SV2 2026 42
GR Gerichte
Kausalität der Meniskopathie als Rückfall
Veröffentlicht am 29. September
Entschieden am 8. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Italienisch).
Obergericht des Kantons Graubünden
Dretgira superiura dal chantun Grischun
Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni
Sentenza del 8 settembre 2026
comunicata il 9 settembre 2026
N. d'incarto
SV2 26 42
Istanza
Seconda Camera di diritto delle assicurazioni sociali
Composizione
Righetti, presidente
von Salis e Bäder Federspiel, giudici
Schupp, attuaria
Parti
A._____
ricorrente
patrocinata dall'avv. Vincenzo Luisoni,
contro
Suva/INSAI
Fluhmattstrasse 1, Casella postale, 6002 Lucerna
convenuta
Oggetto
prestazioni assicurative LAINF
2 / 22
Ritenuto in fatto:
A.
A._____, anno di nascita 1973, cassiera, a beneficio dell’indennità di
disoccupazione dal 1° maggio 2024 al 30 giugno 2025, subiva un infortunio non
lavorativo il 3 maggio 2024. Secondo l’annuncio di infortunio-bagatella alla
Suva/INSAI (di seguito Suva) del 31 maggio 2024, A._____ era scivolata a casa
mentre faceva la doccia, riportando così una distorsione al ginocchio sinistro. Ella
andava in prima consultazione medica il 31 maggio 2024 dalla Dr. med. B._____,
FMH medicina interna generale, la quale rilevava una piccola rottura radiale del
corno posteriore del menisco mediale con abbondante versamento articolare. Il
caso veniva chiuso dalla Suva il 29 novembre 2024. A._____ notificava con i nuovi
annunci di infortunio del 16 luglio 2025 risp. 24 settembre 2025 due ricadute risalenti
al 26 maggio 2025 risp. all’11 settembre 2025.
B.
In data 12 giugno 2024 veniva eseguita una risonanza magnetica (RM) dal
Dr. med. C._____, FMH radiologia dell’Istituto Radiologico Collegiata (IRC) di
D._____. Quale referto, egli riteneva la presenza di una piccola rottura radiale del
corpo posteriore del menisco mediale e un abbondante versamento articolare.
C.
A._____ seguiva un percorso conservativo. Dal 18 giugno 2024 a novembre
2024 e dal 27 giugno 2025 a fine novembre 2025 ella seguiva delle sessioni di
fisioterapia.
D.
Con rapporto medico (“certificato medico LAINF”) del 19 agosto 2025 riferito
alla presunta ricaduta, la Dr. med. B._____ diagnosticava una distorsione del
ginocchio sinistro con piccola rottura radiale del corno posteriore del menisco
mediale.
E.
Con diversi certificati medici, A._____ veniva ritenuta inabile al lavoro (IL) al
100% dall’11 settembre 2025 al 30 aprile 2026.
F.
Il Dr. med. C._____ eseguiva il 16 settembre 2025 una radiografia e riferiva
“Normale allineamento dei segmenti ossei. Articolazioni congruenti. Non fratture.
Tessuti molli nei limiti.”
G.
Il Dr. med. E._____, FMH ortopedia e traumatologia, si esprimeva nel
rapporto medico del 16 settembre 2025, diagnosticando una rottura verticale del
corno posteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro. Egli confermava la
diagnosi nel suo rapporto del 28 ottobre 2025.
H.
Il 6 ottobre 2025 la Dr. med. F._____, FMH radiologia dell’IRC, eseguiva una
RM. Ella concludeva che appariva maggiormente evidente il gap meniscale a causa
3 / 22
della rottura presente nel corno posteriore del menisco mediale. Dal referto non
risultava rotto il menisco laterale; vi era una condropatia di secondo grado sul
compartimento mediale, un lieve versamento articolare e una piccola cisti di Baker.
I.
Con rapporto medico del 29 ottobre 2025, il Dr. med. G._____, FMH
ortopedia e traumatologia, consultato da A._____ per un secondo parere,
diagnosticava “rottura con andamento verticale corpo e corno del menisco
posteriore mediale al ginocchio sinistro”. Tale diagnosi veniva ripresa nei rapporti
medici del 3 dicembre 2025, 8 gennaio 2026, 11 e 16 e 23 febbraio 2026, nonché
del 16 e 30 marzo 2026. Solo con rapporti medici del 30 aprile 2026 e 11 maggio
2026 (seguenti la decisione su opposizione qui oggetto di ricorso), il dottore
attualizzava la sua diagnosi, aggiungendo a quanto già ritenuto: “condropatia del
condilo femorale mediale + lieve ipercarico femoro-tibiale mediale.”
L.
A._____ in data 28 novembre 2025 si sottoponeva presso la H._____ a un
intervento chirurgico di artroscopia diagnostica al ginocchio sinistro, eseguito dal
Dr. med. G._____ con asportazione della borsa intraarticolare e meniscectomia
selettiva del corpo e corno posteriore del menisco mediale.
M.
Nel rapporto medico del primo controllo post-chirurgico del 3 dicembre 2025,
il Dr. med. G._____ riferiva di ferite chirurgiche a margini non secernenti. Egli
consigliava di iniziare con una terapia riabilitativa con rinforzo della muscolatura e
prescriveva antidolorifici.
N.
Con rapporto medico del 15 dicembre 2025, il Dr. med. I._____, medico
assicurativo e specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato
locomotore, si esprimeva riguardo alla causalità.
O.
Sulla base del rapporto medico assicurativo del Dr. med. I._____, la Suva,
con lettera del 16 dicembre 2025, comunicava a A._____ che le prestazioni
assicurative venivano corrisposte soltanto nel caso di esistenza di un legame di
probabilità preponderante tra il danno alla salute e l’evento in questione. La Suva
non riteneva sussistesse un nesso causale certo o probabile tra l’evento del
3 maggio 2024 e i disturbi lamentati e, quindi, non versava prestazioni assicurative.
P.
Al riguardo si esprimevano poi i Dr. med. B._____ (rapporto medico del
19 dicembre 2025) e G._____ (rapporto medico del 7 gennaio 2026).
4 / 22
Q.
Con scritto alla Suva del 22 dicembre 2025, A._____ chiedeva di rivalutare il
nesso causale tra infortunio al ginocchio e l’inabilità lavorativa (IL) attuale.
Richiamando il rapporto medico della Dr. med. B._____ del 19 dicembre 2025,
l’assicurata riteneva che il nesso temporale e materiale non era stato interrotto, in
quanto dall’infortunio nel 2024 aveva sempre seguito regolarmente la fisioterapia;
la sintomatologia dolorosa non si era mai completamente risolta e, quindi, è stata
eseguita una valutazione ortopedica; la diagnostica (RM) aveva evidenziato una
lesione meniscale, che il 28 novembre 2025 è stata operata.
R.
Il Dr. med. G._____ eseguiva delle infiltrazioni in data 8 gennaio 2026, 11,
16 e 23 febbraio 2026, 16 marzo 2026, 30 aprile 2026 e 11 maggio 2026.
S.
Il Dr. med. I._____ si esprimeva con rapporto medico del 30 gennaio 2026
riguardo alla lettera di A._____ e agli ultimi rapporti medici dei Dr. med. B._____ e
G._____.
T.
Con decisione del 2 febbraio 2026, la Suva, riferendosi alle osservazioni di
A._____ del 22 dicembre 2025 e ai pareri dei Dr. med. B._____ del 19 dicembre
2025 e G._____ del 7 gennaio 2026, in seguito alla sottoposizione del caso al
medico assicurativo, confermava che non sussisteva un nesso causale certo o
probabile tra l’evento del 3 maggio 2024 e i disturbi al ginocchio sinistro e quindi
non versava prestazioni assicurative.
U.
A._____ sollevava opposizione contro la decisione della Suva in data
16 febbraio 2026. In sostanza, ella non condivideva la conclusione della Suva e
riteneva sussistesse un nesso causale naturale tra l’infortunio e gli attuali disturbi al
ginocchio. Ella sottolineava che, dopo l’infortunio del 3 maggio 2024, le sarebbe
stata diagnosticata una lesione meniscale, per la quale sarebbe stata operata. I
disturbi al ginocchio non sarebbero mai scomparsi completamente e avrebbero
sempre interessato la medesima zona colpita dall’infortunio iniziale. Non si sarebbe
verificato alcun nuovo trauma o evento indipendente che abbia potuto spiegare la
situazione attuale. In data 23 febbraio 2026 A._____ inoltrava alla Suva un
complemento all’opposizione. Ella riteneva che, prima dell’evento del 3 maggio
2024, non avrebbe mai sofferto di alcun disturbo al ginocchio sinistro. I dolori, il
gonfiore e la limitazione funzionale sarebbero insorti immediatamente dopo il
trauma e non sarebbero mai completamente regrediti, proseguendo in modo
continuo e rendendo necessari vari trattamenti. Dalla documentazione medica
risulterebbe una rottura meniscale di tipo verticale/longitudinale, riconducibile a un
meccanismo traumatico. Pertanto il nesso causale andrebbe confermato con
probabilità preponderante.
5 / 22
V.
In data 19 febbraio 2026 il Dr. med. C._____ eseguiva una RM. Egli
concludeva che si era in presenza di “Estesa condropatia di grado III del
compartimento femoro-tibiale mediale su entrambi i margini articolari. Rottura al
passaggio tra corno posteriore-corpo del menisco mediale.” Quale referto, egli
elencava inoltre: una minima condropatia del compartimento femoro-rotuleo e un
moderato versamento articolare. Lo stesso giorno la Dr. med. F._____ eseguiva
una radiografia e, quale referto, riteneva “Non segni di condrocalcinosi. Segni
indiretti di lieve versamento articolare nel recesso sovrarotuleo. Non gravi segni
degenerativi.”
Z.
Il Dr. med. I._____, con rapporto medico del 14 aprile 2026, diagnosticava
“esiti di distorsione ginocchio sinistro in data 3 maggio 2024.”
AA.
Con decisione su opposizione del 15 aprile 2026, la Suva respingeva
l’opposizione e decideva che un eventuale ricorso non aveva effetto sospensivo.
BB.
A._____ (di seguito ricorrente) si rivolgeva al Tribunale d’appello del Cantone
dei Grigioni con ricorso del 18 maggio 2026. Ella chiedeva che la decisione su
opposizione fosse annullata e l’incarto retrocesso alla Suva per ulteriori chiarimenti
e l’emissione di una decisione ai sensi di quanto richiesto. Con seguente replica del
22 giugno 2026, ella confermava integralmente argomentazioni e domande.
CC.
La Suva (di seguito convenuta) si esprimeva con presa di posizione del 5
giugno 2026, chiedendo il respingimento del ricorso e la conferma della decisione
su opposizione.
Considerando in diritto:
1.
Impugnata è la decisione su opposizione del 15 aprile 2026 (act. B.1) della
convenuta. Ai sensi dell' i.c.d. con l'art. 56 cpv. 1 e art. 58 cpv. 1
LPGA, per un ricorso è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove
l'assicurato è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso. Considerato che la
ricorrente al momento del ricorso era domiciliata nel Canton Grigioni, la competenza
per territorio è del Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni. La competenza per
materia risulta dall' i.c.d. con l'art. 49 cpv. 2 lett. a LGA (CSC 370.100).
La ricorrente è legittimata a ricorrere (). Il suo ricorso, presentato
tempestivamente e nella dovuta forma (art. 60 i.c.d. con l’art. 61 lett. b LPGA), è
dunque ricevibile.
6 / 22
2.1.
Controversa è principalmente la questione della causalità. Segnatamente se
i disturbi al ginocchio sinistro annunciati a luglio e settembre 2025 rappresentino
una ricaduta dell’infortunio del 3 maggio 2024 e, quindi, debbano essere considerati
con probabilità preponderante come conseguenza di tale infortunio, generando un
obbligo di prestazione da parte della convenuta.
2.2
Nel valutare la questione controversa, occorre prendere in considerazione i
fatti come si sono presentati al momento dell'emissione della decisione su
opposizione del 15 aprile 2026 (cfr. DTF 143 V 295 consid. 4.1.4, 142 V 337 consid.
3.2.2; sentenza del Tribunale federale 8C_714/2018 del 5 marzo 2019 consid. 4.3
con rinvii a DTF 134 V 392 consid. 6 e 130 V 445 consid. 1.2). Può qui però rimanere
irrisolta la questione se si debba tener conto (o meno) delle valutazioni del Dr. med.
G._____ del 30 aprile 2026 (cfr. act. SUVA 136) e dell’11 maggio 2026 (cfr. act.
SUVA 137), in quanto la diagnosi ivi contenuta rispecchia il referto del Dr. med.
C._____ del 19 febbraio 2026 e, in ogni caso, prospettandosi un accoglimento del
ricorso, l’incarto dovrà essere comunque completato dalla convenuta.
3.1.
Secondo l', l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei
postumi d'infortunio. Inoltre, egli ha diritto all'indennità giornaliera se, a seguito di un
infortunio, è totalmente o parzialmente incapace al lavoro (). È
considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,
apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la
salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte ( i.c.d. con l'art. 4
LPGA). È pacifico e indiscusso che l’accaduto del 3 maggio 2024 (cfr. act. SUVA 1)
è da ritenere quale infortunio ai sensi dell’ i.c.d. con l’.
3.2.
L'obbligo di assunzione delle prestazioni dell'assicuratore contro gli infortuni
richiede, tra l'altro, un nesso di causalità naturale tra l'infortunio e il danno
verificatosi. Le cause nel contesto del nesso causale naturale sono tutte le
circostanze senza le quali la conseguenza verificatasi non può essere considerata
come avvenuta o non avvenuta nello stesso modo risp. nello stesso momento. In
base a questa descrizione, per ritenere che si sia in presenza del nesso causale
naturale, non è necessario che un infortunio sia l’unica o la diretta causa dei disturbi
di salute; è sufficiente che l’evento dannoso, insieme ad altri elementi, abbia
compromesso l’integrità fisica o mentale della persona assicurata; in altre parole,
che l’infortunio non possa essere ignorato senza che venga meno anche il disturbo
di salute derivatone (cfr. DTF 147 V 161 consid. 3.2, 142 V 435 consid. 1, 129 V
177 consid. 3.1). Se tra un evento dannoso e un disturbo di salute sussista un nesso
causale naturale è una questione di fatto che deve essere valutata
dall’amministrazione e, in caso di ricorso, dal tribunale secondo il grado di prova
7 / 22
della probabilità preponderante previsto dal diritto delle assicurazioni sociali. La
semplice possibilità di un nesso non è sufficiente per giustificare un diritto alla
prestazione (cfr. DTF 142 V 435 consid. 1, 129 V 177 consid. 3.1, 119 V 335 consid.
1). Secondo la giurisprudenza, sono richiesti cumulativamente un nesso causale
naturale e uno adeguato (cfr. DTF 148 V 301 consid. 2.2). L'adeguatezza non ha
praticamente alcun ruolo nell'ambito dell'esame delle conseguenze organicamente
e oggettivamente riconosciute degli infortuni, poiché la causalità adeguata, in questi
casi, coincide in larga misura con quella naturale (cfr. DTF 134 V 109 consid. 2.1).
Nel caso di danni alla salute organicamente e oggettivamente provati, è solitamente
sufficiente esaminare il nesso causale naturale (cfr. DTF 135 V 465 consid. 5.1).
3.3.
Se l'assicuratore contro gli infortuni ha confermato la causalità e ha versato
delle prestazioni, il suo obbligo di versamento cessa solo se il danno alla salute si
basa esclusivamente su cause non correlate all'infortunio. Ciò è il caso se è stato
raggiunto lo stato di salute (patologico) esistente immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante) o lo stato che sarebbe prima o poi insorto anche
senza infortunio, in base al decorso di una precedente condizione patologica (status
quo sine; cfr. al riguardo DTF 146 V 51 consid. 5.1; sentenze del Tribunale federale
8C_727/2022 del 16 marzo 2023 consid. 3.2.4, 8C_68/2020 dell'11 marzo 2020
consid. 3.2, 8C_840/2019 del 14 febbraio 2020 consid. 3.2, 8C_17/2017 del 4 aprile
2017 consid. 2.2, 8C_570/2014 del 9 marzo 2015 consid. 6.2).
3.4.
La procedura di assicurazione sociale è retta dal principio inquisitorio
(art. 43 cpv. 1 e art. 61 lett. c LPGA). Il tribunale deve chiarire e stabilire d'ufficio i
fatti giuridicamente rilevanti senza essere vincolato alle osservazioni o alle richieste
di prova delle parti. Dalla massima d'inquisizione deriva anche il principio del libero
apprezzamento delle prove, secondo il quale il tribunale non è vincolato ad alcuna
regola formale in materia di prove. Tutto il materiale probatorio deve essere
esaminato con imparzialità e attenzione per verificarne la plausibilità.
L'amministrazione, risp. l'autorità che decide e, in caso di ricorso, il tribunale
possono accettare un fatto come provato solo se sono convinti della sua esistenza.
Nel diritto delle assicurazioni sociali, il tribunale deve decidere sulla base della
probabilità preponderante, a meno che la legge non preveda diversamente. La mera
possibilità dell'avverarsi di una fattispecie non soddisfa i requisiti di prova. Piuttosto,
il tribunale deve seguire la versione dei fatti che ritiene più probabile tra tutti i
possibili corsi degli eventi (cfr. DTF 144 V 427 consid. 3.2, 138 V 218 consid. 6;
sentenze del Tribunale federale 8C_745/2020 del 29 marzo 2021 consid. 1.3,
9C_439/2020 del 18 agosto 2020 consid. 1.3). Il principio inquisitorio esclude
necessariamente l’onere della prova nel senso dell’onere di produzione della prova,
8 / 22
poiché spetta al tribunale delle assicurazioni sociali (o all’autorità amministrativa
competente) provvedere alla raccolta delle prove. Nel processo delle assicurazioni
sociali, le parti hanno quindi di norma l'onere della prova solo nella misura in cui, in
caso di mancanza di prove, la decisione va a scapito della parte che voleva dedurre
dei diritti da fatti non provati. Tale regola probatoria trova tuttavia applicazione solo
qualora risulti impossibile, nell'ambito del principio inquisitorio, accertare, sulla base
di una valutazione delle prove, dei fatti che abbiano almeno la probabilità di
corrispondere alla realtà (cfr. DTF 144 V 427 consid. 3.2, 138 V 218 consid. 6;
sentenza del Tribunale federale 8C_17/2017 del 4 aprile 2017 consid. 2.2).
3.5.
Per quanto riguarda il valore probatorio di una perizia medica, il fattore
decisivo è se essa è esaustiva per le questioni controverse, si basa su analisi
complete, tiene anche conto dei disturbi lamentati, è stata esperita con conoscenza
degli atti precedenti (anamnesi), è sufficiente per fornire un parere medico e se le
conclusioni dell'esperto sono giustificate (cfr. DTF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351
consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c; sentenze del Tribunale federale 9C_626/2023 del
1° maggio 2024 consid. 5.2, 9C_587/2023 dell’8 aprile 2024 consid. 4.2,
8C_704/2022 del 27 settembre 2023 consid. 3.3, 9C_529/2021 del 26 luglio 2022
consid. 3.2.1, 9C_528/2021 dell'11 febbraio 2022 consid. 4.1). Secondo la
giurisprudenza, anche i referti e le perizie di medici interni dell'assicurazione hanno
valore probatorio, purché appaiano come conclusivi, siano comprensibilmente
motivati e internamente coerenti, nonché non vi siano prove contro la loro
affidabilità. Il semplice fatto che il medico coinvolto sia un dipendente
dell'assicurazione, non indica di per sé una mancanza di obiettività. Sono piuttosto
necessarie circostanze particolari che facciano apparire oggettivamente giustificata
la sfiducia nell'imparzialità del giudizio. Tuttavia, data la notevole importanza dei
referti medici nel diritto delle assicurazioni sociali, è necessario applicare uno
standard rigoroso all'imparzialità del perito (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/ee). Se
un sinistro assicurativo deve essere deciso senza ottenere una perizia esterna, è
necessario imporre requisiti rigorosi per la valutazione delle prove. In caso di dubbi,
anche minimi, sull'affidabilità e sull'efficacia dei risultati medici interni, è necessario
effettuare ulteriori chiarimenti (cfr. DTF 145 V 97 consid. 8.5, 142 V 58 consid. 5.1,
139 V 225 consid. 5.2, 135 V 465 consid. 4.4 e 4.6 seg., 125 V 351 consid. 3b/ee;
cfr. sentenze del Tribunale federale 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.3,
8C_434/2023 e 8C_436/2023 del 10 aprile 2024 consid. 4.3, 8C_62/2023 del 16
agosto 2023 consid. 4, 8C_740/2020 del 7 aprile 2021 consid. 2.2). Anche una
semplice perizia basata sugli atti ha valore probatorio se questi forniscono un
quadro completo della storia clinica, del decorso e dello stato attuale del paziente e
se questi dati sono indiscussi; i risultati del riscontro devono essere completi, in
9 / 22
modo che il relatore sia in grado di farsi un quadro completo sulla base dei
documenti a disposizione (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_397/2019 del 6
agosto 2019 consid. 4.3 con rinvii). Essenzialmente, si tratta solo della valutazione
medica specialistica di una fattispecie medica accertata. Ciò significa che il
coinvolgimento diretto del medico risp. la visita della persona assicurata passa in
secondo piano (cfr. sentenze del Tribunale federale 8C_499/2024 del 30 maggio
2025 consid. 5.1, 8C_574/2023 del 9 gennaio 2024 consid. 3.2, 8C_253/2023 del 7
agosto 2023 consid. 3, 8C_527/2020 del 2 novembre 2020 consid. 3.2,
8C_322/2020 del 9 luglio 2020 consid. 3, 8C_780/2016 del 24 marzo 2017 consid.
6.1).
3.6.
I medici curanti, in particolare i medici di famiglia, hanno un rapporto
contrattuale con l'assicurato. Inoltre, dovendosi concentrare in prima linea sul
trattamento del paziente, i loro rapporti non perseguono lo scopo di una valutazione
oggettiva dello stato di salute, che consenta di prendere una decisione definitiva
sulle richieste di risarcimento dell'assicurazione e, quindi, non soddisfano quasi mai
i requisiti per una perizia (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3a). Per questi motivi e sulla
base dell'esperienza si può per conseguenza presupporre che i medici curanti – con
riferimento alla loro posizione di fiducia in base al diritto contrattuale – in caso di
dubbio, siano più propensi a testimoniare a favore dei loro pazienti. Ne discende
che, in caso di controversia, un'assegnazione diretta delle prestazioni basata
esclusivamente sulle indicazioni fornite dai medici curanti non è, di regola,
un'opzione. Tuttavia, quanto riferito non esonera il giudice dal dovere di valutare
correttamente le prove, nel cui ambito devono essere presi in considerazione anche
i rapporti presentati dalla persona assicurata. Va in questo senso vagliato se essi
mettono in dubbio, anche solo minimamente, l'attendibilità e l'efficacia delle
conclusioni dei medici della compagnia di assicurazioni (cfr. DTF 135 V 465 consid.
4.5 seg.; sentenze del Tribunale federale 8C_301/2021 del 23 giugno 2021 consid.
5.2.2, 8C_160/2012 del 13 giugno 2012 consid. 3.1.2, 8C_245/2011 del 25 agosto
2011 consid. 5.3, 8C_907/2009 del 12 febbraio 2010 consid. 1.1).
3.7.
Secondo l’ (RS 832.202), le prestazioni assicurative sono
accordate anche in caso di ricadute o conseguenze tardive. Per ricaduta si intende
la ricomparsa di un disturbo di salute che si riteneva guarito, con conseguente
necessità di cure mediche e, eventualmente, anche di (ulteriore) inabilità lavorativa.
Si parla di conseguenze tardive quando una patologia apparentemente guarita
provoca, nel corso di un periodo di tempo prolungato, alterazioni organiche o
psichiche che possono portare a un quadro clinico di natura diversa (cfr. sentenza
del Tribunale federale 8C_528/2022 del 17 novembre 2022 consid. 8.1). Le ricadute
10 / 22
e le conseguenze tardive sono quindi concettualmente legate a un infortunio già
verificatosi e, quindi, non costituiscono un nuovo infortunio in senso giuridico (cfr.
tra tante DTF 118 V 293 consid. 2c). In questo senso, un nesso causale naturale e
adeguato tra l’evento infortunistico originario e il quadro clinico successivo
costituisce un requisito indispensabile per l’obbligo di prestazione dell’assicuratore
contro gli infortuni (cfr. tra tante DTF 129 V 177 consid. 3.1, 118 V 293 consid. 2c).
Se un infortunio provoca disturbi, l’assicurazione contro gli infortuni copre i danni
causati dall’evento stesso; i disturbi di salute che insorgono in seguito, vengono
presi a carico solo se sono presenti chiari sintomi ponte (“Brückensymptome”; cfr.
sentenza del Tribunale federale 8C_506/2008 del 5 marzo 2009 consid. 3.1 con
rinvii). Si sottolinea che, ai fini dell’obbligo di prestazione ai sensi dell’,
per le ricadute, l’assicuratore contro gli infortuni non può essere vincolato al
riconoscimento del nesso causale naturale e adeguato riguardante il caso di base
o di ricadute precedenti, poiché i fattori causali dell’infortunio possono venire meno
con il passare del tempo (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_385/2025 del 20
gennaio 2026 consid. 3.2). Spetta al richiedente portare i mezzi di prova e
dimostrare l’esistenza di un nesso causale tra il quadro clinico fatto valere come
ricaduta e l’infortunio. Solo se la causalità dell’infortunio è accertata con probabilità
preponderante, sorge un nuovo obbligo di prestazione da parte dell’assicuratore
contro gli infortuni; in questo contesto, i requisiti relativi alla prova di probabilità
devono essere tanto più rigorosi quanto maggiore è l’intervallo di tempo tra
l’infortunio e la comparsa del danno alla salute (cfr. tra tante sentenze del Tribunale
federale 8C_385/2025 del 20 gennaio 2026 consid. 3.2, 8C_617/2023 dell’11 marzo
2024 consid. 2.3). In assenza di prove, la decisione va a discapito della persona
assicurata (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_113/2010 del 7 luglio 2010
consid. 2.3). Si ricorda che, riguardo al principio “post hoc ergo propter hoc”,
secondo la prassi in materia di diritto probatorio, un danno alla salute non è
considerato, di per sé, causato dall’infortunio solo perché si è verificato in seguito a
quest’ultimo (cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb; sentenza del Tribunale federale
8C_772/2019 del 4 agosto 2020 consid. 4.2.2).
4.1.
Nella decisione su opposizione, la convenuta menziona l’,
precisando di dover erogare delle prestazioni solo per conseguenze di un infortunio
professionale con nesso causale naturale e adeguato con un avvenimento
assicurato. La convenuta cita poi l’, aggiungendo che il
Tribunale federale avrebbe precisato che, quando un’affezione morbosa pregressa
peggiora o diventa sintomatica a seguito di un infortunio, l’obbligo di versare le
prestazioni dell’assicuratore infortuni cesserebbe qualora l’evento non costituisca
più la causa naturale (e adeguata) del danno alla salute. L’assicuratore infortuni
11 / 22
sarebbe legittimato a sospendere il versamento delle prestazioni quando lo stato di
salute dell’assicurato sarebbe simile a quello esistente prima dell’infortunio (status
quo ante) o a quello che sarebbe intervenuto prima o poi senza l’infortunio (status
quo sine). Per contro, fino al momento in cui lo status quo ante non sarebbe stato
ripristinato o lo status quo sine non sarebbe stato raggiunto, l’assicuratore infortuni
dovrebbe prendere a carico la cura dello stato morboso pregresso nella misura in
cui questo sia stato reso sintomatico o aggravato dall’infortunio.
A mente della convenuta, in data 15 dicembre 2025 il Dr. med. I._____ avrebbe
concluso che la causalità tra i disturbi che avevano indotto la ricorrente a rivolgersi
nuovamente al medico nel maggio 2025 e l’evento del 2024 sarebbe solo possibile.
La RM del 12 giugno 2024 avrebbe evidenziato una lesione degenerativa del
menisco. Non ci sarebbero segni di trauma acuto nella documentazione medica o
quella relativa alla RM. Il medico assicurativo si sarebbe poi confermato nelle sue
conclusioni il 30 gennaio e il 14 aprile 2026. Secondo lui, la lesione del menisco non
sarebbe verticale, ma orizzontale. Inoltre, egli avrebbe rilevato una contraddizione
fra quanto indicato dalla Dr. med. B._____ il 27 febbraio 2026 rispetto a quanto
figurerebbe nel rapporto del 19 dicembre 2025; il rapporto più vecchio sarebbe più
congruente con una lesione radiale del menisco non acuta e di un’artrosi attivata
che sarebbe poi diventata più sintomatica con il passare del tempo.
La convenuta ritiene poi che il Dr. med. G._____ avrebbe indicato il 7 gennaio 2026
che, considerata la lesione visionata durante l’intervento, non si potrebbe stabilire
se la lesione risulti essere primariamente risalente all’infortunio del 2024. Il dottore
avrebbe poi ritenuto che il tipo di lesione e le caratteristiche del ginocchio
predisporrebbero una valutazione positiva in ambito infortunistico. Lo stesso
medico, il 23 febbraio 2026 avrebbe indicato che, vista la dinamica e la lesione con
andamento verticale, ciò presupporrebbe che in tale situazione il tutto fosse
scaturito in esiti traumatici; al contrario, le lesioni di tipo orizzontale apparterrebbero
all’ambito degenerativo cronico.
A dire della convenuta, infine, il fatto che prima dell’infortunio la ricorrente non abbia
mai lamentato alcun disturbo al ginocchio sinistro sarebbe irrilevante ai fini della
procedura. Il principio “post hoc ergo propter hoc” (dopo questo e quindi a causa di
questo) non permetterebbe di riconoscere il nesso di causalità naturale secondo il
criterio della probabilità preponderante e, pertanto, non potrebbe essere
considerato quale mezzo di prova.
4.2.
La ricorrente, nel ricorso, obietta che la fattispecie non sarebbe stata valutata
correttamente, in particolare si sarebbe in presenza del nesso causale naturale e
12 / 22
adeguato tra l’evento del 3 maggio 2024 e le conseguenze successivamente subite.
La ricorrente non condivide né la posizione della convenuta nella decisione qui
impugnata, nella quale – appoggiandosi al rapporto medico del Dr. med. I._____
del 14 aprile 2026 – ha ritenuto la causalità solo possibile, né la valutazione della
convenuta, secondo la quale, sarebbe irrilevante ai fini della procedura l’assenza di
dolori al ginocchio sinistro prima dell’infortunio.
La ricorrente ritiene di non aver avuto precedenti problematiche di salute relative al
ginocchio sinistro. Il 3 maggio 2024 sarebbe scivolata, procurandosi una “rottura
con andamento verticale corpo e corno posteriore del menisco mediale al ginocchio
sinistro”, che confermerebbe il risultato della RM del 12 giugno 2024, ossia “piccola
rottura radiale del corno posteriore del menisco mediale”; diagnosi, questa,
confermata da tutti i medici che l’avrebbero visitata e che avrebbero rilevato una
lesione verticale al ginocchio di origine traumatica. Nonostante il riuscito intervento
chirurgico del 28 novembre 2025, le conseguenze dell’infortunio perdurerebbero ed
ella soffrirebbe ancora di dolori. Le terapie conservative (infiltrazioni) non avrebbero
portato a un’evoluzione positiva della sintomatologia. Secondo la ricorrente, ci
sarebbero due elementi decisivi che imporrebbero una rivalutazione dell’incarto:
come primo, la diagnosi uguale di tutti i dottori (confermata anche dai Dr. med.
E._____ e B._____) e, secondariamente, il suo stato di salute tuttora segnato da
dolori e problemi al ginocchio; la situazione si sarebbe evoluta in modo negativo
rendendo necessaria un’operazione. Considerata l’assenza di ulteriori eventi in
seguito al 3 maggio 2024, a mente della ricorrente, si dovrebbe concludere che il
ginocchio non sia mai guarito completamente.
4.3.
La convenuta, nella risposta, per i fatti e il diritto applicabile rinvia alla sua
decisione. A suo dire, la ricorrente contesterebbe le conclusioni del medico
assicurativo senza fornire elementi atti a far sorgere dei dubbi in merito al suo
operato. Quest’ultimo avrebbe spiegato in modo chiaro e convincente per quali
motivi non si sarebbe in presenza di una lesione verticale. Inoltre, egli avrebbe
altresì rilevato che il Dr. med. E._____ si sarebbe contraddetto, in quanto nel suo
rapporto del 16 settembre 2025, avrebbe indicato una lesione verticale/longitudinale
con frammento instabile. Oltretutto, il Dr. med. G._____ avrebbe preteso solo in
procedura d’opposizione che si trattasse di una lesione verticale, mentre nel
rapporto operatorio non si sarebbe espresso in merito alla configurazione della
lesione. Il medico assicurativo si sarebbe successivamente confermato nelle sue
conclusioni, precisando che la lesione della cartilagine non starebbe in nesso
causale con l’infortunio, in quanto degenerativa e indicativa di una gonartrosi. Egli
riteneva il decorso tipico per un’artrosi mediale, con lesione degenerativa del
13 / 22
menisco interno come descritto inizialmente dal Dr. med. E._____. Anche
l’evoluzione sfavorevole dopo l’intervento, descritta dal Dr. med. G._____,
confermerebbe una lesione meniscale degenerativa. Oltre a ciò, la convenuta
sottolinea che il principio “post hoc, ergo propter hoc” non potrebbe essere
considerato quale mezzo di prova, nemmeno nel caso concreto. Infine, ci si
troverebbe in fase di ricaduta e non di estinzione del nesso causale; l’assicuratore
non dovrebbe comprovare la presenza di fattori estranei all’infortunio, né tanto meno
che non sussista più alcun disturbo e che l’assicurato sia in perfetta salute.
5.
Pareri medici riguardanti la presunta ricaduta
5.1.
Con rapporto medico del 19 agosto 2025 (cfr. act. SUVA 15), la Dr. med.
B._____, rilevava un’iperestensione dolente al ginocchio sinistro, ritenendo per la
RM “piccola rottura radiale del corno posteriore del menisco mediale. Abbondante
versamento articolare.” Ella aggiungeva che non esistevano circostanze particolari
che potevano influire negativamente sulla guarigione (per es. malattie pregresse,
infortuni, ecc.) e non reputava compatibile il reperto oggettivo con l’evento dichiarato
dalla paziente. Ella consigliava di sottoporsi a fisioterapia.
5.2.
Il Dr. med. E._____, nel rapporto medico del 16 settembre 2025 (cfr. act.
SUVA 21), riscontrava nell’ambito dell’esame clinico “Assenza di tumefazione o
versamento ed articolarità completa. Test meniscali positivi.” La RM di giugno 2024,
a suo avviso, avrebbe rivelato una rottura verticale del corno posteriore del menisco
mediale. Egli confermava che, con il trauma del 2024, la ricorrente si sarebbe
procurata una rottura meniscale; quindi, una lesione verticale/longitudinale con
frammento instabile che causerebbe i dolori, i cedimenti e le tumefazioni. Tale tipo
di lesione meniscale, di solito, risponderebbe bene al trattamento chirurgico e non
a quello conservativo. Egli consigliava di procedere a un intervento di
meniscectomia selettiva. Ancora con rapporto del 28 ottobre 2025 (cfr. act. SUVA
38), egli ribadiva l’utilità dell’intervento.
5.3.
Con rapporto medico del 29 ottobre 2025 (cfr. act. SUVA 43), il Dr. med.
G._____, dopo aver visionato la RM, riteneva nell’ambito dell’esame obiettivo la
presenza di uno “status di rottura ad andamento verticale del corpo e corno
posteriore del menisco mediale.” Al ginocchio sinistro riscontrava un ballottamento
rotuleo negativo. I test meniscali di McMurray e di Apley risultavano positivi a livello
mediale. Secondo il dottore, si imponeva un intervento chirurgico con artroscopia,
per tentare una sutura del menisco (il “gold standard per il tipo di problematica”).
Qualora ciò non si fosse potuto attuare, egli riteneva necessaria una meniscectomia
selettiva.
14 / 22
5.4.
Con rapporto medico di medicina assicurativa del 15 dicembre 2025 (cfr. act.
SUVA 53), il Dr. med. I._____ attestava che i disturbi dichiarati a maggio/giugno
2025 potevano possibilmente, ma non con probabilità preponderante, essere
relazionati all’infortunio del 3 maggio 2024, in quanto, verosimilmente, tale evento
sarebbe da considerare quale bagatella. Il referto RM avrebbe mostrato una
meniscosi e lesione orizzontale frammentaria, senza segni di un trauma acuto. Per
le cause infortunistiche del 2024, non sarebbe stato necessario un trattamento
medico.
5.5.
La Dr. med. B._____ si esprimeva con breve rapporto medico del 19
dicembre 2025 (cfr. act. SUVA 63). Ella sottolineava che, sebbene inizialmente con
la fisioterapia la situazione sarebbe sembrata sotto controllo, dati i persistenti dolori
al ginocchio sinistro, la paziente l’aveva ricontattata il 23 giugno 2025 e così era
tornata in fisioterapia. Il trauma del 2024 sarebbe la causa della problematica
attuale.
5.6.
Il Dr. med. G._____ si esprimeva con rapporto medico del 7 gennaio 2026
(cfr. act. SUVA 69). Considerata la lesione visionata durante l’operazione, egli non
poteva stabilire effettivamente se questa fosse primariamente risalente al 2024. Egli
aggiungeva “Sicuramente però il tipo di lesione e le caratteristiche del ginocchio
predispongono ad una valutazione positiva in ambito infortunistico visto e
considerato la tipologia del ginocchio e la tipologia di menisco, che oltre alla
meniscectomia selettiva è stato sottoposto a delle micro perforazioni per migliorare
la vascolarizzazione e quindi la cicatrizzazione dello stesso.” Ancora con rapporto
medico dell’8 gennaio 2026 (cfr. act. SUVA 70), nell’ambito dell’esame obiettivo,
egli notava che la paziente lamentava ancora dolore soprattutto sul versante
mediale, aggiungendo: “Ballottamento rotuleo positivo […] Presenza di dolore alla
presso-palpazione delle ferite chirurgiche […].” Egli proponeva delle infiltrazioni e
consigliava di continuare con la terapia riabilitativa fisioterapica e medicinale.
5.7.
Il Dr. med. I._____, con rapporto medico del 30 gennaio 2026 (cfr. act. SUVA
73), riportava parti dei rapporti medici dei Dr. med. B._____ del 19 dicembre 2025
e G._____ del 7 e 8 gennaio 2026. Il Dr. med. I._____ lamentava che il Dr. med.
G._____ avrebbe esposto la diagnosi, ritenendo che vi fosse stata una lesione
tipicamente post-traumatica senza tuttavia fornire dettagli; inoltre, quest’ultimo
avrebbe ritenuto di non poter stabilire effettivamente se la lesione risalisse
primariamente al 2024. Il Dr. med. G._____ non avrebbe potuto confermare con
probabilità preponderante che la lesione fosse correlata a quella del 2024. Secondo
il Dr. med. I._____, con probabilità preponderante, nel 2024 sarebbe già stata
presente la lesione degenerativa del menisco interno, tipicamente trattata con la
15 / 22
fisioterapia, la cui sintomatologia, secondo la Dr. med. B._____, sarebbe sparita in
seguito alla fisioterapia. Nel frattempo, non ci sarebbe stato un nuovo evento
compatibile con la lesione del menisco interno operato. Pertanto, con probabilità
preponderante, non vi sarebbe un nesso causale con l’evento del 2024.
5.8.
Il Dr. med. G._____ si esprimeva poi con rapporto medico dell’11 febbraio
2026 (cfr. act. SUVA 91), rilevando dolori persistenti al carico, soprattutto sulla
componente femoro-tibiale mediale, confermati anche dal fisioterapista. Il dottore
considerava che le lesioni di tipo degenerativo non avrebbero un andamento
verticale, ma orizzontale con concomitante slaminamento del menisco. Con
ulteriore rapporto medico del 16 febbraio 2026 (cfr. act. SUVA 92), il medico
confermava la sua tesi, secondo la quale, le lesioni di tipo orizzontale sarebbero da
considerare in ambito degenerativo cronico. Con rapporto medico del 23 febbraio
2026 (cfr. act. SUVA 104), il dottore commentava poi la RM del 19 febbraio 2026
(cfr. act. SUVA 93), ritenendo di essere in presenza di una condropatia di terzo
grado a livello del condilo femorale mediale. Egli consigliava di interrompere la
terapia riabilitativa in considerazione della sintomatologia che la fisioterapia avrebbe
potuto scatenare.
5.9.
La Dr. med. B._____ si esprimeva con un rapporto medico e uno scritto alla
convenuta del 27 febbraio 2026 (cfr. act. SUVA 107). Ella, nel rapporto, sottolineava
che dall’infortunio sarebbe persistita una sintomatologia dolorosa significativa al
ginocchio con limitazione funzionale rilevante. Nonostante le terapie effettuate, il
quadro clinico non sarebbe stato né risolto né stabilizzato. Ella riscontrava dolore
persistente al ginocchio, limitazione importante della flessione, dolore alla
mobilizzazione, difficoltà nella deambulazione con andatura antalgica, ridotta
tolleranza al carico, impossibilità a mantenere sia una posizione eretta che una
posizione seduta prolungata. L’IL attuale sarebbe stata ancora in rapporto di
causalità naturale e adeguata con l’infortunio. Nel summenzionato scritto,
aggiungeva che la ricorrente sarebbe stata sua paziente dal 2012. Dalla
documentazione medica in suo possesso e per quanto di sua conoscenza clinica,
prima dell’evento traumatico del 3 maggio 2024, non sarebbero risultati disturbi,
limitazioni funzionali o trattamenti medici a carico del ginocchio sinistro. Gli
accertamenti radiologici di giugno 2024 avrebbero documentato una rottura
verticale/longitudinale del corno posteriore del menisco mediale del ginocchio
sinistro. Viste l’assenza di sintomatologia pregressa, la chiara insorgenza
immediata post-traumatica, la continuità dei disturbi nel tempo e la tipologia della
lesione documentata, la dottoressa riteneva che tra infortunio e lesione meniscale
vi sarebbe stata una relazione di causa-conseguenza.
16 / 22
5.10. Il Dr. med. G._____ esperiva un’ulteriore analisi nel rapporto medico del 30
marzo 2026 (cfr. act. SUVA 128). In seguito alla visione degli esami strumentali, egli
escludeva la presenza di ipercarico femoro-tibiale mediale. Allo stato delle cose, il
dolore sarebbe stato legato alla condropatia di terzo grado del condilo femorale
mediale che, sotto carico, creerebbe uno status infiammatorio. Le infiltrazioni
avrebbero lievemente migliorato la sintomatologia dolorosa, senza farla tuttavia
regredire completamente. Egli proponeva ancora un’infiltrazione e, qualora la
sintomatologia non fosse migliorata, un ulteriore intervento chirurgico. Secondo il
dottore, la lesione del menisco, considerati andamento e tipologia, sarebbe
collegata al trauma del 2024.
5.11. Con rapporto medico del 14 aprile 2026 (cfr. act. SUVA 130), il Dr. med.
I._____ commentava tutte le RM presenti agli atti. A suo dire, la RM del 12 giugno
2024 mostrerebbe una lesione orizzontale del menisco mediale senza dislocazione
del frammento, con abbondante versamento articolare, corrispondente a un trauma
acuto. A parte l’abbondante versamento intra-articolare, la RM non mostrerebbe
segni intra-articolari di un trauma acuto. La RM del 6 ottobre 2025 mostrerebbe una
lesione frammentata del menisco con un frammento staccato, corrispondente a una
lesione mista verticale e orizzontale del menisco interno, regione del corno
posteriore, mentre il versamento intrarticolare, visibile nella precedente RM, non
sarebbe più stato presente. La RM del 19 febbraio 2026 mostrerebbe una lesione
residua del menisco mediale corno posteriore, corrispondente al referto radiologico
e possibilmente esiti di resezione parziale incompleta della lesione meniscale. Il
medico concludeva poi riguardo alle RM che ci sarebbe stato un decorso da una
lesione orizzontale ben documentata nella RM del 12 giugno 2024, con una minima
condropatia del compartimento femoro-tibiale mediale, a una lesione complessa
documentata il 6 ottobre 2025. L’artrosi sembrerebbe essere progressiva e
nell’ultima RM verrebbe descritta un’artrosi femoro-tibiale mediale pronunciata. Le
radiografie del ginocchio del 16 settembre 2025, 19 febbraio 2026 e 25 marzo 2026
confermerebbero una gonartrosi in varo. Anche il Dr. med. G._____, nel suo
rapporto del 30 marzo 2026, attribuirebbe i dolori rimanenti all’artrosi.
Riguardo alla verticalità della lesione, il Dr. med. I._____ riteneva che il Dr. med.
E._____ il 16 settembre 2025 avrebbe posto la diagnosi di una rottura verticale del
corno posteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro, ma, nello stesso
rapporto, si sarebbe contraddetto, menzionando una lesione verticale/longitudinale
con frammento instabile e ciò senza motivare la sua valutazione. Il Dr. med.
G._____ non si sarebbe purtroppo espresso nel suo rapporto operatorio circa la
configurazione della lesione e nemmeno sarebbe a disposizione una
17 / 22
documentazione fotografica intra-operatoria. Solo retroattivamente, durante la
procedura su opposizione, il Dr. med. G._____ avrebbe riferito di una lesione
verticale. Nel rapporto del 7 gennaio 2026, sarebbe sembrato che il dottore
rimanesse in dubbio circa la natura post-traumatica della lesione.
Il rapporto del 27 febbraio 2026, allestito retroattivamente dalla Dr. med. B._____,
che descrive una sintomatologia fortemente algica persistente dopo l’evento,
sarebbe stato allestito più di un anno e mezzo dopo l’evento e in fase di procedura
d’opposizione. Non ci sarebbero rapporti della dottoressa riguardanti il decorso e
trattamento stesi immediatamente in seguito all’evento del 2024. Il Dr. med. I._____
si pone il quesito perché la dottoressa, quale medico curante, considerata la
sintomatologia algica, non abbia inviato la ricorrente prima – che il 16 settembre
2025, più di un anno dopo l’evento – da uno specialista. Il Dr. med. I._____
considera il rapporto della Dr. med. B._____ non plausibile. Il rapporto della
dottoressa del 19 dicembre 2025 sarebbe contraddittorio rispetto a quanto da lei
ritenuto in sede di opposizione. Infatti, il rapporto del 19 dicembre 2025 sarebbe più
congruente con un trattamento conservativo di una distorsione del ginocchio con
una lesione radiale del menisco non acuta e di un’artrosi attivata, diventando più
sintomatica nel decorso, con il bisogno di una consultazione specialistica più di un
anno dopo l’evento.
In conclusione, il Dr. med. I._____ confermava che i disturbi, che avrebbero portato
all’intervento, secondo il criterio della probabilità preponderante, non sarebbero
dovuti all’infortunio; si sarebbe per contro solo in presenza di una certa possibilità.
6.1.
Nel caso concreto, in sostanza, la convenuta non ritiene che vi sia l’obbligo
di versare delle prestazioni, dato che, secondo il Dr. med. I._____, la causalità tra
infortunio e dolori persistenti sarebbe teoreticamente possibile, ma non sarebbe
data una probabilità preponderante. Inoltre, la convenuta ritiene irrilevante il fatto
che, prima dell’infortunio, la ricorrente non abbia mai lamentato alcun disturbo al
ginocchio sinistro e, in questo senso, il principio “post hoc ergo propter hoc” non
permette di provare il nesso di causalità. In questo senso, si ravvisa che, per
ricaduta si intende la ricomparsa di un disturbo di salute che si riteneva essere
guarito, con conseguente necessità di cure mediche e, eventualmente, anche di
(ulteriore) IL; ciò che qui potrebbe essere il caso per la ricomparsa di disturbi a
partire da maggio 2025. In quanto, dopo essere diminuiti i sintomi in un primo
momento (“situazione sotto controllo” a seguito alla fisioterapia, rapporto della Dr.
med. B._____, cfr. act. SUVA 63 e 73) – a riprova si nota la chiusura del caso
infortunistico a fine novembre 2024 (cfr. act. SUVA 8) – la ricorrente, circa un anno
dopo l’infortunio, è tornata a lamentare dolori e disturbi al ginocchio sinistro.
18 / 22
Essendo le possibili ricadute legate a un infortunio già verificatosi, esse non
costituiscono un nuovo infortunio ed è necessario accertare che si sia in presenza,
con probabilità preponderante, di un nesso causale naturale e adeguato tra
l’infortunio originario e il quadro clinico successivo.
6.2.
Risulta necessario appurare se le due possibili ricadute siano collegate
all’infortunio originario di maggio 2024 e, quindi, se si possa ritenere che si è in
presenza del nesso di causalità.
6.2.1. Per quanto riguarda il rapporto di causalità tra l’infortunio originario del 2024
e le possibili ricadute, il medico assicurativo Dr. med. I._____ non ha un parere
sufficientemente assodato riguardo alla causalità in questione. Egli, infatti, nel
rapporto del 15 dicembre 2025, riteneva sì che i disturbi lamentati a maggio/giugno
2025 erano relazionati possibilmente con l’evento del 3 maggio 2024, ma non con
probabilità preponderante. A suo avviso, vi sarebbe stata una lesione orizzontale
frammentaria, senza segni di un trauma acuto (cfr. act. SUVA 53). Con rapporto del
30 gennaio 2026, egli rilevava che, dopo l’infortunio originario, non ci sarebbe stato
un nuovo evento compatibile con la lesione del menisco interno operato; ciò che
lascia intendere che una causalità con l’infortunio di base potrebbe essere presente.
Egli concludeva di non poter ritenere con probabilità preponderante che vi sia stata
la presenza di un nesso causale con l’evento del 2024 (cfr. act. SUVA 73). Con
ultimo rapporto del 14 aprile 2026 (cfr. act. SUVA 130), analizzando la RM del 2024,
il Dr. med. I._____ riscontrava una lesione orizzontale del menisco (quindi
degenerativa), rilevando al contempo un abbondante versamento articolare, che era
l’unico segno di una lesione traumatica. La lesione nella radiografia del 6 ottobre
2025, a suo dire, appariva mista, ossia verticale e orizzontale. Infine, egli nominava
la presenza di condropatia di terzo grado, di natura degenerativa nonché la
presenza di artrosi (che risulta un fattore degenerativo) progressiva. Egli riteneva
che i disturbi oggetto dell’intervento chirurgico non sarebbero, secondo il criterio
della probabilità preponderante, dovuti all’infortunio, ma sarebbe presente solo una
certa possibilità. In definitiva, considerato quanto precede, il medico assicurativo
non esclude che si possa essere in presenza di un nesso causale.
6.2.2. La Dr. med. B._____, riferendosi alla RM del 2024, nel rapporto del 19 agosto
2025, sottolineava un abbondante versamento articolare; ciò che rappresenta un
indizio per una lesione traumatica. Al contempo, ella riteneva che non esistevano
circostanze particolari pregresse che potevano influire negativamente sulla
guarigione, esternazione che va a sostegno di una causa traumatica (cfr. act. SUVA
15). Ella confermava poi tale tesi anche con rapporto e scritto del 27 febbraio 2026,
vista la rottura verticale/longitudinale e rilevato che dalla documentazione medica in
19 / 22
suo possesso dal 2012, prima dell’evento traumatico del 3 maggio 2024, non
sarebbero risultati dei disturbi. Ella sottolineava altresì che dall’infortunio sarebbe
persistita una sintomatologia dolorosa significativa al ginocchio con limitazione
funzionale rilevante e, quindi, lasciava sottintendere che vi fosse la causalità,
aggiungendo che l’IL attuale sarebbe stata ancora in rapporto di causalità naturale
e adeguata con l’infortunio. (cfr. act. SUVA 107). Infine, la dottoressa, nel suo breve
rapporto del 19 dicembre 2025, riteneva il trauma del 2024 come la causa della
problematica attuale (cfr. act. SUVA 63). Viste l’assenza di sintomatologia
pregressa, la chiara insorgenza immediata post-traumatica, la continuità dei disturbi
nel tempo e la tipologia della lesione documentata, la dottoressa riteneva che tra
infortunio e lesione meniscale ci fosse una relazione di causa-conseguenza.
6.2.3. Il Dr. med. E._____, nel rapporto del 16 settembre 2025, rilevava la presenza
di una lesione verticale/longitudinale e consigliava la chirurgia per il trattamento; tali
osservazioni sostengono un’origine traumatica. Egli confermava che, con la rottura
meniscale nel 2024, la ricorrente avrebbe subito una lesione fonte di dolori,
cedimenti e tumefazione (cfr. act. SUVA 21). Tale affermazione lascia supporre che
egli ne deduca che i danni alla salute siano in correlazione causale con l’infortunio
del 2024.
6.2.4. Il Dr. med. G._____, nel rapporto del 29 ottobre 2025, confermava una rottura
ad andamento verticale e consigliava un’operazione (cfr. act. SUVA 43); ciò che sta
a sostegno di una lesione traumatica. In data 7 gennaio 2026 il Dr. med. G._____
riteneva che, in considerazione della lesione visionata durante l’operazione, non
poteva stabilire se questa risalisse primariamente al 2024 (cfr. act. SUVA 69),
mostrando così incertezza riguardo alla possibile presenza di un nesso causale.
Egli confermava ancora in data 16 e 23 febbraio 2026 un andamento verticale della
lesione (cfr. act. SUVA 92, 104), ma, al contempo, anche la presenza di una
condropatia di terzo grado, la quale è una condizione di salute di natura
degenerativa che può svilupparsi in una gonartrosi, come ritenuto anche dal Dr.
med. I._____ nel suo rapporto del 14 aprile 2026. Con rapporto medico del 30 marzo
2026, infine, lo stesso dottore riteneva che “sicuramente oggi” i dolori lamentati
sarebbero legati alla condropatia, ma anche, considerati andamento e tipologia
della lesione, collegati al trauma del 2024 (cfr. act. SUVA 128).
6.2.5. Per mezzo dei rapporti medici a disposizione si evince che, per poter
confermare la natura degenerativa di un danno alla salute, si deve essere in
presenza di una lesione orizzontale e tale tipo di evento è solitamente curato per
mezzo di terapie conservative, come la fisioterapia (cfr. act. SUVA 73, 91, 130). Al
contrario, una lesione verticale o longitudinale e/o la presenza negli esami di un
20 / 22
versamento fresco stanno a sostegno di un evento di origine traumatica, che
risponde bene a un trattamento chirurgico (cfr. act. SUVA 21, 92, 130). In questo
contesto, i rapporti agli atti non sono stati stilati in maniera sufficientemente
dettagliata per la questione controversa. Anzi tutti i rapporti a disposizione risultano
approssimativi e stringati in merito al quesito di rilevanza giuridica. Oltretutto, questi
né si basano su analisi complete né riportano un'anamnesi completa e, di
conseguenza, non sono sufficienti per fornire un parere medico esaustivo. Non è
per conseguenza possibile, sulla base degli atti disponibili, valutare se l’infortunio
del 3 maggio 2024 abbia rappresentato almeno una delle cause dei dolori al
ginocchio (o meno), di cui la ricorrente tuttora si lamenta. Sebbene il medico
assicurativo propenda – tenendo conto della probabilità preponderante – per
un’assenza di causalità tra l’infortunio del 2024 e possibili ricadute, dopo aver
visionato gli atti, a questo Tribunale risulta che i restanti rapporti medici, in
particolare i rapporti medici dei Dr. med. B._____ e E._____, riescono a scalfire le
sue conclusioni e a sollevare almeno dei lievi dubbi circa l’affidabilità delle sue
valutazioni. Ciò, segnatamente in quanto non è stato appurato nel dettaglio quali
sono le conseguenze dell’infortunio originario. Dai rapporti medici sopracitati
risultano in definitiva diverse incertezze sull’origine del danno alla salute.
6.3.
Poiché attualmente non vi è sufficiente chiarezza sui fatti risp. sul quadro
medico necessario per valutare il diritto alla prestazione della ricorrente, questo
Tribunale ritiene che vi è la necessità di effettuare ulteriori accertamenti medici. In
conclusione, la questione della natura della lesione, essendo di rilevanza per il
quesito relativo alla causalità tra infortunio originario e ricaduta, va chiarita tramite
una perizia esterna. In questo caso, il richiamo di parte convenuta al principio “post
hoc ergo propter hoc” non regge nel caso in esame, la cui fattispecie è piuttosto
intricata e presenta diversi elementi da rivalutare e ponderare con attenzione (cfr.
tra tante DTF 142 V 325 consid. 2.3.2.2, 119 V 335 consid. 2b/bb; sentenza del
Tribunale federale 8C_698/2025 del 30 gennaio 2026 consid. 5.2).
6.4.
Il ricorso va dunque accolto e la decisione del 15 aprile 2026 annullata. La
questione deve essere rinviata alla convenuta, affinché integri i fatti ai sensi dei
considerandi (cfr. ), richiedendo, in applicazione dell', una
perizia indipendente, almeno medico-ortopedica, a uno specialista in chirurgia del
ginocchio, nel cui ambito andrà esaminato il presunto danno biologico e funzionale
lamentato. Sulla base delle nuove risultanze mediche, la convenuta dovrà decidere
nuovamente in merito al diritto alle prestazioni della ricorrente (cfr. DTF 149 V 218
consid. 5.7 con rinvii; sentenze del Tribunale federale 8C_17/2024 del 9 luglio 2024
consid. 5.3, 8C_62/2023 del 16 agosto 2023 consid. 6.2 con rinvii).
21 / 22
7.1.
Ai sensi dell'art. 61 lett. fbis LPGA, i procedimenti dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni sono
soggetti a spese se ciò è previsto dalla rispettiva legge specifica. Le disposizioni
speciali ai sensi della LAINF non prevedono alcun obbligo generale di riscuotere
delle spese. Pertanto, i procedimenti di ricorso in materia di assicurazione contro gli
infortuni relativi alle prestazioni sono di norma gratuiti. Non sussistono eccezioni nel
caso concreto (cfr. i.c.d. con l'art. 61 lett. fbis in fine LPGA). Per
il presente procedimento di ricorso non vengono pertanto prelevate spese.
7.2.
In base alla prassi, un rinvio all’istanza precedente è considerato come un
prevalere integrale della parte ricorrente (cfr. DTF 141 V 281 consid. 11.1, 137 V
210 consid. 7.1, 132 V 215 consid. 6). La ricorrente, vincente nella causa, ha diritto
al rimborso delle spese ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle
assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma
secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento (art. 61 lett. g
LPGA). Per il resto la valutazione dell'indennizzo di parte ai sensi dell'art. 61
ingresso LPGA è determinata in base al diritto cantonale (cfr. sentenze del Tribunale
federale 9C_519/2020 del 6 maggio 2021 consid. 2.2). Ai sensi dell’art. 78 cpv. 1
LGA i.c.d. all’ (CSC 310.250), il Tribunale stabilisce d'ufficio l’indennità,
tenendo conto delle spese adeguate e necessarie indicate nella nota d'onorario,
nonché della tariffa oraria usuale. La nota d'onorario inoltrata dal rappresentante
legale della ricorrente per l'ammontare totale di CHF 1'972.80, composta da un
onorario di CHF 1'650.00 (8 ore e 15 minuti a CHF 200.00/ora), spese di cancelleria
di complessivi CHF 175.00 (ergo oltre il 3%) e l'IVA di CHF 147.85 (8,1%), va
decurtata per quanto concerne le spese di cancelleria, da ridurre a un importo
forfettario del 3% dell’importo totale. Di conseguenza, l’onorario è fissato a
CHF 1'650.00, le spese di cancelleria ammontano a CHF 49.50 e l’IVA (sul totale)
è di CHF 137.65. Ne discende che il convenuto è obbligato a versare alla ricorrente
un importo di CHF 1'837.15 a titolo di ripetibili (cfr. DTF 133 III 439 consid. 4;
sentenza del Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni SV1 25 4 del 7 marzo
2025 consid. 9.2). Ciò considerato, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio
è divenuta obsoleta.
22 / 22
Il Tribunale d'appello pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 15 aprile 2026 annullata.
La questione è rinviata alla Suva/INSAI, affinché richieda una perizia
indipendente, almeno ortopedica, da parte di uno specialista in chirurgia del
ginocchio, e per una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non vengono prelevate spese.
3.
La Suva/INSAI deve rifondere a A._____ CHF 1'837.15 a titolo di spese
ripetibili.
4.
[Rimedi legali]
5.
[Comunicazione]
Referenzen
Bestimmungsliste
- SV2 2026 42Causalità della meniscopatia quale ricaduta