
tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo
esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. ).
Qualsiasi
persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha
l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni
determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art.
31 cpv. 2 LPGA).
Il
dovere di informare deve, dunque, essere sempre rispettato da parte dei
beneficiari di prestazioni.
Devono
essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare
l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità
(cfr. STFA C 273/05 del 7 aprile 2006 consid. 2.3.2.2.; STFA C 104/01 del 25
luglio 2001 consid. 2in fine).
Secondo
la giurisprudenza federale è, peraltro, irrilevante se le informazioni
inveritiere o incomplete siano causali per l'erogazione delle prestazioni
assicurative o del relativo calcolo (cfr. STF 8C_253/2015 del 14 settembre 2015
consid. 3.1.; STF C 288/06 del 27 marzo 2007 consid. 2; DTF 123 V 151 consid.
1b; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).
Il
dovere di informazione costituisce una concretizzazione del principio della
buona fede (cfr. STF 8C_253/2018 del 19 febbraio 2019 consid. 7.3.4.,pubblicata in DTF 145 V 141).
2.6.  In
una sentenza 8C_807/2007 del 18 agosto 2008 l’Alta Corte ha respinto il ricorso
di un assicurato al quale era stato rifiutato il condono della restituzione
della somma di fr. 5'776.30, chiesta in quanto era emerso che egli aveva
lavorato senza annunciare tale attività.
All’assicurato
è stata negata la buona fede, poiché, anche nel caso in cui, come da lui
sostenuto, avesse effettivamente avvertito il suo consulente in merito a tale
occupazione, aveva comunque risposto sempre negativamente alla domanda di
sapere se esercitasse un’attività lucrativa dipendente o indipendente, ossia
una questione determinante per il calcolo dell’indennità da parte della Cassa
di disoccupazione.
Nulla,
poi, consentiva di concludere che il suo consulente gli avesse suggerito di
rispondere negativamente alla domanda relativa all’esercizio di un’attività
lavorativa.
L’assicurato,
del resto, non poteva ragionevolmente credere che la Cassa fosse al corrente
della sua attività. In assenza di attestati di guadagno intermedio o
certificati di salario forniti dall’assicurato, la Cassa non poteva conoscere
l’importo effettivamente conseguito, di modo che l’assicurato non aveva validi
motivi per pensare che le indennità di disoccupazione versategli erano state
calcolate tenendo conto del reddito in questione.
In
un’altra sentenza 8C_218/2015 del 7 settembre 2015 il TF ha ricordato che la
LADI non prevede lo scambio generale di informazioni tra l’URC e le varie Casse
di disoccupazione. Benché sia gli URC che le Casse siano degli organi esecutivi
dell’assicurazione contro la disoccupazione, si tratta di due autorità distinte
con compiti e competenze differenti.
In
quel caso di specie non si poteva dedurre dal verbale del 17 maggio 2010 che il
consulente dell’URC avesse indicato all’assicurato che non occorreva segnalare
i guadagni intermedi.
Il
consulente sapeva che l’assicurato svolgeva dei “piccoli mandati”, ma poteva
partire dal presupposto che l’assicurato compilasse il formulario nel modo
corretto. In assenza di un sospetto di frode, non si può esigere dagli URC che
trasmettano sistematicamente alle Casse di disoccupazione tutti gli elementi di
cui vengono a conoscenza durante l’esercizio delle loro funzioni, anche se gli
stessi possono far pensare che l’assicurato consegue un guadagno intermedio.
Tale
indicazione è chiara e non lascia spazio ad interpretazioni, di modo che l’insorgente,
benché“senza formazione universitaria”, come fatto valere dallo stesso
(cfr. doc. I; consid. 1.3.), non poteva legittimamente supporre di non dover avvisare
dello svolgimento dell’attività lavorativa presso l’hotel di ______. Al
riguardo la parte resistente ha puntualizzato che d’altronde l’assicurato aveva
già ricorso precedentemente all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr.
doc. III). Questa affermazione non è, invero, stata smentita dall’assicurato.
L’insorgente
ha, così, disatteso i propri obblighi previsti agli e (cfr.
consid. 2.5.).
La
mancata comunicazione di cui sopra, allorquando egli era iscritto in
disoccupazione, ha impedito alla Cassa di disoccupazione di verificare in modo
corretto in che misura potevano essergli assegnate le indennità di
disoccupazione per l’arco di tempo da marzo a luglio 2023 (cfr. art. 28 cpv. 2
LADI).
2.10.  L’art.
61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
L’oggetto
della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne il diniego del
condono della somma di fr. 7’976.95 da restituire.
Nella
presente fattispecie può restare aperta la questione di sapere se si tratti o
meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbisLPGA.
Nel
caso in cuila lite vertesse su prestazioni,
non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede
l’applicazione.
Anche
qualora la causa non riguardasse delle prestazioni (in proposito cfr. STF
9C_639/2011 del 30 agosto 2012 consid. 3.2., in cui l’Alta Corte ha stabilito
che non si è in presenza di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto
di prestazioni AI in caso di vertenze concernenti il condono della restituzione
di prestazioni; DTF 122 V 221 consid. 2;Jean
Métral,Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances
sociales, 2a edizione, 2025, n. 19f ad ;Robert Hurst, Brigitte Pfiffner, Christian Zünd,Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht
des Kantons Zürich, 3a edizione, 2024, pag. 429, punto 3;Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam
Lendfers,Kommentar zum Bundesgesetz
über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione, 2024, n. 197 ad art. 61, pag. 1192 e i
riferimenti ivi menzionati) non verrebbero comunque imposte spese.
In
effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021
consid. 4.4.1., ha evidenziato che“(…) eliminando il principio della
gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale
non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera
l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà
di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di
prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune
controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però
un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale,
deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (.;DTF 145 I 52consid.
5.2;143 I 227consid.
4.3.1;124 I 241consid.
4a, con riferimenti;Ueli Kieser,
Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad ).”
A
quest’ultimo riguardo cfr. pure STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 4.3.1,
pubblicata in DTF 152 V 2;Ueli Kieser,
Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers,op.
cit., n. 192 ad art. 61, pag. 1191;Jean Métral,op. cit, n. 19a segg. ad .
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022;Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente                                                 La
segretaria
Daniele Cattaneo                                         Stefania
Cagni

Referenzen

Bestimmungsliste

  • 38.2026.17Condono di prestazioni di disoccupazione indebitamente riscosse
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